Il contratto nel Joint Venture si definisce come un accordo tra due o più imprese che si impegnano reciprocamente a collaborare, ecco come stipularlo
Indice della guida
Il contratto nel Joint Venture si definisce come un accordo tra due o più imprese che si impegnano reciprocamente a collaborare per il raggiungimento di obiettivi comuni. L’elemento comune al contratto nel joint venture è rappresentato dal fatto che, a prescindere dai programmi di attuazione e di gestione che le parti decidono di adottare di volta in volta, le joint venture fondano il loro successo sulla cooperazione tra due o più imprese che uniscono le reciproche capacità, risorse e conoscenze al fine di raggiungere un risultato condiviso da tutti i partner, tale risultato consente di garantire ad ognuno di essi qualche vantaggio.
Atipicità del contratto nel joint venture
Il contratto nel Joint Venture è un contratto atipico, infatti nel codice civile non è previsto un esplicito richiamo a tale fattispecie contrattuale, bensì troviamo un riferimento ad esso nell’elemento associativo previsto nell’art.2549 del c.c.
Però il contratto di Joint Venture si differenzia dalla disciplina giuridica prevista dal nostro codice civile per sposare il significato che la avvicina maggiormente alla sua origine anglosassone.
Con il termine Joint Venture si indicano forme di associazione temporanea di imprese che perseguono l’obiettivo comune di esercitare un’attività economica in un settore di comune interesse, nelle quali le parti prevedono di costituire una società di capitali, con autonoma personalità giuridica rispetto ai conventerers, alla quale affidare la gestione della stessa.
Da un punto di vista giuridico le “joint ventures” costituiscono una fattispecie del tutto atipica, ove i partners sono liberi di scegliere lo specifico strumento societario, messo a disposizione dall’ ordinamento della Nazione ove essi intendono operare e attraverso cui concretizzare la loro collaborazione, oltreché definire le reciproche obbligazioni, la ripartizione dei profitti e dei rischi derivanti dalla collaborazione e reciproci doveri e diritti.
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Tipologia di forma di contratto joint venture
Nel Joint Venture possiamo avere le seguenti tipologie:
- La forma contrattuale, che prevede l’accordo tra imprese che non ha la finalità di dare vita a un nuovo soggetto giuridico differenziato e separato rispetto ai partecipanti, ma ha il mero scopo di definire le modalità di gestione della collaborazione e la ripartizione degli utili o perdite.
- La forma societaria, l’accordo tra aziende presuppone la nascita di un nuovo soggetto giuridico, una società, in genere di capitali, autonoma e separata rispetto ai partecipanti, utilizzata per svolgere l’attività in comune.
Clausole joint venture contrattuali
Nel contratto di Joint Venture sono stabilite specifiche condizioni:
la clausola di non concorrenza tra i partner in quanto accade spesso che entrino in concorrenza tra di loro perché operano nello stesso settore.
il divieto di cessione ai terzi un diritto di prelazione nei confronti dei singoli partner quando l’altro venturer intenda cedere la propria quota
la possibilità di trasferire la propria partecipazione ad un’altra società del proprio gruppo.
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Elementi obbligatori nel joint venture
Il contratto di Joint venture deve contenere alcuni elementi obbligatori e distintivi dello stesso, quali:
Oggetto le parti si impegnano a stipulare il contratto di Joint Venture stabilendo gli obiettivi dell’accordo di cooperazione.
Sede le parti stabiliscono il luogo in cui avrà sede la loro Joint Venture.
Quote di partecipazione le parti decideranno in che misura percentuale saranno ripartire le partecipazioni di coloro che vorranno prendere parte all’iniziativa.
Marchio e diritti le regole che determinano l’uso di un marchio in comune.
Obblighi delle parti diritti e doveri che stabiliscono di comune accordo e che si impegnano a rispettare reciprocamente
Comitato di Gestione si occupa di elaborare un business plan, di dare esecuzione all’iniziativa, di coordinare le attività e i ruoli.
Durata e recesso le parti dovranno indicare la durata, ossia in quanto tempo si prevede di realizzare il progetto che è strumentale alla vita stessa del Joint venture, in quanto al concretizzarsi del piano può succedere che la Joint venture cessa di esistere venendo a mancare le ragioni che ne hanno determinato la sua costituzione perchè ampiamente soddisfatte con il progetto portato a termine.
Riservatezza ed esclusività le parti si impegnano a non diffondere a terzi informazioni che per la natura dell’affare sono riservate al fine di non compromettere la riuscita dello stesso. Inoltre è fatto divieto alle parti di stringere alleanze o accordi con i concorrenti.
Foro o arbitrato le parti pattuiscono che eventuali controversie sorte potranno essere rimesse al giudice ordinario o a uno o più arbitri internazionali.
Contratto su base societaria
Il contratto nel Joint Venture per i Paesi in Via di Sviluppo, ha una base societaria, intesa come forma partecipative e collaborativa, in cui un un socio locale si accorda con un investitore straniero, tipico esempio sono le società a capitale misto, locale e straniero.
