La Relazione tecnica secondo l’art. 2501 stabilisce che uno o più esperti sono tenuti a redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio
Indice della guida
La relazione degli esperti secondo l’art. 2501-sexies stabilisce che uno o più esperti sono tenuti, per ciascuna società, a redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote. La relazione è un documento posto a tutela degli interessi dei soci e non dei terzi. Pertanto nella redazione della stessa l’esperto deve usare prudenza, deve motivare ogni metodo e criterio di valutazione adottato, in quanto, in caso di pareri iniqui, ha una responsabilità nei confronti delle società partecipanti alla fusione e dei soci.
Soggetti tenuti a redigere la relazione tecnica secondo l’art. 2501-sexies
Gli esperti sono persone con particolari requisiti di onorabilità e professionalità, con competenze tecniche, scelti tra i revisori legali dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro tenuto presso IL Ministero dell’Economia e Finanza, secondo quanto stabilito dall’art.2409-bis .
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Nomina degli esperti per la relazione tecnica
Sono nominati dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società qualora la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni. Qualora, invece, la società sia quotata in mercati regolamentati, l’esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
La nomina può essere chiesta al Tribunale dalle stesse società che partecipano alla fusione.
Elementi che compongono la relazione tecnica
Nella relazione gli esperti devono indicare i metodi adottati per determinare il rapporto di cambio che propongono e i valori che risultano dall’applicazione di ciascuno di essi.
Devono indicare le eventuali difficoltà di valutazione riscontrate.
Gli esperti devono accertare che il rapporto di cambio non arrechi danno ad alcuni soci, e che lo stesso non crei vantaggi ad alcuni soci.
Per poter scrivere la loro relazione e verificare la congruità del rapporto di cambio, esprimere pareri sull’adeguatezza e la ragionevolezza di tutto quanto indicato nel progetto di fusione, nonché indicare le risorse finanziarie previste per soddisfare le obbligazioni della società risultante dalla fusione, gli esperti hanno bisogno di acquisire tutti i documenti e le informazioni necessarie e utili per procedere ad ogni controllo, dunque le società partecipanti alla fusione si devono rendere disponibili a fornire loro tutto ciò di cui hanno bisogno.
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relazione tecnica di stima art. 2343 c.c.
Gli esperti nominati dal Tribunale dove ha sede la società, nel caso di fusione tra società di persone e società di capitali, devono presentare anche una relazione di stima del patrimonio della società di persone ai sensi dell’art. 2343 c.c.
In questa relazione giurata l’esperto deve descrivere la natura dei beni e dei crediti conferiti, il loro valore, se è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale, di un eventuale sovra stima e i criteri adottati per valutare gli stessi.
Responsabilità degli esperti nella relazione tecnica
Secondo l’art. 2343 c.c. gli esperti sono responsabili dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. E a tale proposito si applicano le disposizioni previste dall’art.64 del Codice di procedura civile.
Secondo quanto prevede l’art. 2501-sexies l’esperto è responsabile dei danni causati:
- alle società partecipanti alla fusioni,
- ai loro soci,
- ai terzi.
E secondo le disposizioni previste nell’art. 64 del Codice di procedura civile all’esperto revisore si applicano le disposizioni del Codice penale previste per i periti, secondo le quali, in caso di responsabilità penale del C.T.U. si applica l’art. 314 del c.p. e ss. relativi al peculato, l’art. 366 del c.p. in caso di rifiuto di uffici legalmente dovuti e l’art. 373 del c.p. in merito alla falsa perizia o interpretazione.
Tuttavia l’esperto che incorre in colpa grave nel redigere la relazione che gli viene richiesta è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 10.329,00 euro. La norma fa riferimento ad una responsabilità extracontrattuale che sussiste nei soli casi di dolo o colpa grave nell’esecuzione dell’incarico.
Casi in cui la relazione tecnica non è obbligatoria
Il D.Lgs. 13-10-2009, n. 147 in attuazione della direttiva 2007/63/CE ha previsto la possibilità di esonero dall’obbligo di uno o più esperti di redigere la relazione prevista dall’art. 2501-sexies in presenza del consenso unanime dei soci di tutte le società che partecipano alle operazioni di fusione o di scissione, in quanto non vi è motivazione di esigere la relazione di un esperto indipendente nel caso in cui tutti gli azionisti concordino sul fatto che la stessa non sia necessaria a tutela dei propri interessi individuali.
Oltre questo caso, sono previste altre ipotesi di non obbligatorietà, quali:
- due società si fondono e le azioni sono interamente detenute da una terza, è il caso di incorporazione di società interamente posseduta prevista dall’art. 2505 c.c. ;
- due società si fondono. Una delle due società fuse è interamente posseduta da una terza. L’altra società fusa è posseduta per il 40% dalla terza e per il restante 100% dalla prima società fusa. Infatti abbiamo che A e B si fondono. Interviene una terza società C che possiede per il 100% la società fusa A. Successivamente la società B fusa è posseduta per il 40% dalla terza società C e per il restante 60% dalla prima società fusa A.
- Altro caso è la fusione a cascata, in cui dalla fusione di tre società, una di esse in successione, possiede il 100 % delle restanti; esempio la società A possiede il 100% della società B; la società B possiede il 100% della società C.
- fusione di due o più società A e B i cui soci sono gli stessi, secondo le stesse percentuali e gli stessi diritti
- fusione inversa con incorporazione della controllante A nella controllata B
In conclusione possiamo dire che ai soci è lasciata ampia autonomia decisionale in merito all’obbligatorietà o meno della relazione prevista dall’art. 2501-sexies c.c. infatti, qualora i soci di ciascuna società partecipante alla fusione all’unanimità rinunciano alla relazione, gli esperti non sono obbligati a redigerla.
Per approfondimenti consiglio di leggere i seguenti articoli:
- http://www.diritto24.ilsole24ore.com
- https://www.consiglionotarilemilano.it
- https://www.borsaitaliana.it
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2 Comments
la relazione si può fare anche sulle srl?
Ciao,
Grazie mille per il tuo feedback sulla relazione tecnica.
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