L’amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale che mira a difendere beni e know-how delle grandi imprese, ecco come si svolge
Indice della guida
La procedura di amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale introdotta dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 che mira a difendere tutti i mezzi tecnici, commerciali, produttivi, occupazionali delle grandi imprese che versano in stato di insolvenza, garantendo alle stesse continuità dell’attività dell’impresa dissestata. Inoltre, tale procedura tende anche a soddisfare i creditori dell’imprenditore insolvente salvando sia il complesso aziendale che il livello occupazionale. Pur in presenza di insolvenza, l’azienda continua la sua attività attraverso la sostituzione di un commissario all’imprenditore insolvente. La continuazione dell’esercizio dell’impresa viene separata dalle preesistenti vicende dell’imprenditore cui faceva capo e diventa autonoma rispetto ad esso.
Requisiti per l’amministrazione straordinaria
Le imprese per poter essere ammesse ad usufruire dei benefici di tale procedura devono possedere i seguenti requisiti previsti dall’art. 2 del D.Lgs. 270/1999
- devono avere un numero di dipendenti occupati pari o superiore alle 200 unità da almeno un anno anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza;
- devono avere una esposizione debitoria pari almeno ai due terzi dell’attivo patrimoniale e dei ricavi generati dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio;
- devono presentare concrete possibilità di recupero dell’equilibrio economico, in seguito ad accertamento del commissario giudiziale, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico.
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Procedura d’ammissione all’amministrazione straordinaria
Se le imprese commerciali possiedono i requisiti summenzionati allora il Tribunale deve verificare che sussista lo stato di insolvenza, avviando una fase intermedia, mirante a verificare se sussiste la possibilità di recuperare l’equilibrio economico dell’impresa, e se sia possibile ammetterla alla procedura di amministrazione straordinaria o se si debba dichiarare il fallimento. Le modalità di recupero si basano su tre programmi:
- si prevede un programma di cessione dei complessi aziendali, con finalità liquidatorie, della durata massima di un anno;
- un programma di ristrutturazione aziendale, con finalità conservative e rinnovative, della durata massima di due anni;
- un programma di cessione dei complessi di beni e contratti, della durata massima di un anno.
Il commissario giudiziale deve predisporre, nel termine di trenta giorni, la relazione sulle cause del dissesto e la sussistenza delle condizioni per il recupero aziendale. Successivamente presenta la relazione al Tribunale che, dopo aver acquisito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dopo averlo depositato in cancelleria, può dichiarare con decreto l’apertura dell’amministrazione straordinaria. Diversamente, qualora non intravede la possibilità di recuperare l’azienda, può procedere a dichiarare con decreto il fallimento.
Prosecuzione attività aziendale in amministrazione straordinaria
In fase di apertura dell’amministrazione giudiziaria, l’attività dell’impresa continua sotto la direzione e gestione di uno o tre Commissari Giudiziari, che subentrano in tutti i rapporti bancari, nei contratti di lavoro con i dipendenti, nei rapporti con i fornitori e con i clienti al fine di amministrare i beni dell’impresa insolvente, di garantire il normale proseguimento di tutte le attività lavorative e i pagamenti di tutte le risorse umane, di mantenere fede alle promesse di pagamento fatte ai fornitori e di riscuotere tutte le dilazioni di pagamento concesse ai propri clienti concesse al solo fine di fidelizzare al meglio il rapporto.
Dunque entro 60 giorni dall’apertura della amministrazione straordinaria deve presentare al Ministero dello sviluppo economico un programma di conservazione del patrimonio produttivo che preveda in alternativa la cessione di complessi aziendali ovvero la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa per un tempo circoscritto, rispettivamente, a uno o due anni. Il Ministero nomina anche un Comitato di Sorveglianza con funzioni consultive che è tenuto ad esprimersi in merito all’esecuzione del programma di risanamento aziendale.
