Le cooperative sociali sono molto attrattive sia dal punto di vista del fine mutualistico che ne giustificano la natura non lucrativa
Indice della guida
Le cooperative sociali sono molto attrattive sia dal punto di vista del fine mutualistico che ne giustificano la natura non lucrativa, sia dal punto di vista dei regimi tributari e delle agevolazioni fiscali che consentono di usufruire di particolari benefici, che, diversamente, altre categorie di cooperative, avrebbero usufruito in misura ridotta. Facciamo un breve escursus per capire quali sono le condizioni, le tempistiche e le modalità di costituzione.
Definizione e requisiti di una cooperativa sociale
Affinché si costituisca una cooperativa sociale occorrono 9 soci fondatori, siano essi persone giuridiche che fisiche, diversamente se il numero non si raggiunge è possibile comunque fondare una società cooperativa ma piccola, composta da un minimo di tre soci ad un massimo di otto.
Successivamente per poter avere valore legale, la cooperativa dovrà essere costituita attraverso atto pubblico.
Occorrerà pertanto recarsi da un notaio e compilare quindi l’atto costitutivo.
Esso dovrà contenere al suo interno tutte le informazioni anagrafiche dei soci, gli scopi e le peculiarità della cooperativa ed altre informazioni di circostanza richieste dall’atto.
Track record delle operazioni
Vuoi sapere come decine di imprenditori hanno diminuito i costi e aumentando le performance e gli utili?
Scarica subito il track record delle operazioni
Modalità di costituzione
La cooperativa va redatta per atto pubblico.
Dunque, se hai intenzione di costituirla, oltre al possesso dei requisiti, devi recarti dal notaio, che dovrà compilare l’atto costitutivo con tutte le informazioni anagrafiche dei soci, le finalità, l’oggetto sociale.
Entro 20 giorni dalla redazione dell’Atto Costitutivo, si dovrà scrivere lo Statuto, che dovrà contenere la denominazione di Cooperativa Sociale; il capitale sociale; la durata della società; nonché le modalità di svolgimento delle assemblee; il ruolo che ciascun socio avrà all’interno della cooperativa e le condizioni per l’ammissione e l’esclusione dei soci stessi dalla cooperativa sociale.
Adempimenti del notaio
Il notaio dovrà depositare l’Atto Costitutivo entro 20 giorni nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, nella cui circoscrizione ha sede sociale la cooperativa secondo quanto stabilito dall’art.2523 del codice civile.
La cooperativa sociale deve essere iscritta nel registro delle imprese contemporaneamente al deposito dell’atto costitutivo. L’ufficio delle imprese dopo aver verificato la regolarità formale della documentazione, iscrive la cooperativa nel registro.
Se il notaio chiede l’iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo nel quale risultano inesistenti le condizioni richieste, stabilite dall’art.2329 del codice civile, egli stesso è soggetto a una sanzione amministrativa.
Solo con l’iscrizione nel registro la cooperativa acquista la personalità giuridica e viene ad esistenza, e può porre in essere tutti gli atti propri della cooperativa .
Infatti l’iscrizione nel registro delle imprese ha valore di pubblicità dichiarativa, tutto ciò che è iscritto nel registro delle imprese si intende pubblicamente dichiarato e, pertanto, si presume conosciuto o conoscibile da tutti.
La richiesta dell’attribuzione partita iva va fatta telematicamente con i canali messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione presso il Repertorio per le notizie Economico-Amministrative (REA) deve essere effettuata non oltre il trentesimo giorno dall’inizio dell’attività della cooperativa.
Cosicché si potrà provvedere anche all’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus. La registrazione Onlus all’Agenzia delle Entrate permetterà di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali per le Cooperative.
Cosa manca alla tua azienda per prosperare?
Scopri subito attraverso il nostro veloce test cosa realmente manca a te e alla tua organizzazione per prosperare ed essere finalmente felici. Clicca sul pulsante inizia ora
Come si costituisce per gli immigrati
Per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali precisando l’oggetto sociale che si intende perseguire e la generalità di persone che rappresentano legalmente la cooperativa.
Occorre dimostrare di essere in possesso del requisito di capacità economico-finanziaria (art. 41 D. Lgs. 163/2006)
Infatti il soggetto che partecipa al bando pubblico deve produrre due referenze bancarie o di intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385 attestanti la solidità economica e finanziaria del soggetto partecipante.
Deve, inoltre, dimostrare di possedere i requisiti tecnico-professionale ed organizzativi, infatti deve provare di avere esperienza nell’ultimo triennio nell’espletamento di servizi in ambito SPRAR o in progetti di accoglienza destinati ai richiedenti protezione internazionale o nella gestione dell’Emergenza Nord Africa o Mare Nostrum oppure nei servizi di accoglienza, ospitalità e integrazione della persona.
I partecipanti dovranno indicare anche la tipologia di struttura che vogliono utilizzare, se essa è residenziale e di proprietà oppure alberghiera, infatti lo Stato a seconda della tipologia di accoglienza stabilirà se erogare un fitto per un albergo o il pagamento di 35 euro al giorno ad una struttura di proprietà, che serviranno a coprire le spese per preparare pasti almeno 3 al giorno, per l’acquisto di lenzuola, coperte, cuscini, federe, sapone, shampoo, dentifricio e tutto ciò che è necessario per assicurare l’igiene personale e condizioni di vita dignitose, oltre alla pulizia della struttura e il servizio lavanderia.
La Cooperativa deve indicare la modalità con cui intende assicurare l’erogazione della completa fornitura di beni e dei servizi per l’integrazione.
