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Credito iva- Compensazione crediti e i rimborsi iva a credito

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Pubblicazione a cura di Dr. Andrea Raffaele del 29 Novembre 2025

Credito IVA: Parte di somma residua da operazioni di acquisto e di vendita, dopo aver pagato i nostri fornitori e consegnato la merce ordinata ai nostri clienti

Indice della guida

  • Utilizzo del credito iva con rimborso o compensazione
  • Per quali importi si chiede il rimborso credito iva
  • Casi di esclusione della idonea garanzia credito iva
  • Visto di conformità credito iva a tutela dei contribuenti
  • Sanzioni in caso di errata compensazione credito iva

E’ quella parte di somma che residua dopo aver effettuato le operazioni di acquisto e di vendita, dopo aver pagato i nostri fornitori e consegnato la merce ordinata ai nostri clienti.

Supponiamo di avere un’azienda che produce sedie e tavoli per  alberghi e ristoranti e il nostro dottore commercialista, dopo aver annotato tutti i movimenti ordinari in contabilità, registrato le fatture di acquisto e le fatture di vendite, dopo aver provveduto alla liquidazione Iva Trimestrale o Mensile, dopo aver pagato l’IVA a debito tramite F24 e adempiuto alla compilazione della dichiarazione IVA annuale, da presentare in forma autonoma dalla dichiarazione dei redditi, (da quest’anno) ci comunica che dalla stessa emerge un credito IVA.

In questo caso abbiamo due modi per recuperare il credito IVA risultante dalla dichiarazione IVA annuale: richiesta a rimborso oppure ricorso all’istituto della compensazione fiscale.

Utilizzo del credito iva con rimborso o compensazione

Il Credito IVA può essere chiesto a rimborso solo in presenza dei requisiti previsti dall’art.30 comma 2-4 del D.P.R 633/72.

In linea generale possiamo dire che il rimborso secondo l’art. 30 spetta tutte le volte in cui il contribuente, esercente un’attività economica,  ha delle eccedenze d’imposta detraibili risultanti dalla dichiarazione IVA annuale e se risultano eccedenze detraibili anche dalle dichiarazioni dei due anni precedenti.

Inoltre è possibile utilizzare il credito IVA, rinunciando alla richiesta di rimborso, compensandolo, attraverso il pagamento con F24, con lo stesso tributo IVA.

Esempio qualora risulti un debito IVA, anziché pagare il debito,  lo compensiamo con la stessa IVA che risulta in eccedenza, a Credito IVA, dunque non originiamo un esborso materiale di denaro, ma operiamo una compensazione verticale, IVA da IVA, compensazione credito IVA con debito IVA, avente in comune la stessa natura del tributo ossia l’IVA. Con la compensazione verticale non è previsto un limite all’importo del tributo da compensare.

Qualora, invece, non avessimo un tributo della stessa natura, ma diverso, esempio se risulta un’imposta diretta da pagare, quale IRPEF, oppure un debito verso l’INPS, in questo caso possiamo compensare la nostra IVA a Credito IVA, con il debito INPS o con l’IRPEF a debito.

Questa tipologia di compensazione si chiama compensazione orizzontale, in quanto si compensa il credito IVA con debiti di diversa natura e non può essere superato l’importo di 700.000,00 mila euro all’anno.

Per quali importi si chiede il rimborso credito iva

Se il credito IVA che emerge dalla dichiarazione IVA annuale è inferiore a 30.000,00 mila euro è necessario presentare prima la dichiarazione IVA annuale per chiedere il rimborso senza garanzie, né altre dichiarazioni.

Ipotesi diversa è quella in cui l’azienda presenta un credito IVA superiore a 30.000,00 mila euro, in questo caso il dottore commercialista deve apporre il visto di conformità alla dichiarazione con il quale attesta che l’azienda è solida e può ottemperare ai suoi adempimenti contributivi e a quelli dei dipendenti.

Contrariamente, se l’azienda esercita la sua attività da meno di cinque anni, e il dottore commercialista non appone il visto di conformità in presenza di un credito IVA superiore a 30.000,00 mila euro allora il titolare dell’azienda è tenuto a presentare idonee garanzie.

Casi di esclusione della idonea garanzia credito iva

L’art. 38-bis comma 7 del D.P.R. 633/72 stabilisce i seguenti casi, in cui i rimborsi previsti dall’art. 30 del D.P.R. 633/72 sono riconosciuti senza prestare idonea garanzia:

  1. L’attività è esercitata dall’impresa da almeno cinque anni;
  2. Non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o dell’eccedenza di Credito IVA dichiarata superiore al 10% degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire; al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;

all’1% per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire;

  1. E’ presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il patrimonio netto non è diminuito rispetto alle risultanze dell’ultimo bilancio di oltre il 40%; che la consistenza degli immobili iscritti nell’attivo patrimoniale non  si è ridotta, rispetto all’ultimo bilancio approvato, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; L’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende; se non risultano cedute, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; quando sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e

Visto di conformità credito iva a tutela dei contribuenti

L’articolo 22 del decreto ministeriale 164/1999 dispone che i “professionisti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.”
L’Agenzia, con circolare 7/2015, ha chiarito che “la polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto”.

La polizza è uno strumento di tutela che tende a garantire il totale risarcimento ai contribuenti dell’eventuale danno arrecato, nonché il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate ai soggetti indicati nell’articolo 35 del D.lgs. 241/1997 che rilasciano il visto di conformità ovvero l’asseverazione infedele.

Diversamente, la garanzia disposta dall’articolo 38-bis è volta ad assicurare all’Erario la possibilità di recuperare il credito fiscale rimborsato, qualora quest’ultimo non spetti.

L’Agenzia stabilisce che nel caso in cui venga presentata un’istanza di rimborso corredata da visto di conformità inferiore all’ammontare chiesto a rimborso, il visto di conformità è efficace.

Pertanto  il contribuente non è obbligato a prestare idonea garanzia per ottenere il  Credito IVA chiesto a rimborso,  salvo che lo stesso non si trovi in uno dei casi di cui al comma 4 dell’articolo 38-bis.

Sanzioni in caso di errata compensazione credito iva

Se il contribuente utilizza in compensazione credito iva maggiore di quello che risulta dalla dichiarazione va incontro a una sanzione che va dal 100 al 200% della misura del credito stesso; oppure se il contribuente nell’anno compensa crediti per importi che superano il limite dei 700.000,00 mila euro, la sanzione è pari al 30% del maggior credito utilizzato.

In conclusione possiamo dire che, in merito, al visto di conformità, l’onere della garanzia è offerta solo nei casi in cui ricorre uno dei rischi previsti dall’ art. 38-bis cosicché il professionista non è gravato dal peso del costo della garanzia.

Inoltre si ha una duplice tutela: il cittadino che si vede riconosciuto il credito spettante e lo Stato che ha il diritto di esigere i crediti non dovuti al contribuente perché inesistenti o di importo superiore a quelli risultanti dalla dichiarazione IVA annuale.

 Se anche tu sei un contribuente che vanta un credito IVA e ti trovi in una delle situazioni sopra  menzionate non esitare a contattarci.

Ancora dubbi su Come utilizzare il Credito IVA? Scrivilo nei commenti

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