Il Conferimento d’azienda è un’operazione di gestione straordinaria non disciplinata espressamente nel nostro codice civile. Ecco come determinarlo
Indice della guida
Il conferimento d’azienda è un’operazione di gestione straordinaria non disciplinata espressamente nel nostro codice civile. Tale operazione consiste nel trasferire un intero complesso aziendale da un soggetto economico cosiddetto conferente, ad una società cosiddetta conferitaria, al fine di ricevere in cambio azioni/quote e non denaro.
Il conferimento d’azienda rappresenta l’ apporto patrimoniale del conferente che non può superare il valore risultante dalla perizia (laddove sia richiesta) e il rapporto di scambio che lega le due prestazioni è rappresentato da partecipazioni sociali.
A differenza di quanto avviene nella cessione che esprime una vendita e si basa sul valore dell’impresa e sulle capacità contrattuali dei partecipanti e il suo corrispettivo si manifesta in denaro.
I conferimenti rientrano nelle operazioni di ristrutturazioni aziendali che mirano a raggiungere dimensioni societarie ottimali.
Infatti la struttura societaria della conferente non subisce variazioni, in sostituzione dei beni conferiti si rilevano le partecipazioni nella società conferitaria.
Conferimento d’azienda – perchè proporlo?
Le motivazioni che inducono l’imprenditore al conferimento d’azienda assolvono a diverse finalità:
- alla ristrutturazione finanziaria, al fine di separare i settori più sviluppati che possono ricorrere a capitale di credito da quelli che invece necessitano solo di capitale proprio.
- si pensi al caso di un riassetto organizzativo in un’azienda di notevoli dimensioni, qualora si voglia superare un temporaneo momento di crisi economica in una realtà con problemi organizzativi e di diversificazione dei settori;
- alla concentrazione di imprese, che riesce a garantire un maggiore vantaggio economico come quello di abbattere la concorrenza, grazie all’unione di più forze;
- alla liquidazione di parte del patrimonio dell’impresa, qualora nell’impresa vi sono settori redditizi e altri in perdita. Si procede a separare i due rami con un conferimento parziale e una liquidazione di quello in perdita;
- alle agevolazioni fiscali, si pensi alla possibilità di un’eventuale rivalutazione dei beni aziendali senza i gravosi e incombenti oneri tributari.
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Soggetti coinvolti nel conferimento d’azienda
Conferente è colui che apporta all’azienda ricevendo partecipazioni, può essere:
- una persona fisica non imprenditore,
- un imprenditore individuale,
- una società,
- un ente, titolare di diritti di proprietà o altro diritto reale.
Conferitario è colui che riceve l’azienda aumentando il proprio capitale, può essere:
- una società,
- un ente.
Tipologia di conferimento d’azienda
- Conferimento per scorporo
- Conferimento per concentrazione
Nel conferimento per scorporo un imprenditore conferisce un’azienda, o ramo di essa, per creare un nuovo soggetto economico. La società conferente resta in vita. Lo scorporo, rappresenta un’operazione di finanza straordinaria attraverso la quale un’azienda o un suo ramo vengono conferiti ad un ente giuridicamente diversi dall’impresa che conferisce.
La società scorporante varia qualitativamente il suo patrimonio, infatti escono elementi patrimoniali attivi e passivi ed entrano azioni o quote.
Il capitale sociale resta inalterato.
Lo scorporo può essere diretto o indiretto. Nel primo caso un’azienda, detta società scorporante, o ramo di essa, viene conferita ad un’altra società , conferitaria. L’impresa scorporante in cambio riceve azioni o quote della beneficiaria.
Con lo scorporo indiretto, la società scorporante riduce il proprio patrimonio netto mediante la restituzione ai soci di beni che fanno parte dell’azienda. I soci utilizzeranno i beni ricevuti conferendoli a una società già esistente o a una in fase di costituzione, che attribuirà quote e azioni ai soci della società conferente.
Il conferimento per concentrazione si realizza quando un imprenditore conferisce l’azienda o parte di essa a favore di una società preesistente per concentrare l’attività produttiva nella conferitaria, che realizzerà un aumento di capitale sociale con assegnazione delle azioni o quote alla conferente.
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Disciplina normativa del conferimento d’azienda
Il codice civile fa riferimento alla natura dei conferimenti, infatti l’art. 2342 dispone che il conferimento deve essere fatto in denaro e disciplina la modalità di versamento stabilendo che al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro; qualora invece la costituzione avviene con un atto unilaterale allora deve essere versato l’intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e crediti l’art. 2343 prevede una stima dei beni con la descrizione di tutti i beni e crediti conferiti il cui valore non deve essere inferiore a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale.
Con la nuova normativa è ammesso anche il conferimento d’opera e di servizi nelle Srl Diversamente da quanto previsto dall’art. 2342 c.c., secondo il quale era preclusa alle società per azioni, il conferimento di prestazioni d’opera e di servizi come apporto al capitale in sede di costituzione aziendale.
Prestazioni d’opera e servizi
Il nuovo art. 2464 c.c. nel disciplinare i conferimenti nelle società a responsabilità limitata, consente che il capitale sociale sia formato, oltre che dall’apporto di denaro, anche di ogni elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica.
Con la nuova normativa, l’art. 2464, recepisce l’art 3 della legge delega 3ottobre 2001, n. 366, 2° comma, che prevedeva che la riforma del diritto societario avrebbe dovuto dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, tale da contribuire alla reale formazione del capitale sociale e di consentire ai soci di partecipare alla formazione del capitale sociale anche mediante conferimenti di proprie prestazioni o di servizi.
