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Concordato preventivo – Tipologie, presupposti e requisiti

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  • Concordato preventivo – Tipologie, presupposti e requisiti
Pubblicazione a cura di Dr. Andrea Raffaele del 7 Settembre 2026

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che consente all’imprenditore che versa in stato di crisi di evitare la procedura fallimentare

Indice della guida

  • Tipologie di soggetti diversi nel concordato preventivo
  • Presupposti di concordato preventivo
  • Concordato preventivo requisiti soggettivi
  • Requisiti oggettivi nel concordato preventivo
  • Natura dei crediti di concordato preventivo
    • ipotecari, privilegiati e chirografari
  • Soddisfazione del creditore privilegiato nel concordato preventivo
  • Legge 19 ottobre 2017, n. 155
  • Modalità di presentazione della domanda di concordato preventivo
    • art. 161, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
  • Ammissione alla procedura di concordato preventivo secondo l’ art. 163 L.F

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che consente all’imprenditore che versa in stato di crisi di evitare la procedura fallimentare attraverso un accordo con i creditori e mediante una soddisfazione, anche parziale, degli stessi, garantisce all’imprenditore stesso la possibilità di proseguire la propria attività. La finalità del concordato preventivo è quella di tentare il risanamento dell’impresa,  sfuggendo alle conseguenze sconvolgenti e radicali della procedura fallimentare. Con il concordato preventivo l’imprenditore ha la possibilità di pensare ad una soluzione, sacrificando una sola parte di creditori per eliminare la situazione di crisi in cui si trova.

Tipologie di soggetti diversi nel concordato preventivo

Il concordato preventivo mira a soddisfare tre categorie di soggetti diversi:

  1. debitore insolvente
  2. creditori
  3. Stato

Il debitore, infatti, conserva l’amministrazione dei suoi beni, le azione esecutive nei suoi confronti sono sospese, evita lo scioglimento della sua impresa conseguente alla liquidazione fallimentare.

 I creditori, vogliono in tempi brevi ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese, evitando una lunga e gravosa procedura fallimentare.

Lo Stato, inteso come tutela dell’interesse pubblico affinché venga salvaguardata un’impresa fonte di ricchezza per tutta la collettività.

Presupposti di concordato preventivo

Il presupposto del concordato preventivo come prevede l’art. 160 L.F. 2°comma è lo stato di crisi.

Per stato di crisi si intende sia la situazione di insolvenza in senso stretto, sia la situazione temporanea di difficoltà economico-finanziaria ma non è richiesta che sia irreversibile.

Con il testo dopo la Riforma del 2006 sulla Legge fallimentare vengono meno i requisiti di meritevolezza, infatti non sono più richiesti l’iscrizione dell’impresa debitrice nel registro delle Imprese, la corretta e regolare tenuta della contabilità aziendale, l’assenza di condanne penali o di fallimenti o altri concordati nei cinque anni precedenti.

Concordato preventivo requisiti soggettivi

Affinché la domanda di concordato sia ammessa è necessario:

  • che l’istante sia imprenditore commerciale non pubblico,
  • che versi in stato di crisi

Requisiti oggettivi nel concordato preventivo

L’imprenditore deve proporre ai creditori un piano  di risanamento della propria esposizione debitoria  attraverso:

  • la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti anche mediante cessione dei beni, accollo, attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni,
  • attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore.

Nel piano di risanamento il debitore può prevedere la suddivisione dei creditori in classi secondo posizioni giuridiche e interessi economici omogenei, con trattamenti differenziati ed offerte di risanamento tra creditori appartenenti a classi diverse.

creditori privilegiati

creditori privilegiati

Natura dei crediti di concordato preventivo

ipotecari, privilegiati e chirografari

In base al principio della par condicio creditorum  tutti i creditori hanno uguali diritti di soddisfarsi sui beni del debitore fino a capienza del proprio debito. Però sono previste delle deroghe a tale principio in presenza di particolari categorie di creditori.

Infatti ai crediti privilegiati  la legge riconosce un privilegio, ossia una preferenza rispetto agli altri crediti. Tali sono i crediti scaturenti da rapporto di lavoro o i crediti dovuti per alimenti o, ancora, i crediti dovuti per tributi diretti allo Stato.

I crediti  ipotecari, sono crediti garantiti da ipoteca, i quali vengono soddisfatti per primi in sede di ripartizione del patrimonio del debitore. Tra i crediti ipotecari speciali vi sono quelli fondiari, derivanti dalla concessione di mutui e finanziamenti da parte di istituti di credito e finanziari. Gli stessi Istituti di credito saranno soddisfatti immediatamente dalle somme ricavate dalla vendita del bene ipotecato.

I crediti chirografari  sono tutti i crediti diversi  non assistiti da alcuna garanzia reale, quale pegno o ipoteca, né personale quale fideiussione.

Il codice civile stabilisce un ordine nei privilegi con riferimento alla graduazione dei crediti secondo l’art. 2777 c.c.

Soddisfazione del creditore privilegiato nel concordato preventivo

Il creditore privilegiato generale ha la prevalenza sul creditore privilegiato speciale, infatti può rivalersi sul ricavato della vendita del bene su cui il creditore privilegiato speciale ha la prelazione qualora nessun altro bene mobile gli consente di ricevere il pagamento.

