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Fusione inversa: Come fare operazioni LBO

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  • Fusione inversa: Come fare operazioni LBO
Pubblicazione a cura di Dr. Andrea Raffaele del 28 Gennaio 2026

La fusione inversa e le operazioni LBO sono una forma particolare di fusione per incorporazione, Ecco come predisporre la fusione inversa

Indice della guida

  • Definizione di fusione inversa
  • Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
  • Disciplina civile e contabile

La fusione inversa e le operazioni LBO sono una forma particolare di fusione per incorporazione, nella quale è prevista l’incorporazione della società controllante da parte della controllata anziché il contrario, come avviene di solito quando si fondono una società madre ed una società figlia. Questo è il caso in cui la società controllata ha un’organizzazione più complessa della controllante, ha rapporti giuridici con i terzi più organizzati e coordinati; si può verificare, infatti, il caso in cui la società controllante è una holding pura mentre la società controllata è una società operativa, può risultare più semplice da un punto di vista organizzativo realizzare l’incorporazione della società controllante nella controllata.

Definizione di fusione inversa

Con la fusione inversa il gruppo rimane lo stesso; la differenza è che ora controlla direttamente la società che veniva controllata precedentemente e non la società controllante. La fusione inversa può essere attuata in due modi:

1.assegnando le azioni dell’incorporante già in possesso dell’incorporata ai soci di questa;

2.aumentando il capitale sociale in base al rapporto di cambio e con il successivo annullamento delle azioni che divengono proprie.

Per capire quale modalità scegliere occorre conoscere la percentuale di controllo che l’incorporanda detiene nell’incorporante; se la partecipazione fosse totalitaria, non avrebbe senso procedere ad aumentare il capitale sociale per poi procedere ad annullare le azioni proprie; se la percentuale di controllo è bassa, si potrebbe aumentare tutto il capitale sociale per intero per poi annullare le azioni proprie successivamente.

caratteristiche della  fusione inversa

caratteristiche della  fusione inversa

Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento

La fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, detta anche leveraged buy out ha ad oggetto l’ipotesi in cui la fusione avvenga tra società delle quali una abbia contratto debiti per l’acquisizione dell’altra. I soggetti che intendono acquisire il controllo di una determinata società costituiscono un’apposita società per azioni con un modesto capitale sociale, che richiede un finanziamento ad un terzo, di solito ad una banca, per acquisire le azioni della società che intendono controllare, società bersaglio o target; dopo aver acquisito il controllo, si procede alla fusione per incorporazione della stessa nella società acquirente ed il finanziamento viene rimborsato con gli utili della società obiettivo o con la vendita di alcune attività di quest’ultima.

Una società X decide di acquistare un’altra società Y definita Target, ricorrendo al debito. La società acquirente crea una nuova società veicolo, definita, Newco, in cui affluiscono le risorse finanziarie dell’offerente, ossia il capitale, equity, e l’indebitamento, leveraged.  

La società veicolo ha due modi per acquisire il controllo del capitale sociale della società Target:

1.attraverso il conferimento degli asset nella società target e la successiva eliminazione della società Newco,

2.oppure può procedere ad una fusione per incorporazione con la società Target.

Il debito contratto verrà sanato o mediante i flussi di cassa generati dalla società acquisita o vendendo rami dell’azienda.

Un requisito fondamentale è che la società Target sia caratterizzata da un basso grado di leva finanziaria e da una elevata capacità di produrre cash flow, proprio perché la nuova società, nata appunto dall’incorporazione, dovrà essere in grado di ripagare i debiti oggetto dell’acquisizione.

La società X decide di acquistare la società Y che capitalizza 2000 ed ha una posizione finanziaria netta di 100. Crea una nuova società XX, con un capitale di 300 ed un indebitamento di 900.

Successivamente la società XX si fonde con la società Y. Quest’ultima  avrà un indebitamento netto di 1000, risultante dalla società Y pari a 100 e 900 della società XX.

Alla fine la società X sarà proprietaria della società Y con un investimento di 300, ossia il capitale versato in XX, anziché 2000 (valore di Y).

Disciplina civile e contabile

La fusione inversa, è una forma particolare di fusione per incorporazione, pertanto si applicano tutte le disposizioni in tema di fusione per incorporazione previste dal Codice Civile, in particolare si applica l’art. 2505 c.c. che stabilisce che le decisioni delle fusioni per incorporazione devono essere decise dagli organi amministrativi e previsti dallo statuto e dall’atto costitutivo.

Si evince come l’organo amministrativo abbia un ruolo determinante ma non vincolante, infatti il successivo comma 3 riconosce la possibilità ai soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale, di chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante sia adottata secondo quanto stabilisce l’art. 2502 c.c., ossia da ciascuna società che partecipa alla fusione mediante l’approvazione del relativo progetto di fusione, e con il consenso della maggioranza dei soci  nelle società di persone,  e secondo le disposizioni previste nello stesso articolo per quanto riguarda le società di capitali; contravvenendo al potere e autonomia decisoria riconosciuta dapprima all’organo amministrativo.

