Nella guida sulle società a nome collettivo forniamo un vademecum su quali sono i principali vantaggi e svantaggi snc
Indice della guida
La società in nome collettivo è un tipo di società che rientra tra le società di persone, in genere si tratta di piccole attività commerciali esercitate con l’aiuto di persone conosciute, amici che si stimano e dei quali si ha piena fiducia oppure persone che appartengono allo stesso ambito familiare con i quali si hanno ottimi rapporti. I quali si associano per esercitare in comune un’attività commerciale diretta alla produzione e allo scambio di beni o servizi, oppure una attività artigiana, al fine di dividersi gli utili in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno.
Responsabilità illimitata dei Soci
Il socio nella s.n.c. risponde dei debiti contratti dalla società con il proprio patrimonio, denaro e beni, personale. Diciamo che è come se il debito sociale, fosse, in realtà del socio debitore, si verifica quasi una inversione dell’onere della prova, in cui il socio tratta il debito sociale come suo e si fa carico dell’onere appunto di onorarlo sacrificando i suoi stessi beni. Responsabilità illimitata perché ha ad oggetto non solo il patrimonio attuale del socio, ma la responsabilità si estende anche a quelli futuri. Infatti al socio “debitore” è applicabile l’art. 2740 c.c. che prevede che il debitore è responsabile dei debiti sociali, con tutti i beni presenti e futuri che compongono il suo patrimonio personale, affinché questi beni siano sufficienti a soddisfare le pretese dei creditori della s.n.c.
Responsabilità solidale
La responsabilità solidale opera quando tutti i soci sono tenuti ad adempiere alla stessa prestazione, cosicché l’adempimento di un socio, libera tutti gli altri, potendo colui che ha adempiuto rivalersi, successivamente su tutti gli altri soci, al fine di dividersi i debiti pagati o le prestazioni assolte. Si dice che il socio adempiente possa esercitare l’azione di regresso.
Tutti i soci amministratori della società
I soci della s.n.c. sono anche amministratori della stessa, pertanto secondo l’art.2260 c.c. gli amministratori sono responsabili nei confronti della società, dunque non devono porre in essere operazioni che ledano la società e che impediscano di raggiungere gli utili al fine di dividerli tra i soci come risultato dell’attività economica gestita in comune. Per questo motivo, il codice civile ha previsto una disposizione normativa contenuta nell’art. 2261 c.c. che attribuisce ai soci, che non gestiscono anche l’amministrazione della s.n.c., di esercitare un controllo sul lavoro svolto dagli amministratori, possono, infatti, chiedere agli amministratori i documenti e il rendiconto.
Allo stesso modo il codice civile non esclude misure cautelative nei confronti dei soci, infatti con l’art. 2031 c.c. impone l’obbligo ai soci di astenersi dal compiere attività concorrenziale alla s.n.c. che rappresentano, né di parteciparvi in qualità di soci. Se i soci non osservano tale divieto, la società può escludere il socio oppure chiedere il risarcimento del danno. Il divieto legale di concorrenza cessa con la chiusura della liquidazione della società. Sulla responsabilità degli amministratori invito a leggere il corrispondente articolo
Tutti i Vantaggi Principali
Uno dei vantaggi sta proprio nella responsabilità solidale dei soci, perché con questa almeno un socio garantisce l’adempimento degli obblighi per tutti gli altri. Infatti con i propri beni paga i debiti della società. Secondo vantaggio è da rinvenire nella successiva azione di regresso, in quanto il socio adempiente non “perde” tutto ciò che ha adempiuto per conto di tutti gli altri soci, sostituendosi ad essi, e facendosi il portavoce di ognuno, ma potrà riavere da ciascuno tutto quanto versato per conto loro. Terzo vantaggio è la mancanza dell’assemblea dei soci, che fa si che le modifiche dell’atto costitutivo siano decise dai soci. Inoltre sono liberi ed autonomi nel decidere quale forma amministrativa adottare tra la congiunta e la disgiunta e in che modo ripartirsi gli utili conseguiti.
