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Sas società in accomandita semplice: Vantaggi e Svantaggi

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Pubblicazione a cura di Dr. Andrea Raffaele del 9 Giugno 2025

sas società in accomandita semplice di persone, caratterizzata dalla presenza di due soci, distinti in base al ruolo che svolgono

Indice della guida

  • Quali sono i vantaggi di una sas
  • Quali sono i tratti distintivi della sas
  • Costituzione della società in accomandita semplice sas
  • Vantaggi sas
    • Costi di gestione sas e di avvio ridotti
    • Forma giuridica sas tipica delle pmi
    • Responsabilità al solo capitale conferito per gli accomandanti sas
    • Assenza del capitale minimo sas
    • Amministrazione sas affidata ai soli soci accomandatari
    • Rendiconto sas senza particolari formalità
  • L'assenza dell'obbligo di bilancio
  • Svantaggi sas
    • Soci accomandanti sas limitati nell'amministrazione della società
    • Scelte e processi decisionali più complessi
    • Soci accomandatari sas e cosità sono soggette a fallimento
    • Tassazione sas elevata sui soci in caso di utili elevati

La Sas società in accomandita semplice, di cui l’acronimo è Sas, presenta alcune peculiarità. Prima di tutto c’è da dire che si tratta di una “società di persone, caratterizzata dalla presenza di due soci, distinti in base al ruolo che svolgono nella gestione patrimoniale e nell’ambito della responsabilità circa i debiti che la società in accomandita semplice contrae”.
È utile adottare questa forma societaria, quando vi sono soggetti che intendono avviare un’attività commerciale, associandosi, differenziando le proprie responsabilità in base alle competenze e alle disponibilità finanziarie immesse nella società in accomandita semplice.
Scegliendo la formula della sas, si permette l’aggregazione di soggetti interessati alla gestione di affari societari e di soggetti che finanzino l’attività, limitando rischi.

Quali sono i vantaggi di una sas

  • La Sas società in accomandita semplice presenta un vantaggio che accomuna tutte le forme societarie previste: si tratta della possibilità di partecipare all’esercizio di attività, dividendo i costi di impresa e tutti gli impegni derivanti.
    La sas inoltre permette, a chiunque ne sia interessato, di poter investire in una certa attività che sarà commerciale. Infatti potrà farlo senza assumersi anche i rischi che ne derivano dall’esercizio.
    L’esercizio in comune riguardo l’attività economica, è limitato all’assunzione delle scelte imprenditoriali.

Quali sono i tratti distintivi della sas

“I soci accomandatari possiedono responsabilità illimitata e solidale, circa le obbligazioni societarie”. Per cui risponderanno dei debiti che la società in accomandita semplice contrae con tutto il patrimonio del socio. Tutti i soci saranno chiamati ad estinguere i debiti che la società in accomandita semplice avrà contratto.
Per quanto riguarda invece i soci accomandanti, questi rispondono delle obbligazioni societarie solo nei limiti di ciò che viene conferito. Non ci si potrà rivalere sul patrimonio personale.
Quando vi è il caso del fallimento, i soci accomandatari potranno fallire, ma mai gli accomandanti.
Gli accomandatari vengono ammessi alla rappresentanza della società in accomandita semplice, ma le decisioni verranno assunte o congiuntamente o in modo disgiunto, in base all’atto costitutivo della società in accomandita semplice.
La sas avrà l’obbligo di tenere le scritture contabili previste in base all’attività commerciale che si sceglie di esercitare.

Costituzione della società in accomandita semplice sas

L’atto costitutivo verrà redatto con atto del notaio o scrittura privata autenticata. La società in accomandita semplice verrà iscritta al Registro delle imprese, dove i terzi potranno avere notizia dell’esistenza di questa nuova società in accomandita semplice. Infine ci sarà l’iscrizione alla Camera di Commercio.
Nel caso di scioglimento di una sas mediante decisione dei soci, dovrà essere formalizzata. In questo caso si procede a nominare un liquidatore, il cui nome verrà comunicato nel Registro delle Imprese. Dopo le operazioni di liquidazione, la sas verrà cancellata. Saranno previsti dei costi anche in questo caso.

SAS – Spesso e volentieri si sente parlare delle Società in accomandita semplici SAS. Ma quali sono i loro vantaggi? E gli svantaggi SAS? Cerchiamo di capirlo insieme.