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Amministrazione straordinaria: il caso Parmalat
Un colosso imprenditoriale come la Parmalat ha creato la condizione necessaria affinché il legislatore apportasse alcune modifiche, introducendo una normativa speciale la L.39/2004, di conversione del D.L. 347/2003, in situazioni di crisi particolarmente rilevanti.
Il legislatore ha previsto una procedura di amministrazione straordinaria accelerata, che, nella sostanza, resta la stessa procedura contemplata dal D.Lgs. 270/1999, ma con elementi di novità tesi a rendere la procedura più agevole, introducendo nuovi presupposti in merito ai requisiti di ammissione alla stessa e prevedendo un rafforzamento delle competenze dell’Autorità Amministrativa e del Commissario Straordinario.
Nello specifico l’impresa deve possedere congiuntamente:
- lavoratori dipendenti non inferiore a 500 da almeno un anno;
- una esposizione debitoria, inclusi i debiti derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro;
L’impresa che possieda i seguenti requisiti può chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico, presentando contemporaneamente un ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al Tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, posticipando, la fase preliminare di accertamento prevista dal D.Lgs. 270/1999.
Se il Ministro dello sviluppo economico si esprime positivamente sull’istanza presentata dall’impresa, provvede immediatamente ad ammettere la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario.
Con il decreto ministeriale di apertura della procedura il debitore è spossessato dei suoi beni e della sua impresa, che vengono amministrati e gestiti insieme all’impresa dal commissario.
All’organo giudiziario compete deliberare, con sentenza, lo stato di insolvenza dell’impresa.
Compiti del commissario straordinario nell’amministrazione straordinaria
Il commissario straordinario:
- provvede ad amministrare l’impresa e a compiere ogni atto utile ad accertare lo stato di insolvenza, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza.
- presenta all’Autorità Amministrativa entro centottanta giorni il programma di cessione del complesso aziendale, oppure il programma di ristrutturazione finanziaria ed economica dell’impresa.
- può richiedere al Ministero l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contemporaneamente ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al Tribunale.
Requisti del commissario amministrazione straordinaria
Al seguente link è possibile leggere tutti i requisti di professionalità e di onorabilità che devono possedere i commissari straordinari per esercitare la loro funzione, nonchè le situazioni che impediscono la sua nomina e le cause di sospensione del suo incarico.
In conclusione possiamo dire che in caso di esito negativo della procedura, al termine del periodo stabilito, qualora risulti che la stessa non possa essere utilmente proseguita, il Tribunale dispone con decreto la conversione dell’amministrazione in fallimento. In caso di esito positivo il Tribunale con decreto motivato dichiara chiusa la procedura di amministrazione giudiziaria.
Una importante novità introdotta all’art.4bis del D.L. 347/2003, convertito in L.39/2004 è la possibilità di prevedere nel programma di ristrutturazione aziendale la soddisfazione delle pretese dei creditori attraverso la predisposizione di un concordato.
Voglio segnalare tre casi celebri di amministrazione straordinaria, il primo richiama l’attenzione sul gruppo Cirio
Un altro caso eclatante è l’amministrazione straordinaria di Alitalia Servizi S.p.A
È possibile acquisire tutta la documentazione della procedura e le notizie sulla verifica degli stati passivi, i piani di riparto, gli stati passivi per domande tardive e altre informazioni in merito allo svolgimento della procedura.
Questo sito è riservato ai creditori ammessi allo stato passivo, inoltre tra le operazioni in evidenza è possibile leggere tutta la documentazione inerente al caso Parmalat.
Se vuoi approfondire la materia o hai bisongo di una consulenza in merito ad un caso personale specifico siamo disponibili ad aiutarti. Lascia un commento nell’apposita sezione o contattaci direttamente.
2 Comments
Ma al 2021 quante sono le aziende in amministrazione straordinarie? e dal 2018/2019/2020 quante aziende sono uscite con esito positivo dall’amministrazione straordinaria?
Gentilissimo Paolo,
la ringrazio per la sua richiesta.
prenoti subito un consulto nella seguente pagina Consulto scritto
Sarò ben felice di poterla aiutare
Saluti