Cessione Sito WEB: Il sito WEB è un contenitore che ospita la nostra piattaforma online, le nostre pagine web oppure software specifici. ecco come funziona
Indice della guida
Il nome del sito si chiama dominio, ed è il suo indirizzo web.
Esempio http://www.google.it, http://www.facebook.com, http://wikipedia.it
Generalmente si sceglie un indirizzo web che identifica la nostra attività online, un po’come la denominazione o ragione sociale per una azienda; un segno che la contraddistingue dalle altre.
La cessione di un sito web avviene secondo le norme civilistiche previste per il contratto di vendita ai sensi dell’art. 1470 del codice civile, con il quale in capo all’acquirente si trasferisce la proprietà della cosa o un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Come avviene la cessione sito web tra privati
La cessione di un sito web trasferisce in capo all’acquirente la titolarità del sito e tutti i diritti derivanti dallo stesso; essa si realizza con una scrittura privata tra il cedente e l’acquirente in cui si stabilisce l’oggetto della cessione, nel nostro caso si tratta di cessione sito WEB, la modalità, come avviene la cessione e il valore economico della stessa.
Se la cessione del sito WEB è effettuata da un privato non dotato di partita Iva, che cede siti web, una tantum, allora siamo in presenza di una cessione di tipo occasionale, che l’articolo 67 del TUIR (Testo Unico sulle Imposte di Reddito) assoggetta a tassazione IRPEF, il reddito prodotto, in quanto rientra tra i redditi diversi che esulano dal rapporto subordinato che qualifica la natura di lavoro dipendente.
Tale tipologia di reddito diverso va indicato nella propria dichiarazione fiscale, modello 730, quadro D, righi da D3 a D5, in cui vanno inseriti alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi, presenti nella propria Certificazione Unica rilasciata dal nostro datore di lavoro, sostituto d’imposta.
Oppure vanno inseriti nella dichiarazione fiscale, modello UNICO redditi persone fisiche, al quadro RL, composto da tre sezioni, in cui rientrano i redditi disciplinati dall’art. 67 del TUIR e i redditi disciplinati dall’art. 53, comma 2, lettera. b del TUIR.
Qualora, invece, il soggetto cede con continuità siti Web, è obbligato ad aprire la partita Iva perché esercita attività di impresa e i redditi prodotti rientrano tra i redditi di impresa.
Infatti la cessione di un sito WEB, effettuata da una impresa commerciale, produce profitti e introiti assoggetti alla disciplina del reddito di impresa, ai sensi degli articoli 55 e seguenti del TUIR. sia per le cessioni che avvengono sporadicamente perché l’azienda esercita un’altra tipologia di attività sia se l’attività di cessione siti web rappresenta l’attività principale dell’impresa.
La tassazione della cessione dei siti web dipende dalla forma giuridica adottata, saranno soggetti a Irpef, i redditi prodotti da società di persone o da imprenditori individuali o saranno soggetti a Ires, i redditi prodotti da società di capitali.
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Forme di tutele cessione sito web
La cessione di sito Web è tutelata dalla Legge n. 633/41 che protegge l’autore che ha creato il sito, il cosiddetto diritto di autore. Questa Legge, ma non è l’ unica, infatti anche l’art. 2575 del codice civile, preserva le opere dell’ingegno a carattere creativo inerenti alla scienza, alla musica, al teatro, alla letteratura, alle arti figurative, all’architettura e alla cinematografia, qualsiasi sia la forma e la modalità di espressione.
L’autore esercitando i diritti di paternalità dell’opera può rivendicare in qualsiasi momento di esserne l’effettivo creatore, infatti quando realizza un’opera acquisisce a titolo originario il diritto d’autore ai sensi dell’art.2576 del c.c., per aver dato vita a un lavoro intellettuale senza precedenti, senza bisogno di alcuna registrazione .
Secondo quanto dispone l’art. 2577 del c.c. l’autore ha diritto esclusivo di pubblicare e di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo. Infatti l’ideatore può disporre di diritti morali: diritto alla paternità, all’integrità dell’opera, all’inedito, diritto di pentimento; e diritti patrimoniali per trarne un vantaggio economico: riprodurre, eseguire, distribuire, diffondere, modificare, trasformare, noleggiare.