Legge 19 ottobre 2017, n. 155

Importanti novità sono state introdotte con la legge 19 ottobre 2017, n. 155 all’art. 6,  nella procedura di concordato preventivo che:

  • ammette proposte che abbiano natura liquidatoria solo quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; inoltre è anche assicurato il pagamento di almeno il 20 % dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari,
  • revoca misure protettive del patrimonio dell’impresa ammessa al concordato preventivo liquidatorio, su istanza degli stessi creditori, qualora si dimostri che esse non siano funzionali al buon esito della procedura e alla soddisfazione dei creditori,
  • aumenta i poteri del Tribunale nel valutare la fattibilità economica del piano concordatario, però questa disposizione è in contrasto con le recenti pronunce giurisprudenziali di legittimità che hanno ridimensionato il potere del Tribunale per evitare il prolungarsi dei tempi nel Concordato Preventivo.
  • al fine di integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale si prevede che il piano contenga una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, ipoteca, pegno per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo ai creditori il diritto di voto.
  • è prevista la possibilità che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale.

Riporto il testo integrale della legge con l’art. 6 procedura di concordato preventivo 

Inoltre segnalo il sito che riporta le modifiche introdotte al concordato preventivo con sentenze recenti

creditore privilegiato

creditore privilegiato

Modalità di presentazione della domanda di concordato preventivo

art. 161, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

La domanda di concordato preventivo si propone con ricorso al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale. Il trasferimento della sede principale qualora sia intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Il debitore insieme al ricorso deve presentare:

  • una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa,
  • uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco dei creditori, indicando i rispettivi crediti e cause di prelazione,
  • elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore;
  • il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il piano di risanamento deve essere accompagnato da una relazione di un professionista, in possesso dei requisiti per esercitare la funzione di curatore, che attesti la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali.

La domanda deve essere trasmessa al Pubblico Ministero, il cancelliere del Tribunale si occupa di pubblicarla nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

Ammissione alla procedura di concordato preventivo secondo l’ art. 163 L.F

L’art. 163 della L.F. prevede che qualora siano presenti più classi di creditori, il Tribunale, debba provvedere a verificare che le diverse classi siano formate secondo criteri di correttezza.

Se dal suo esame risulta che le classi siano state formate seguendo le procedure previste allora il Tribunale ammette con decreto:

  • il debitore alla procedura di concordato preventivo,
  • ordina la convocazione dei creditori entro trenta giorni,
  • designa il commissario giudiziale,
  • stabilisce il termine entro il quale il debitore deve depositare in Cancelleria la somma pari al 50% delle spese che si stima siano necessarie per l’intera procedura, o alla minor somma, non inferiore al 20% di esse, determinata dal giudice delegato.

Successivamente il cancelliere provvederà a pubblicare il decreto secondo quanto disposto dall’art. 17 L.F. e andrà comunicato per via telematica per l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese.

Il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo non è soggetto a reclamo, come è espressamente previsto dall’art. 163 L.F., né tanto meno è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., poiché non ha carattere definitivo.

Il Commissario procede al controllo dell’elenco dei debitori e dei creditori redatto dall’imprenditore, qui a differenza del fallimento, non esiste un  procedimento di verifica dei crediti, quali accertamento del passivo ed eventuali giudizi di opposizione. Dunque ogni questione in merito all’esistenza e all’ammontare dei crediti, in caso di contestazione è rimessa ad un normale giudizio di cognizione.

Il Commissario successivamente comunica a tutti i creditori la data di convocazione, mediante telegramma o raccomandata, nonché le proposte del debitore.

Inoltre redige un inventario dei beni del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori; tale relazione va depositata in Cancelleria almeno tre giorni prima dell’adunanza de creditori.

In conclusione possiamo dire che  nel concordato preventivo l’assenza dell’accertamento dello stato passivo  priva di certezza il controllo e la verifica dell’esistenza dei crediti, del loro ammontare e della loro natura. Detto ciò è auspicabile che i creditori attivino sin da subito un dialogo con il Commissario Giudiziale, al fine di monitorare i propri crediti  e di conoscere la destinazione dello stesso, rivolgendo domande al commissario, e all’occorrenza fornendogli i documenti che integrano la prova dell’esistenza del privilegio.

Nella fase precedente all’adunanza dei creditori potrebbe accadere che il Commissario Giudiziale disconosca il privilegio richiesto dal creditore, il creditore in seno all’adunanza davanti al Giudice Delegato dovrebbe poterlo contestare, qualora il Giudice Delegato non accolga l’istanza presentata dal creditore, allora al creditore dovrebbe essere offerta la possibilità di opporsi alla proposta di concordato.

Suggerisco di leggere le soluzioni prospettate da diversi orientamenti giurisprudenziali al seguente link:

Segnalo questo sito dedicato ai creditori che consente di conoscere in che modo viene ripartito l’attivo, inoltre sono contenute novità normative importanti sia per i creditori che per i curatori Guida alla ripartizione dell’attivo 

Se sei un creditore e hai bisogno di essere aiutato perché conoscere la sorte del tuo credito possiamo valutare insieme le soluzioni adatte al tuo caso specifico.

Non esitare a scrivere i tuoi dubbi nei commenti e a contattarci per un confronto!

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