Da chi sono autorizzate
E’ la Prefettura che indice un bando per gli appalti destinati alla ricerca di strutture idonee ad accogliere profughi e richiedenti asilo.
L’appalto è annuale ma è rinnovabile per tre anni.
Nel bando vengono stabiliti il numero dei posti disponibili e il massimo della copertura finanziaria.
Al bando possono partecipare tutte le cooperative sociali in possesso dei certificati antimafia, e che dimostrano di avere all’interno delle proprie strutture personale specializzato, quali psicologi, mediatori linguistici, un servizio di trasporto per accompagnare gli immigrati presso le Questure per adempiere alle pratiche amministrative, come il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il compito dei mediatori linguistici è quello di informare gli immigrati sulle regole di comportamento da tenere sia in pubblico che nella struttura. All’interno delle strutture devono essere allestiti presidi medici sanitari in grado di offrire cure ambulatoriali e un primo soccorso.
Il soggetto partecipante, nel nostro caso la cooperativa che vince l’appalto deve stipulare una polizza assicurativa per eventuali danni arrecati alle persone e alle cose, in quanto è la cooperativa stessa ad essere responsabile e a risarcire gli eventuali danni arrecati.
I migranti possono essere impiegati in attività di lavori socialmente utili o come volontari, possono dedicarsi a lavoretti stabiliti in accordo con il comune dove ha sede la cooperativa.
Si pensi ai lavori di pulizia e al taglio erbe delle cunette sulle strade comunali.
Non possono ricevere alcuna retribuzione in cambio.
Quale disciplina fiscale agevolata
Alle cooperative sociali ed ai loro consorzi si applica il comma 2° dell’art. 6 della Legge 112/2002 che ha limitato la deducibilità dalla base imponibile dell’IRES e da quella dell’IRAP dei ristorni attribuiti ai soci dalle cooperative sociali in un modo diverso da quello dell’aumento gratuito del capitale sociale ed ha introdotto la tassabilità in capo ai soli soci del rimborso del capitale sociale che rappresenta il ristorno che è stato attribuito ai soci stessi.
Anche le cooperative sociali ed i loro consorzi possono distribuire l’utile di esercizio mediante un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 7 della Legge 59/1992.
In tal caso si possono superare i limiti di valore delle azioni o delle quote fissati dall’art. 2525 c.c., purché nei limiti della variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo. Tale quota di utili non concorre a formare il reddito imponibile della cooperativa ai fini IRES.
Il rimborso del capitale sociale è invece soggetto all’IRPEF se i soci sono persone fisiche od all’IRES se sono società di capitali, cooperative od enti non commerciali nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato.
Agevolazioni fiscali per le ONLUS
La qualifica di ONLUS consente ad una cooperativa sociale di godere di una serie di agevolazioni fiscali previste dal Dlgs 460/1997. Da la possibilità di essere destinatarie di erogazioni liberali per le quali il donatore gode di una detrazione o di una deduzione dall’IRPEF pari al 19% di quanto versato fino ad un massimo di 2066 Euro.
La detrazione IRPEF è consentita se il versamento di tali erogazioni è effettuato tramite banca od ufficio postale o con gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del Decreto Legislativo n° 241 del 1997, quali carte di credito, di debito e prepagate, gli assegni bancari e quelli circolari (art. 15, lettera i – bis, TUIR).
Se l’erogatore è, invece, una società di capitali o cooperativa o consorzio od un ente di diverso tipo, che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali esso ha diritto ad una deduzione dal reddito imponibile IRES, Imposta sul Reddito delle Società, pari nel massimo all’importo maggiore fra 2066 Euro ed il 2% del reddito d’impresa dichiarato
Precisiamo che, anche se le cooperative sociali sono considerate ex lege ONLUS, ad esse non si applica l’esenzione dall’IRES prevista per le ONLUS dall’art. 12 del Dlgs 460/1997, oggi riportata nell’art. 150 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) in quanto tale norma esclude “le società cooperative” e, di conseguenza, le cooperative sociali.
Per quanto riguarda l’IRAP, Imposta Regionale sulle Attività Produttive, in virtù del potere di autonomia riconosciuto alle Regioni, queste hanno la possibilità di decidere la riduzione o l’esenzione di una imposta di cui sono titolari proprio le Regioni, prevista dall’art. 21 del Dlgs 460/1997.
Alcune Regioni, infatti, hanno stabilito con loro leggi le aliquote agevolate per tutte le ONLUS, altre Regioni le hanno stabilite solo per le cooperative sociali, altre ancora hanno deliberato addirittura la esenzione totale.
Il regime tributario agevolato
L’art. 14, 1° comma, lettera b), del Dlgs 460/1997 ha modificato alcuni numeri 15, 19, 20 e 27 – ter dell’art. 10 del DPR 633/1972 relativo alle operazioni esenti dall’IVA, includendo nell’esenzione totale dell’IVA le prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo rese da ONLUS sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto.
Abbiamo visto come la normativa giuridica e la disciplina fiscale è a favore delle cooperative sociali in generale, ma soprattutto di quelle con la qualifica di ONLUS. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una proliferazione di cooperative sociali per gli immigrati che ha favorito anche numerose forme occupazionali. Oltre a quella per gli immigrati, sono cresciute anche le case di riposo per gli anziani organizzate sotto forma di cooperative, o, ancora quelle per l’assistenza agli ammalati. Se sei interessato ad aprirne una ti ho fornito, in questa guida, tutti gli strumenti e gli input per farti un’idea chiara degli adempimenti amministrativi e fiscali a cui sei tenuto, dei requisiti e delle esenzioni.
Hai dubbi su Come aprire una cooperativa sociale? scrivilo nei commenti