Precisazione importante: l’autore che cede un sito web, e dunque tutti i diritti ad esso correlati, diritto di esclusività, diritti di utilizzazione, diritto di disposizione, può rivendicare la paternalità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa recare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione, come stabilisce l’art.2577, comma 2 del codice civile.
Inoltre l’autore può addirittura ritirare l’opera dal commercio qualora ricorrano gravi ragioni morali, dopo aver provveduto a risarcire coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera medesima. Questo diritto è personale e non può essere ceduto.
Opera di ingegno cessione sito web
La cessione di un sito web è un opera di ingegno, ma per essere definito tale deve avere anche i caratteri tipici di un opera di ingegno quali: la creatività, la novità, l’originalità, infatti, si deve distinguere dagli altri siti e domini; inoltre l’opera deve essere concreta, riproducibile e sfruttabile commercialmente.
Disciplina fiscale della Cessione di un sito Web
Quando la cessione di un sito WEB è realizzata dallo stesso autore del sito web allora è applicabile la disciplina fiscale legata allo sfruttamento del diritto di autore prevista dall’ art. 53, comma 2, lettera b) del TUIR che equiparano i redditi prodotti dalla cessione del sito web ai redditi da lavoro autonomo tassati secondo il criterio di cassa e non di competenza, il quale tiene conto dell’effettivo incasso, quindi della movimentazione di denaro e non del giorno in cui è avvenuta l’operazione di cessione. Tali redditi sono ridotti del 25% a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40% se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni come stabilito dall’art. 54 comma 8 del TUIR
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Esenzione IVA nella cessione sito web
L’operazione di cessione di un sito Web è considerata operazione fuori dal campo di applicazione dell’IVA in quanto non è assimilabile ad una prestazione di servizi come stabilisce l’art.3 del D.P.R 633/1972 comma 4, infatti non sono considerate prestazioni: “le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai n. 5 e n. 6 dell’art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale”.
Motivazioni che spingono a cedere un sito web
Senza dubbio le motivazioni che spingono a cedere un sito WEB sono da rinvenire nei potenziali profitti derivanti dalla cessione, soprattutto se un sito WEB è appetibile, in quanto tanto più il sito Web ha ad oggetto un’attività online remunerativa, tanto più l’autore del sito riceverà proposte allettanti da aste online gestite da piattaforme o siti specializzati.
In genere attraverso l’utilizzo di Google Analytics è possibile capire il numero di visitatori di quel sito, il numero di click che riceve, la popolarità, la visibilità, la facile reperibilità merito anche di un nome dominio semplice da ricordare e funzionale; da ciò è possibile intuire la reputazione, le recensioni, le opinioni e i commenti dei suoi visitatori che fanno diventare il sito più o meno attrattivo di altri.
Possiamo dire che tutto ciò che si svolge su internet ed ha ad oggetto un’attività online, con una esposizione virtuale è paragonabile a ciò che avviene nel mondo reale con un negozio fisico.
Benchè non esista una disciplina fiscale e giuridica in senso stretto che identifica la cessione di un sito web, abbiamo visto come gli articoli del codice civile e gli articoli del TUIR, nonché quelli in materia di IVA, D.P.R. n.633/1972 summenzionati sono applicabili anche alla ipotesi di cessione di un sito web.
Per maggiori informazioni sulla disciplina in merito alle cessioni di siti web e il diritto d’autore vi invito a contattarci per definire una consulenza personalizzata.
Qualora desideriate cedere un vostro sito web o acquisirlo, valuteremo insieme i duplici aspetti della cessione.
Se hai ancora dubbi su Come funziona la Cessione di un sito WEB scrivilo nei commenti
4 Comments
Vorrei sapere se oltre alla scrittura privata per una cessione di portale tra aziende, è necessaria anche l’emissione di fattura,
grazie molte
certamente Denise, se lo scambio avviene tramite il pagamento di un corrispettivo
In caso di cessione di un sito web tra aziende, oltre alla scrittura privata, è richiesta anche l’emissione di una fattura?
Gentilissimo Francesco,
Sì, in caso di cessione di un sito web tra aziende, è necessaria l’emissione di una fattura, oltre alla redazione di una scrittura privata così da documentare la transazione e assicurarsi che tutti gli aspetti fiscali e legali siano gestiti correttamente.
un saluto