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Cooperativa di produzione e lavoro: Come Costituirla

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Pubblicazione a cura di Dr. Andrea Raffaele del 27 Novembre 2025

La cooperativa è una società nata per gestire in comune un’impresa al fine di fornire agli stessi soci, attraverso lo scopo mutualistico

Indice della guida

  • Finalità e definizione
  • Vantaggio mutualistico immediato o differito
  • Tipologie di cooperative
  • Disciplina giuridica della società cooperativa
  • Costituzione
  • Casi concreti:

La cooperativa è una società nata per gestire in comune un’impresa  al fine di fornire agli stessi soci, attraverso lo scopo mutualistico, i  beni e i servizi  che giustificano il motivo della sua costituzione.

Lo scopo mutualistico  consiste nel fornire ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato.

Di favorire la qualificazione professionale dei soci e di contribuire al reinserimento lavorativo.

Di promuovere e condividere i valori di solidarietà, libertà, uguaglianza, dignità umana.

Nelle società mutualistiche i soci e i destinatari dell’attività sociale sono le stesse persone; in questo modo non esiste alcun intermediario e  il costo dei prodotti e dei servizi è inferiore perciò è possibile aumentare la retribuzione per le prestazioni lavorative offerte dagli stessi soci.

Finalità e definizione

Ciò che contraddistingue le società cooperative dalle società di capitali è il fine, mentre le società di capitali perseguono un fine di lucro e di ripartizione dell’utile tra i soci, alle società cooperative è precluso ciò per la loro stessa natura infatti tale tipologia di società mira ad offrire ai soci un vantaggio patrimoniale che può consistere o in un aumento della retribuzione o in un risparmio di spesa ne consegue che la distribuzione ai soci degli utili conseguiti è incompatibile con lo scopo mutualistico.

Vantaggio mutualistico immediato o differito

Il vantaggio immediato si ha quando la società  scambia un bene o un servizio con il socio a prezzi inferiori o a retribuzioni superiori a quella di mercato.

Con il vantaggio differito, il cosiddetto ristorno, la società distribuisce o restituisce ai soci somme di denaro in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio in proporzione ai rapporti intercorsi con la cooperativa.

Tipologie di cooperative

Le forme più diffuse di cooperative sono:

Le cooperative di produzione e lavoro che operano nel settore dei trasporti, dell’edilizia, della ristorazione, delle pulizie e si contraddistinguono per la peculiarità del socio lavoratore. Infatti la cooperativa di produzione e lavoro è una società di lavoro composta da lavoratori, autonomi o  subordinati che si associano per fornire occasioni di lavoro ai membri dell’organizzazione.

Il rapporto tra società e socio è duplice, da un lato abbiamo la natura associativa, dall’altro lato la natura lavorativa. Ogni cooperativa dovrà dotarsi di un regolamento interno, che sarà approvato dall’assemblea dei soci, con il quale saranno definite le tipologie di contratto di lavoro da applicare ai soci lavoratori.

La L.142/2001 definisce che i soci lavoratori sono coloro i quali:

partecipano alla gestione dell’impresa e alla formazione degli organi sociali;

contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

mettono a disposizione le proprie abilità professionali in relazione la tipo e all’attività svolta.

Le cooperative di consumo forniscono ai soci i beni a condizioni migliori rispetto a quelle presenti sul mercato. L’acquisto viene fatto collettivamente. La società si assume il rischio imprenditoriale e le spese di distribuzione, evitando qualsiasi forma di intermediazione.

Le cooperative agricole sono società alle quali i produttori agricoli conferiscono i loro prodotti, affinché questi siano conservati, trasformati e venduti.

Le cooperative di credito esempio le BCC, Banche di Credito Cooperativo esercitano il credito a vantaggio dei soci, ai quali distribuiscono, in misura limitata, gli utili conseguiti, lontani però dal fine del mero guadagno.

Le cooperative sociali sono cooperative di lavoro che consentono di gestire servizi socio sanitari ed  educativi o finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le cooperative edilizie mirano a realizzare la costruzione di alloggi per i propri soci in un rapporto corretto tra qualità e prezzo.

Disciplina giuridica della società cooperativa

Le società cooperative a mutualità prevalente disciplinate  dall’art. 2512 del codice civile sono quelle che:

  • Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o

servizi.

  • Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci.
  • Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Affinché si possa parlare di prevalenza  l’art. 2513 del c.c. stabilisce che i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni di servizi verso i soci devono essere superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’art.2425, 1 co., punto A1; il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, 1co., punto B9; il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci deve essere superiore al 50% del totale di costi dei servizi di cui all’art. 2425, 1°co., punto B7, oppure al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’art.2425, 1°co., punto B6.

Inoltre le società  cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti i seguenti requisiti non lucrativi:

  • non devono distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentano di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  • non sono possono distribuire riserve fra i soci cooperatori;
  • non possono remunerare i soci cooperatori con gli strumenti finanziari sofferti in sottoscrizione in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  • in caso di scioglimento della società sono obbligati a devolvere l’intero patrimonio sociale ei dividendi maturati ai fondi mutualistici per la promozione e o sviluppo della cooperazione.

La peculiarità della società cooperativa è il cosiddetto voto capitario in virtù del quale ad ogni socio  spetta di diritto  un solo voto in Assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale; tuttavia ai soci cooperatori persone giuridiche può essere attribuito anche un numero di voti superiore, massimo fino a cinque.