Costi ridotti per gestione, l’avvio e chiusura
Questa forma societaria non richiede esosi costi né per il suo avviamento, né per il suo esercizio, né tanto meno per la chiusura. Infatti la stessa può essere costituita con un minimo di capitale conferito da ciascuno dei soci. Il regime contabile è quello della semplificato che richiede meno adempimenti fiscali e di conseguenza inferiori costi di consulenza per la sua gestione.
I soci s.n.c. pagano solo l’IRAP
La s.n.c. sull’utile realizzato devono pagare solo l’IRAP, la cui aliquota varia in base alla regione in cui si opera, perché è una imposta regionale. L’aliquota di base è fissata a livello nazionale in misura fissa pari a 4,82 %, successivamente le regioni hanno la facoltà di introdurre incrementi o decrementi percentuali a seconda del settore economico di riferimento. Invece i soci sono tassati per trasparenza, infatti ai fini IRPEF il reddito realizzato è attribuito ai soci in proporzione alle quote da ciascuno possedute.
Le perdite fiscali possono essere dedotte dal reddito dei soci
In base all’art. 84 del TUIR la perdita realizzata in un periodo d’imposta può essere portata in diminuzione del reddito dei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto e può essere riportato l’intero importo nel reddito imponibile di ciascuno dei soci. Per quanto riguarda le s.n.c. che adottano il regime di contabilità semplificata quanto detto sopra non vale, ossia non è possibile riportare le perdite subite in un periodo nei successivi periodi, con il limite di non oltre il quinto, perché vanno riportate in diminuzione del reddito complessivo, nel periodo d’imposta in cui sono realizzate. Inoltre, le perdite prodotte da Snc sono attribuite ai soci, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili. Qualora non sia stabilito il valore di ciascuna, si presumo uguali.
Tutti gli svantaggi principali
Per quanto riguarda gli svantaggi principali sono da rinvenire proprio alla responsabilità illimitata e solidale dei soci per tutto quanto già evidenziato nei precedenti paragrafi. Le decisioni rimesse alla pluralità dei soci, che spesso possono incidere negativamente sulla gestione della s.n.c. e sui soci stessi. Inoltre in caso di disaccordi e conflitti le conseguenze sono inevitabili anche sulla società I soci e la stessa società sono oggetti al fallimento. Nel caso di utili sono tassati i redditi dei soci, si pensi se gli utili sono elevati anche la tassazione sarà elevata.

s.n.c. svantaggi
Responsabilità illimitata e solidale dei soci s.n.c.
Il principio della responsabilità dei soci vale nei confronti dei terzi estranei alla società, ma non può essere applicato ai rapporti interni tra i soci stessi. Tale principio è ribadito anche nell’art. 38 c.c. in tema di obbligazioni, in cui è affermato la responsabilità solidale e personale degli associati che hanno agito in nome e per conto dell’ associazione; inoltre i terzi possono rivalersi sul fondo comune dell’associazione. In questo caso la responsabilità patrimoniale coinvolge anche i soci e si parla di autonomia patrimoniale imperfetta
Per un ulteriore approfondimento invito a leggere il seguente articolo di altalex
Il reddito imputato a capo dei soci anche se non percepito
Il reddito imputato al socio non è considerato reddito di capitale, bensì reddito d’impresa indipendentemente dall’attività esercitata come stabilisce l’art. 55 del TUIR ai commi 1 e 2 della lettera c. I redditi sono attribuiti ai soci in proporzione alla quota con la quale hanno partecipato agli utili; per competenza e a prescindere se hanno o meno percepito l’utile prodotto nel periodo d’imposta.
Contributi INPS dovuti da ogni socio
I soci devono essere iscritti all’INPS artigiani o commercianti, e pagheranno i contributi fissi fino alla soglia stabilita per il reddito minimale oltre si pagherà, per la differenza, una percentuale di contributi con aliquota di circa il 22% fino ad una determinata soglia di reddito, oltre si pagherà di più.
