Atto di precetto
Chi firma un titolo di credito sa bene che a una certa data ha il dovere di rispondere a tale obbligo. I titoli di credito possono essere cambiali, assegni o anche contratti tra privati. Chi non rispetta l’impegno preso può andare incontro a esecuzione forzata e quindi ad atto di precetto.
L’atto di precetto su sentenza è l’intimazione a pagamento che precede sempre l’esecuzione forzata che avviene per dar ragione di essere a un titolo esecutivo.
Regolato dall’art. 479 c.p.c. “Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente il titolo esecutivo”, deve aver luogo prima del precetto, altrimenti quest’ultimo non avrebbe ragion d’essere.
La notifica del titolo esecutivo già è sufficiente a far capire al debitore che il suo creditore ha intenzione di ricorrere a un recupero coattivo del credito. Tutto ciò sarà poi effettivo con la notifica sentenza e precetto.
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L’art 480 c.p.c. “Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente [479, 654 2], o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge”, descrive il modo in cui deve essere formulato un atto di precetto.
L’intimidazione ad ottemperare ad un certo debito deve dare un tempo non inferiore ai 10 giorni al debitore per poter rientrare dell’obbligo che su esso ricade, altrimenti si potrà procedere al recupero forzato.
La stessa norma offre modello atto di precetto, che qualora dovesse mancare delle sue parti essenziali potrebbe essere dichiarato nullo. Nell’atto non devono mancare:
L’art 481 c.p.c. “Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione”, prevede la prescrizione del precetto nel termine di 90 giorni dalla data di esecuzione.
La sentenza della Corte di Cassazione 22 gennaio-20 aprile 2015n.7997 ha stabilito che la procura atto di precetto affidata a un avvocato durante la fase di opposizione degli atti esecutivi è valida anche per le fasi successive.
La sentenza nasce da un debitore che vistosi arrivare un atto di precetto su sentenza in cui era stato condannato al pagamento ha fatto ricorso perdendo la causa e vedendosi addebitate anche le spese legali della controparte perchè era stato recapitato al suo difensore. Ciò è possibile perchè il precetto è un atto stragiudiziale.
Inoltre nel calcolo atto di precetto su sentenza vengono inserite le eventuali spese sostenute dal creditore per far valere il suo titolo.
La notifica dell’atto è regolamentato dall’art. 479 c.p.c. “Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto”.
Procedere a far notificare un modello precetto è l’ultimo tentativo di un creditore di far valere il proprio credito prima di procedere ad espropriazione dei beni del debitore.
Anche se notificato da ufficiali giudiziari l’atto di precetto non è altro che una diffida ad adempiere che il creditore fa scrivere dal proprio avvocato a cui ha dato mandato atto di precetto.
Qualora il destinatario entro 10 giorni dalla notifica non ritira l’atto esso si considererà comunque notificato. Dopo tale termine verrà inviata una raccomandata che riporta l’impossibilità della consegna e solo dopo si potrà procedere ad esproprio dei beni.
Il compenso spettante all’avvocato che ha ricevuto procura per redigere il modello di precetto è stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia del 10 Marzo 2014 n.55, il quale impone il calcolo del precetto su sentenza in base alla valore della causa stessa. Al seguente link potrete trovare l’intero testo del decreto e la tabella per i conteggi sentenza.
Il D.L. 83/2015 che modifica l’art. 480 c.p.c. ha previsto nella formula atto di precetto su sentenza che il debitore può:
Atto di precetto
L’istante ………………………. (nome e cognome del creditore, nato a ………………… il ……………………, Codice Fiscale………………………… (o n° partita IVA) residente in …………………. elettivamente domiciliato ai fini del procedimento in ………………. presso lo studio dell’Avv. ………………………….. (indirizzo, codice fiscale o n° partita IVA, indirizzo PEC e numero di fax),
il quale lo rappresenta, assiste e difende, in virtù di mandato a margine del presente atto (o in calce al presente atto).
Premesso che
Il Sig. ……………………………… è creditore nei confronti di …………………………………… Codice fiscale …………………………………., residente in via ………………………………. in forza del seguente titolo esecutivo: …………………………… (sottolineare se si tratta di sentenza o decreto ingiuntivo).
INTIMA E FA PRECETTO
al debitore di pagare entro 10 gg. dalla notifica del presente atto le seguenti somme:
…………… euro in base al suddetto titolo esecutivo;
……………. a causa delle spese legali sostenute per il presente atto e come da D.L. 83/2015
e quindi complessivamente la somma di € …………., a cui aggiungere gli interessi maturati e maturandi e le spese legali del presente precetto e del successivo procedimento esecutivo, da calcolarsi in base ai parametri previsti dal D.M.del 10.3.2014, n. 55 e che ammontano a …………..
La somma totale da pagare quindi ammonta a ……….
con avvertimento che, in difetto di pagamento entro il termine di giorni 10 dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.
Si avverte infine il Sig ………………………., ex art. 480, 2° comma, c.p.c., che può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore
Data e luogo ………………….
Firma………………………
Al seguente link, grazie allo Studio Cataldi nella sezione precetto potrete trovare un fac simile precetto su sentenza, o su qualsiasi altro sito istituzionale, compresi che riportano la normativa del precetto che rimandano a link dove poter scaricare il PDF del modello.
Ricordiamo che oltre alle sentenze della Cassazione gli articoli che si occupano dell’atto di precetto su sentenza anche penale il 480 e 481 c.p.c.
Che per procedere a precetto occorre affidare procura ad un avvocato e che il calcolo del precetto su sentenza viene fatto in base al valore della causa.
In questo articolo vi abbiamo spiegato che il precetto non è altro che l’intimazione al debitore di pagare una certa cifra per cui aveva contratto un obbligo, dandogli almeno 10 giorni per adempiere.
L’atto esecutivo che precede necessariamente il precetto sarebbe giá sufficiente a comprovare che il creditore ha intenzione di procedere anche a prelievo coatto nel caso in cui il debito non soddisfi il credito vantato.
Il debito obbligato con assegni, cambiali o altri titoli deve essere cosciente che risponderá del suo debito con tutto il suo patrimonio che sia esso mobile o immobile.
Vi abbiamo fornito alcuni link dover poter approfondire l’argomento e inoltre vi ricordiamo che qualora siate alla ricerca di ulteriori spiegazioni potrete avvalervi della nostra consulenza online.