Inoltre vige il principio di parità tra i soci, i quali dovranno esprimere un giudizio motivato sui motivi di ammissione o di rifiuto di ammissione di un nuovo socio secondo quanto stabilisce l’art. 2528 c.c. comma quattro.

Altra caratteristica è il principio della porta aperta secondo il quale non è necessario modificare l’atto costitutivo quando vengono ammessi nuovi soci secondo quanto disciplinato dall’art. 2524 c.c. comma secondo; la modifica dell’atto costitutivo invece è prevista quando si decide di aumentare il capitale sociale secondo le forme previste dall’art. 2438 c.c.

Costituzione

La società cooperativa si deve costituire per atto pubblico, deve essere iscritta nel registro delle imprese affinché acquisti personalità giuridica, diversamente sarebbe una società irregolare. La particolarità di questa società sta nella variabilità del capitale sociale, infatti il codice civile non prevede un valore minimo da sottoscrivere, ma stabilisce, invece il valore minimo della quota pro capite pari a 25,00 euro.

Tutte le cooperative devono essere iscritte all’Albo delle società cooperative, secondo la L.99/2009 con tale iscrizione viene riconosciuta la qualifica di società cooperativa.

Affinché si possa costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove, qualora i soci siano di meno allora valgono le norme sulle S.r.l. che prevede la costituzione di tali società cooperative esclusivamente da persone fisiche e non persone giuridiche.

Le disposizioni dettate in materia di società a responsabilità limitata sono valide per le cooperative in cui il numero dei soci è inferiore a venti ovvero lo stato patrimoniale non è superiore al milione di euro.

Per quanto riguarda la responsabilità, l’ art. 2518 c.c. stabilisce che per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio, pertanto le cooperative godono di autonomia patrimoniale perfetta.

Casi concreti:

La Cooperativa Video sfera  Società Cooperativa Di Produzione E Lavoro A.R.L. nasce a Roma nel 1996 è una società di comunicazione che si occupa di realizzare contenuti per canali televisivi satellitari e WEB TV, di realizzare collegamenti per trasmissioni in diretta o in differita dall’Italia e dall’estero e tanto altro visionando il rispettivo sito  www.videosfera.it

Altro esempio di cooperativa  è  Itaca Cooperativa Sociale ONLUS, opera a Pordenone ed è presente in altre regioni, Veneto, Bolzano, Belluno. E’ attiva nel settore dei servizi socio sanitari educativi e si dedica all’impegno sociale. Gestisce cinque aree produttive: Salute Mentale e Minori,  Disabilità, Residenziali Anziani, Domiciliare Anziani, Età Evolutiva. E’ possibile proporre anche la propria candidatura accedendo al sito www.itaca.coopsoc.it. Nella sezione lavora con noi sono presenti diversi profili richiesti.

Un’altra cooperativa  molto interessante è l’Azienda OPI SICULA O.P. Società Coop. Agricola attiva in Sicilia. Si occupa della coltivazione di frutta fresca da tavola come uva, susine, albicocche, pesche, arance, melagrani e limoni.  Segue una politica aziendale attenta alla sicurezza alimentare e al rispetto ambientale, attraverso l’uso di impianti a basso impatto ambientale; inoltre l’Azienda organizza corsi di formazione per i propri lavoratori come si evince anche dal sito www.opisicula.it

Possiamo dire che le società cooperative rappresentano una ottimale opportunità di lavoro sia perché offrono la possibilità di vedersi riconosciuta una quota retributiva in proporzione alla quantità e qualità di lavoro prestato. Sia perché gli importi redistribuiti sotto forma di ristorni  hanno il vantaggio di non essere assoggettati a contribuzione e, quindi, di consentire un maggior netto in busta paga. A ciò si aggiunge una maggiore detassazione dell’utile che si converte in maggiori ritorni di investimenti e di somme di denaro ai soci lavoratori. Si verifica la cosiddetta redistribuzione della produzione tra i membri stessi dell’organizzazione sociale.    

Ti offriamo una consulenza dettagliata e mirata sulla tipologia di società cooperativa che hai intenzione di costituire.

Affidati a noi!

 

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2 Comments

  1. Rosa ha detto:
    12 Marzo 2019 alle 9:34

    Buongiorno,

    Sono Rosa e vorrei delle informazioni riguardo alla ‘creazione’ di una cooperativa sociale di tipo A (che dovrebbe quindi operare in campo educativo ).

    Mi è stato chiesto se voglio partecipare all’istituzione di una cooperativa di questo tipo, ma vorrei capire che BENEFICI ne trarrei diventando socio e quali sarebbero i RISCHI di questa operazione.

    Mi è stato detto che dovrei investire una cifra di circa 500 euro (per far fronte a spese di diverso tipo), e che saremo 6 persone a partecipare. . .

    Potete darmi delle indicazioni generali?

    Grazie

    • Dr. Andrea Raffaele ha detto:
      27 Maggio 2019 alle 17:05

      Ciao,
      Grazie mille per il tuo feedback sulla cooperativa di produzione.
      Contattami dalla richiesta di contatto e richiedi una prima consulenza.
      Continua a seguirci e speriamo di poterti aiutare di nuovo!

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