Altre Caratteristiche delle Snc
La s.n.c. può essere sia regolare che irregolare. La prima ricorre quando l’atto costitutivo, redatto nelle forme e modalità previste dalla legge, ossia per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è iscritto nel registro delle imprese. La seconda ricorre quando o non è previsto dalla società oppure quando ancora non è stato iscritto nel registro delle imprese, in questo caso si applicano le disposizioni legislative previste per le società semplici. Qualora l’atto costitutivo non venga redatto secondo quanto disposto dall’art.2296 c.c non comporta l’invalidità del contratto, ma solo il divieto di essere iscritta nel registro delle imprese, pertanto la società in nome collettivo esiste ma è irregolare.
Se non si dispongono di coperture finanziarie elevate, se si conosce poco il mercato di riferimento, laddove per quest’ultimo intendo sia la localizzazione geografica, ossia il luogo in cui avete intenzione di aprire la vostra s.n.c., se non avete conoscenza totale delle persone che volete coinvolgere nel vostro progetto, diffidate dallo scegliere questa forma giuridica perché il rischio che venga aggredito il vostro patrimonio personale è elevato. Inoltre nel caso di fallimento di una s.n.c. falliscono anche tutti i soci in maniera automatica senza accertare l’esistenza o meno dello stato di insolvenza dei soci. Perciò si consiglia di pagare tutti i debiti sociali prima della dichiarazione di fallimento della società, in modo da evitare sia il fallimento della stessa che quello di ogni socio. Pertanto conviene costituire una s.n.c. se, contrariamente a quanto detto, si dispongono di coperture finanziarie, se si conoscono tutti i soci, se si hanno buone conoscenze del settore, del mercato e del territorio di riferimento.
Se hai bisogno di una nostra consulenza aziendale non esitare a contattarci.
Se hai qualche dubbio scrivici pure nei commenti ti risponderemo in tempi brevi.

10 Comments
Buonasera, sono socia al 50% in una anche, purtroppo per esigenze di famiglia non posso più lavorare nella piccola impresa, vorrei sapere se è possibile diminuire le mie quote per rimanere tipo all’1% , per non creare danno all’altra socia, ma anche per non pagare più i contributi.
Grazie per la cortese risposta
Cordiali saluti
Lucia
Ciao,
Grazie mille per il tuo feedback.
Contattami dalla richiesta di contatto e richiedi una prima consulenza.
Continua a seguirci e speriamo di poterti aiutare di nuovo!
Buongiorno vorrei sapere in una società di 3 soci quanti contributi annui si pagano?
Ciao,
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Buongiorno sono socio in una SNC purtroppo due soci di maggioranza hanno debiti con il fisco per aziende fallite un anno fa , la nostra società puo essere attaccata da questi creditori…
Grazie
Gentile Sara,
la ringrazio per la sua richiesta di contatto.
Mi scriva tutto via email mi invii documentazione a supporto così appena ci vediamo per la consulenza le do direttamente la soluzione più plausibile.
In attesa di sue notizie, porgo
Cordiali Saluti
Buongiorno sono canella renato di vicenza ,sono socio alla pari con 2 ex dipendenti divenuti soci dopo avere ceduto le quote mie e di mia moglie ex socio ora abbiamo io 34% gli altri 2 il 33%.
Questo è riferito dal 2014 anno che abbiamo costituito la snc perché ero andato in pensione nel 2010. Ora mi sono visto arrivare da INPS di essere iscritto d’ufficio alla gestione di competenza con imposizione contributiva a decorrere dal 1 / 1/ 2015 dei contributi
Rammento che io avevo la quota solo come socio capitale per garanzia finanziaria dell’impresa e non lavoravo più in azienda .
Come posso fare a dimostrarlo
La ringrazio con cordialità
Salve, Le ho appena risposto via email.
a presto
Buongiorno sono Massimiliano di Torino, vorrei aprire una SNC con un amico che però ha debiti con il fisco per mancati versamenti INSP ecc…, la futura società può essere attaccata da questi creditori (Equitalia e simili)?
Grazie per la disponibilità e cortesia.
Gentilissimo Massimiliano,
ho provveduto a risponderle in privato
un saluto