Vincolo societario
Il vincolo societario nel contratto di Joint Venture è il mezzo, ma il presupposto è rappresentato dalla funzionalità e strumentalità reciproca degli apporti dei singoli venturer, ognuno dei quali, è fondamentale per la riuscita delle attività della Join Venture e più in generale del successo. Ogni venturer ha la sua importanza all’interno della società, perciò nel contratto determinate decisioni possano essere approvate soltanto con il consenso del venturer di minoranza, quale che sia, la sua partecipazione nella Joint Venture.
Soluzioni internazionali
Le decisioni vengano assunte con il consenso di tutti i partner della joint venture. Infatti le garanzie di cui dispone il partner di minoranza siano esse il diritto di veto o il consenso unanime, possono bloccare l’operatività della joint venture cosicché se i partners non giungono ad un accordo si crea una situazione di stallo, definita deadlock che può portare alla cessazione della joint venture. Infatti si possono verificare due situazioni che sospendono e rimandano ad altri le decisioni.
- il cooling – off la decisione sulla questione in sospeso viene rimandata alla successiva riunione del board e nel frattempo le parti si impegnano a cercare soluzioni;
- il move – up si lascia trascorrere un determinato periodo di tempo e poi la questione viene decisa dagli amministratori delegati e se nessuno di essi questi due metodi è stato risolutivo, si affida il compito di decidere ad un soggetto terzo.
Possiamo concludere che la joint venture contrattuale ha una durata pari al periodo di tempo necessario per realizzare il progetto per il quale essa è stata stipulata.
Se da un lato la joint venture contrattuale nasce con lo scopo di realizzare un progetto comune e, una volta portato a termine, le società che la costituiscono si separano, diversamente accade per la joint venture societaria che può anche durare a tempo indeterminato.
Il contratto di Joint Venture si può risolvere quando uno dei partner vende le sue azioni o le sue quote all’altro. Si può verificare una risoluzione contrattuale anticipata qualora cambi l’azionista di riferimento, quando una delle parti incorre in una procedura concorsuale o in caso di inadempimento.
Ma se i casi summenzionati non si verificano la fase negoziale si chiude con il closing e il contratto di Joint Venture è concluso.
Suggerisco di leggere alcuni approfondimenti utili in tema di joint venture ai seguenti siti:
Non sai come redigere un contratto di Joint Venture? Rivolgiti pure a noi, possiamo aiutarti!
Scrivici nei commenti oppure contattaci direttamente!
4 Comments
un vero problema che davvero in pochi sanno risolvere.
la parte internazionale è molto interessante
Grazie mille per il tuo feedback.
Continua a seguirci e speriamo di poterti aiutare di nuovo!
Si possono stipulare joint-venture contrattuali, senza costituzione di società terze, a scopi commerciali? In questo caso, come si ripartiscono utili ed oneri dell’iniziativa? Voglio dire: se uno dei venturers acquista materie prime e semilavorati finalizzati all’iniziativa comune, come si rivale sugli altri venturers della quota parte dei relativi costi ad essi imputabili? Emette delle fatture a carico di essi dell’inporto equivale? E cosa scrive in fattura. Parallelamente, se uno dei venturers vende il bene o il servizio oggetto dell’iniziativa, come distribuisce i ricavi agli altri venturers? Forse essi emettono fattura di imponibile pari alla quota parte di ricavo che ad essi compete? E che scrivono in fattura per giustificare la richiesta di pagamento? “Dividendi attività di joint-venture”? Grazie per la risposta.
Ciao Roberto,
ti ringrazio per il tuo contributo sulla Joint venture
ti rispondo punto punto così mi spiego meglio
Le joint venture nascono per far fronte a servizi che altrimenti, in quel momento storico aziendale, non si potrebbero espletare da soli per tanti motivi (mancanza di fondi, mancanza di competenze o non si vuole investire su quel servizio)
In questo caso, stipulando il contratto di joint venture si fa fronte a molteplici incentivi, come ad esempio, la joint venture può prendere lavoro avvalendosi degli skills di tutti i consociati (vedi i progetti in A.T.I.)
Per la suddivisione degli utili, non essendo un soggetto giuridico, si procede con la semplice intermediazione, e cioè, si definisce la capogruppo che prende e gestisce il lavoro così che può fatturare al committente e ristorna ai soggetti consociati contrattualmente, che gli emetteranno regolare fattura, la quota parte stabilita nel contratto per il lavoro effettuato
si contabilizza il tutto analitamente con contabilità industriale o banalmente per codice di commessa.. fai attenzione alle gare pubbliche e i vari C.I.G.
In poche parole, con il joint venture, blinderesti con una clausola di non coccorrenza contrattuale i tuoi potenziali concorrenti collaborandoci sinergicamente per lo scopo dello stesso obiettivo
Mi piacerebbe approfondire la tua situazione così che posso dirti la mia in modo più approfondito e non approssimato come in questo caso
Continua a seguirci e speriamo di poterti aiutare nuovamente
un caro saluto