Alla fusione inversa si devono applicare gli stessi procedimenti, le stesse modalità e tempistiche, in materia di bilanci e situazioni contabili da predisporre, previste per la fusione per incorporazione, essendo la fusione inversa una forma particolare di fusione per incorporazione.

fusione inversa e le operazioni LBO

fusione inversa e le operazioni LBO

La caratteristica di tale fattispecie è rappresentata dal fatto che nel procedimento di aggregazione delle attività e passività, la società controllata incorporante avrà nel proprio attivo azioni o quote proprie.

Nella fusione inversa, fra gli elementi dell’attivo dell’incorporata che a seguito della fusione “passano” all’incorporante, trova collocazione la voce “azioni o quote della società incorporante”.

 In conclusione possiamo dire che la Fusione inversa segue due orientamenti diversi:

  • consente di acquistare azioni proprie e di costituire un’apposita riserva pari al valore di dette azioni.
  • non si acquistano azioni proprie. Ma la società incorporante procede ad aumentare il capitale sociale sulla base del valore di cambio fra incorporante e incorporata; le azioni della società incorporante emesse vengono assegnate ai soci della società incorporata, in base al rapporto fra i valori effettivi dei patrimoni delle due società.

Nell’ipotesi di controllo totalitario, i soci dell’incorporata ricevono le azioni dell’incorporante nella stessa percentuale della loro partecipazione nell’incorporata; successivamente si procede ad annullare le azioni proprie e a ridurre il capitale stesso.

Voglio segnalare un documento molto interessante che tratta delle fusioni inverse, al seguente link http://www.bgt-grantthornton.it

le operazioni di LBO del commercialista telematico raccolte nel documento PDF operazioni di LBO

un articolo interessante, in cui la fusione per incorporazione non determina l’estinzione della società incorporata, al seguente sito https://www.diritto.it e ci tengo ad evidenziare un nostro articolo

Hai bisogno di aiuto perché devi anche tu realizzare una fusione inversa e non sai come fare?

Rivolgiti pure a noi avrai tutta l’assistenza e la consulenza   che ti occorre. 

Non esitare a contattarci!

Se hai qualche domanda specifica nell’immediato scrivi nei commenti, ti risponderemo presto e  ti daremo una soluzione o un chiarimento al tuo quesito.  

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4 Comments

  1. Christian ha detto:
    1 Ottobre 2018 alle 16:46

    posso fare la fusione a seguito di un indebitamento?

    • Dr. Andrea Raffaele ha detto:
      1 Ottobre 2018 alle 17:07

      Ciao,in linea di massima si. ma bisogna tenere in considerazione alcune cose importanti
      in ogni caso grazie mille per il tuo feedback sulla fusione inversa.
      Contattami dalla richiesta di contatto e richiedi una prima consulenza.
      sicuramente troveremo una soluzione
      Continua a seguirci e speriamo di poterti aiutare di nuovo!

  2. Giovanni ha detto:
    17 Dicembre 2023 alle 20:17

    Una società X controlla una società Y al 51%. I soci della società X sono due al 50 % . I soci della società X sono anche soci della società Y rispettivamente al 9%. Si può eseguire la fusione per incorporazione della controllante nella controllante assegnando le quote della società X ai soci della società Y e quindi passano dal 9 % al 34,5% ? Grazie

    • Dr. Andrea Raffaele ha detto:
      19 Dicembre 2023 alle 23:10

      In base alle direttive e più precisamente secondo l’articolo 2504-bis del Codice Civile, la nuova entità sorta dalla fusione o la società assorbente ereditano i diritti e si accollano gli oneri delle società fuse. In termini pratici, ciò implica che la società incorporata (nel tuo caso, la società Y) si estingue, trasferendo i suoi rapporti, sia di natura sostanziale che processuale, alla società assorbente (società X).

      Per quanto concerne la ripartizione delle quote e l’impegno dei soci nelle entità coinvolte, è fondamentale sottolineare che la fusione societaria rappresenta un’operazione eccezionale che incide direttamente sullo statuto delle società fuse. La fusione può manifestarsi principalmente in due forme: fusione per unione e fusione per incorporazione. Nella fusione per incorporazione, un’entità (l’incorporante) ingloba un’altra (l’incorporata) nella sua totalità. L’entità incorporante persiste nella sua esistenza, mentre l’entità incorporata viene assorbita.

      Riguardo alla tua specifica domanda sulla fattibilità di realizzare la fusione per incorporazione della controllante nella controllata, assegnando le quote della società X ai soci della società Y e adeguando le percentuali di partecipazione, la risposta dipenderà dall’analisi dettagliata del caso specifico e dal consenso fra le parti coinvolte e le modalità di attribuzione delle quote e il nuovo assetto percentuale di partecipazione dovrebbero essere stabiliti nell’atto di fusione.

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