La relazione tecnica dell’organo amministrativo deve indicare le ragioni economiche e giuridiche che giustificano l’operazione, ecco come scriverla
Indice della guida
La relazione dell’organo amministrativo deve essere scritta secondo le disposizioni di cui agli artt. 2501 bis, comma 3 che stabilisce che la relazione di cui all’articolo 2501 quinquies deve indicare le ragioni economiche e giuridiche che giustificano l’operazione, contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
Definizione di relazione tecnica secondo l’art.2501-quinquies c.c.
Per quanto riguarda la relazione dell’organo amministrativo, nello specifico, l’art. 2501 quinquies prevede che l’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere una relazione in cui illustra e giustifica sia sotto il profilo economico che giuridico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
Inoltre la relazione deve fornire informazioni circa i criteri di determinazione del rapporto di cambio e devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione secondo quanto stabilito dall’art. 2525 c.c.
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Difficoltà valutative da inserire nella relazione tecnica
Nella redazione della relazione l’organo amministrativo deve tener conto del valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiore a cinquecento euro. Alle azioni, in quanto compatibili si applicano le disposizioni degli artt.2346,2347,2348,2349,2354 e 2355. Nelle azioni non è indicato l’ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.
Dati da indicare nella relazione tecnica
L’organo amministrativo, in funzione del D.lgs. 123/12, segnala, ai soci in assemblea e all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione, le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo, eventualmente, intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società, ovvero pubblicato nel sito Internet di questa, e la data della decisione sulla fusione.
La relazione dell’organo amministrativo è un documento che ha la finalità di evitare che siano adottati rapporti di cambi iniqui o ingiustificati e di fornire un’adeguata tutela degli interessi patrimoniali dei soci delle società partecipanti alla fusione.
Considerato che dal concambio previsto dagli amministratori non deve scaturire alcun pregiudizio di tipo patrimoniale in capo ai soci, questi devono essere messi nella condizione di poter valutare gli effetti economici derivanti dall’operazione. Per fare ciò i soci avranno a disposizione solo le informazioni contenute nella relazione degli amministratori.
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Ipotesi di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
A tale tipo di fusione viene applicato l’art. 2501-bis, da ultimo modificato dal D.Lgs.39/2010, il quale mira a garantire trasparenza e correttezza all’operazione, nonché a tutelare i soci della società bersaglio.
Cosicché viene arricchito di nuovi elementi sia il contenuto del progetto di fusione, sia la relazione degli amministratori, al fine di fornire ai soci ulteriori informazioni relative alla destinazione delle risorse finanziarie che si intendono utilizzare per soddisfare le obbligazioni che finiscono per gravare sulla società che risulta dalla fusione.
Tenuto conto che la Società Incorporante è ricorsa all’indebitamento per acquisire il controllo della Società Incorporanda e che il patrimonio della Società Incorporanda viene a costituire, a seguito e per effetto della fusione, garanzia generica e fonte di rimborso del predetto indebitamento, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2501-bis del Codice Civile in tema di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.
Di conseguenza, ai sensi dell’ultimo comma del richiamato art. 2501-bis, la predisposizione della presente Relazione, di regola non richiesta in ipotesi di incorporazioni di società interamente possedute ai sensi dell’art. 2505, comma 1, del Codice Civile, si è resa qui invece necessaria al fine di assolvere ai doveri informativi imposti dall’art. 2501-bis, comma 3, del Codice Civile, così come già richiamati in sede di premessa.
Elementi da indicare nella relazione tecnica di progetto di fusione.
Il progetto di fusione deve indicare quali sono le risorse finanziarie, la relazione deve esporre le motivazioni che giustificano l’operazione, ossia deve esistere una rispondenza tra l’operazione straordinaria di fusione e l’interesse economico dell’azienda, altrimenti si avrà la sensazione o addirittura la conferma che l’operazione di fusione sia servita per soddisfare solo le esigenze di un gruppo di comando, e che non ricorrevano i presupposti per un riequilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria della società oppure per una sua più incidente presenza sul mercato o l’ingresso in nuovi mercati.
Inoltre deve contenere un piano finanziario dal quale risulti la fonte delle risorse stesse e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
Il piano prospettico, strutturato, a partire dai singoli bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre rappresenta uno strumento di integrazione dei piani economici finanziari elaborati distintamente con riferimento a ciascuna delle società partecipanti all’operazione, illustra le previsioni economiche e finanziarie della società oggetto di post fusione in relazione al periodo di riferimento, esempio 1°gennaio 2014 – 31 dicembre 2021.
L’indicazione nella relazione delle motivazioni che hanno indotto a una fusione è importante per evitare l’applicazione della disciplina antielusiva di cui all’art. 37 bis del DPR 600/1973.
Inoltre il contenuto della relazione assume un ruolo fondamentale anche nei confronti dei terzi, quali soci e terzi creditori, i quali valuteranno l’opportunità economica di approvare la delibera di fusione, o nel caso dei creditori di opporsi alla fusione.
Responsabilità degli amministratori
Il concambio viene determinato dalla discrezionalità tecnica degli amministratori, il limite è da rinvenirsi nel diritto dei soci al mantenimento del valore economico delle proprie azioni o quote e la possibilità di effettuare una valutazione che tenga conto dei differenti poteri contrattuali delle società partecipanti alla fusione, in ordine alla determinazione delle quote dei singoli soci.
Pertanto il limite all’ approvazione della delibera di fusione è da ricercare nel generico divieto di non arrecare danni alla società. (Cass. Civ. Sez.I, 15599/00)
In conclusione possiamo dire che la relazione dell’organo amministrativo deve avere una giustificazione e motivazione economica, ossia il fine e l’utilità economica aziendale deve rispondere all’operazione straordinaria di fusione voluta, nonché deve avere una giustificazione giuridica, sia dal lato dei soci che dei creditori e deve rispondere alle loro esigenze.
La relazione viene predisposta congiuntamente da tutti gli amministratori, ma è un documento unico. E’ sempre obbligatoria in quanto adempie alle finalità informative di terzi creditori e soci, anche in presenza di consenso unanime dei soci per ometterla.
Invito a leggere i seguenti articoli, al fine di avere un chiaro ed esaustivo quadro normativo sulla relazione da redigere da parte dell’organo amministrativo in tema di fusione:
- http://www.diritto24.ilsole24ore.com
- https://www.laleggepertutti.it
- https://www.ecnews.it
- https://www.brocardi.it
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2 Comments
ottimo articolo. complimenti
Grazie mille per il tuo feedback sulla relazione tecnica.
Continua a seguirci e speriamo di poterti aiutare di nuovo!