Vantaggi sas

Le Società in Accomandita Semplici (Sas., per l’appunto), hanno diversi vantaggi grazie ai quali sono divenuti molto popolari. Non è un segreto, del resto, che nell’ultimo periodo sono sempre di più le persone che rivolgono le proprie attenzioni proprio questo questo modello societario. Cerchiamo di capire insieme quali sono i principali lati forti di una SAS.

Costi di gestione sas e di avvio ridotti

Quando si avvia una normale società bisogna essere sempre pronti a sostenere dei costi di gestione e di avvio piuttosto alti. Beh, nenl caso delle SAS tali costi vengono ridotti il che, a sua volta, si traduce in una marcia finanziaria in più per l’azienda stessa. La possibilità di risparmiare sul costo di avvio permette ai titolari d’investire successivamente nello sviluppo della società in accomandita semplice stessa.

Forma giuridica sas tipica delle pmi

Un altro fattore non ignorare riguarda la forma giuridica delle Sas. Difatti, stando a quanto riportano gli articoli 2313-2324 del nostro Codice Civile, la forma delle Sas. è molto più simile a quella delle normali PMI piuttosto che a una diversa tipologia di società in accomandita semplice. Questo a lungo andare fornisce all’azienda un gran ventaglio di strumenti per accelerare il suo sviluppo.

Responsabilità al solo capitale conferito per gli accomandanti sas

Di norma una società in accomandita semplice è caratterizzata da una responsabilità abbastanza generica per i suoi vari membri. Il fattore della responsabilità nelle Sas., però, è differente ed è relativo soltanto a quel capitale che viene conferito per gli “accomandanti”, ovvero per quei soci che hanno una certa responsabilità limitata soltanto alle quote relative alle obbligazioni societarie.

Assenza del capitale minimo sas

A tutto questo si aggiunge il fatto che per le Sas. non viene richiesto alcun capitale minimo, cosa che invece accade nelle altre società in accomandita semplice.

Regime contabile semplificato e organi sociali non richiesti
Da non dimenticarsi della mancanza di obbligo di stabilire gli organi sociali (in quanto non richiesti dalla Legge) e del Regime contabile molto semplificato rispetto alle normali società.

Amministrazione sas affidata ai soli soci accomandatari

In una normale società l’amministrazione viene affidata ai titolari; in una Sas, invece, l’amministrazione è affidata agli unici soci accomandatari, il che a sua volta semplifica molto la gestione stessa della società.

Rendiconto sas senza particolari formalità

Infine, non vi sono delle particolari richieste relative alla formalità del rendiconto. Dunque, si è più liberi più farlo senza rispettare le diverse formalità che, invece, devono obbligatoriamente rispettare società di diverso tipo.

L’assenza dell’obbligo di bilancio

Infine occorre ricordarsi di tutto ciò che riguarda l’assenza dell’obbligo di bilancio: una Sas. non è obbligata per Legge a fornire il proprio bilancio alle autorità competenti. Difatti, stando all’articolo numero 2315 del Codice Civile: “Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.”

Svantaggi sas

Responsabilità illimitata e solidale dei soci accomandatari
Tra i principali lati negativi spicca una responsabilità illimitata dei soci accomandatari che, talvolta, può tradursi in uno svantaggio dell’a società.

Soci accomandanti sas limitati nell’amministrazione della società

Altresì, non essendo una società come tutte le altre, una Sas. prevede che i soci accomandanti siano molto limitati per quanto concerne l’amministrazione della società stessa. Questo limita molto le azioni che si possono svolgere e talvolta si riflette negativamente sul bilancio.

Scelte e processi decisionali più complessi

A tutto questo si aggiunge il discorso relativo ai processi decisionali e alle scelte che bisogna svolgere. Difatti, spesso in una Sas. le scelte sono più difficile da fare, anche per via del carattere della società in accomandita semplice stessa. Si tratta comunque di un fattore negativo che viene meno con l’esperienza.

Soci accomandatari sas e cosità sono soggette a fallimento

Come spesso accade, anche nel caso delle Sas. ci può essere il fallimento. L’unica differenza è che nel caso di una Sas. il fallimento riguarda i soci accomandatari stessi e le cosità. Per tutto il resto il fallimento di una Sas. non si differenzia molto da quello di una qualsiasi altra società in accomandita semplice operante sul mercato.

Tassazione sas elevata sui soci in caso di utili elevati

La tassazione applicata sui soci non è fissa, ma variabile in base all’entità dei guadagni. Così, nel caso dei guadagno particolarmente elevati, anche la tassazione sui soci sarà elevata. D’altro canto, nel caso degli utili bassi, anche la tassazione sarà bassa. Come riporta l’articolo numero 2321 del Codice Civile: “I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.”

Le SAS, come le altre società, hanno i propri lati vantaggiosi e quelli deboli. Occorre considerarli tutti prima di aprire una Sas. in modo da non ritrovarsi dinnanzi a delle brutte sorprese dopo. E se avete bisogno di ulteriori info, non esitate a contattarci per una consulenza!

Adesso sei pronto ad entrare nel mondo del lavoro e ad aprire la tua sas società in accomandita semplice?

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10 Comments

  1. Antonio ha detto:
    29 Settembre 2018 alle 15:08

    Ciao, io ho una società S.a.S. e devo dire che mi rispecchio in questo articolo. potresti dirmi come risparmiare sulle tasse in capo al socio?
    grazie in anticipo

    • Dr. Andrea Raffaele ha detto:
      1 Ottobre 2018 alle 15:24

      Grazie mille Antonio per il tuo feedback.
      contattami direttamente così possiamo discutere della tua situazione Aziendale
      sicuramente una soluzione la troviamo
      attendo la tua richiesta di contatto

  2. Marj ha detto:
    8 Febbraio 2019 alle 16:30

    Ciao, ho una società SaS sono piena di debiti , vorrei chiedere fallimento che devo fare , avrò delle conseguenze?

    • Dr. Andrea Raffaele ha detto:
      27 Maggio 2019 alle 17:04

      Ciao,
      Grazie mille per il tuo feedback.
      Contattami dalla richiesta di contatto e richiedi una prima consulenza.
      Continua a seguirci e speriamo di poterti aiutare di nuovo!

  3. Matteo ha detto:
    25 Luglio 2019 alle 11:36

    Nella S.A.S i soci sia accomandatari che accomandanti devono iscriversi all’INPS anche se si tratta di persone già in pensione. Grazie Matteo

    • Dr. Andrea Raffaele ha detto:
      25 Luglio 2019 alle 12:38

      Ciao Matteo,
      in linea di massima si per via della partecipazione, ma come ogni cosa nel fisco è sempre meglio approfondire.
      per avere un parete tecnico ti consiglio contattarci tramite il nostro modulo di contatto
      Continua a seguirci e speriamo di poterti aiutare di nuovo!

  4. Gianfranco ha detto:
    20 Settembre 2019 alle 9:40

    Buongiorno
    Sono in pensione con quota 100 in che modo posso far parte di una sas come accomandante ed evitare la sospensione del trattamento pensionistico

    • Dr. Andrea Raffaele ha detto:
      20 Settembre 2019 alle 15:49

      Gentile Gianfranco,

      la ringrazio per la sua richiesta di contatto.

      Mi scriva tutto via email mi invii documentazione a supporto così appena ci vediamo per la consulenza le do direttamente la soluzione più plausibile.

      In attesa di sue notizie, porgo

      Cordiali Saluti

  5. Ilenia ha detto:
    24 Marzo 2020 alle 16:07

    Ciao, io usufruisco del servizio di ” alternativa alla scuola materna” in una struttura sas. In occasione del coronavirus, l azienda può’ chiedermi la retta di aprile, maggio e giugno?
    Note quella di marzo, pur avendo chiuso presto l ho pagata… la scuola tramite un messaggio mi chiede di versare la quota fino a giugno , ma io non lo trovo giusto. Grazie

    • Dr. Andrea Raffaele ha detto:
      25 Marzo 2020 alle 8:44

      Gentilissma Ilenia,
      ti ringrazio per il commento.
      Cito per semplicità un commento da parte di Codacons che allieta qualche dubbio “Quello che non viene usufruito, non viene fatto pagare alle famiglie”
      Il problema principale è le strutture private decidono ingiustamente in autonomia e non sono controllate da ministero degli interni per il momento.
      Ti consiglio di controllare il contratto firmato al momento dell’ iscrizione, e capire se contiene una clausola che prevede il pagamento della retta anche con una chiusura imposta da eventi esterni o cause straordinarie.
      Spero di averti aiutata

      Un saluto.

      PS: se ho aggiornamenti in merito ti invierò i nuovi aggiornamenti.

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