Proprio il principio dell’intuitus personae che si fonda sulle qualità personali e professionali dei soci hanno consentito di associare lo schema sociale delle Srl a quello delle società di persone. Da ciò ne consegue che sarà più facile reperire capitale di rischio , costituito non solo da denaro, ma anche da ogni utilità suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione lavorativa o di servizi da parte del socio. In questo modo la struttura delle nuove Srl appare più flessibile ed adeguata alle caratteristiche personali dei soci.
Secondo l’art. 2464 il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale, infatti deve esserci proporzione tra valore del conferimento e valore conteggiato nella composizione del capitale sociale.
Garanzie assicurative e bancarie per il conferimento d’azienda
Il conferimento di opera o di servizi è ammesso a condizione che il socio presti alla società una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti e per l’intero valore ad essi assegnato; se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio prestando alla società una cauzione di importo corrispondente.
Da ciò si potrebbe evincere che oggetto del conferimento non è la prestazione d’opera o di servizi, ma la messa a disposizione della società di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria, indipendentemente dall’esecuzione dell’obbligazione garantita sia opera che servizi.
Il capitale sottoscritto con il conferimento della polizza o della fideiussione non è considerato versato fino all’avvenuta escussione di queste garanzie.
La quota emessa in corrispondenza delle garanzie conferite, non è ancora integralmente liberata e svincolata dall’effettuazione delle prestazioni d’opera e di servizi.
La stipulazione della polizza fideiussoria o della assicurazione sostituisce il versamento del capitale non la sottoscrizione. Queste forme di garanzie consentono ai soci di costituire società anche in mancanza di mezzi propri e fanno sì che l’azienda pur non disponendo di patrimonio possa soddisfare le pretese dei creditori sociali.
Stima dei beni e crediti per il conferimento d’azienda
Per quanto riguarda i conferimenti di beni in natura e crediti, l’art. 2465 in merito alle Spa introduce una novità rispetto a quanto previsto dall’art. 2343, infatti non ritiene obbligatorio che l’esperto tenuto a presentare la relazione giurata attestante il valore dei beni e crediti conferiti sia nominato dal Tribunale; in sostituzione dell’esperto nominato dal Tribunale la relazione può essere presentata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro, scelti dallo stesso socio e non è soggetta ad ulteriori controlli come prevedeva l’art. 2343 che ammetteva i controlli e la revisione della stima da parte degli amministratori nel caso fossero intervenuti fatti nuovi rilevanti tali da modificare il valore equo dei beni o dei crediti conferiti.
Socio moroso nel conferimento d’azienda
L’art. 2466 contiene una specifica normativa in base alla quale nell’ipotesi in cui il socio non esegue i versamenti nel termine prescritto, gli amministratori provvedono a diffidare il socio moroso ad eseguire il pagamento nel termine di trenta giorni, dunque con la riforma gli amministratori hanno l’obbligo, e non più la facoltà, di diffidare il socio moroso.
Qualora il termine è decorso senza esito positivo, ossia il socio non ha adempiuto ai suoi impegni, e gli amministratori non ritengono conveniente esperire l’azione per l’esecuzione coattiva dei conferimenti dovuti, possono decidere di vendere la quota del socio moroso, agli altri soci che vantano un diritto di prelazione, in proporzione alla loro partecipazione alla società e per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato; la quota può essere venduta anche all’incanto in mancanza di offerte da parte dei soci.
Aspetti fiscali del conferimento d’azienda
Ai fini delle imposte dirette occorre determinare il risultato del conferimento e la modalità di tassazione della eventuale plusvalenza.
Il risultato del conferimento si determina seguendo la disciplina prevista dall’art. 175, e art.176 del TUIR.
L’art. 175 del DPR n. 917/1986 stabilisce che il valore di realizzo dell’azienda trasferita sia pari al maggiore tra il valore attribuito dal conferente nelle proprie scritture contabili alla partecipazione ricevuta in cambio e il valore attribuito all’azienda conferita nelle scritture contabili del conferitario.
La plusvalenza è pari alla differenza tra il maggiore dei 2 valori ed il costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda; questo è il valore al quale la società è iscritta nelle scritture contabili del conferente prima del conferimento. Da ciò deriva che se il valore di realizzo è pari al valore fiscalmente riconosciuto, dal conferimento di azienda non si sono originate plusvalenze fiscalmente imponibili. Secondo l’art. 175 per la conferitaria i beni rilevano fiscalmente in base al valore attribuito nelle proprie scritture contabili, inoltre alla conferitaria vengono trasferite i valori al netto delle voci di rettifica dei beni conferiti; in questo modo anche il magazzino perde la sua diversificazione.
L’art. 176 del TUIR viene definito regime di “doppia sospensione di imposta” in quanto sia il conferente che il conferitario possono iscrivere nelle proprie contabilità i valori che risultano dalla perizia in regime di assoluta neutralità fiscale; in questo caso il valore fiscalmente fiscalmente riconosciuto è quello risultante dalle scritture del conferente.
Il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta dal conferente sarà pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita.
Le conseguenze sono le seguenti:
- Nel caso di successiva cessione della partecipazione, l’eventuale plusvalenza si otterrà sulla base di tale valore di carico e non su quello superiore assunto in contabilità;
- Il soggetto conferitario subentra nella posizione del conferente per tutti gli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da un apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione die redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti, pertanto avremo un doppio binario, da un lato i valori civilistici, dall’altro i valori fiscali.
- Conferimento a saldi aperti, se al conferitario viene trasferito sia il costo storico che il relativo fondo di ammortamento, il magazzino non perde la sua configurazione di magazzino e rimanenze .
Secondo la norma antielusiva di cui all’ art. 37-bis DPR 600/73, sono inopponibili all’Amministrazione finanziaria, se privi di valide ragioni economiche, gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti, tra le quali rientrano anche le operazioni straordinarie quali i conferimenti di azienda.
Nello specifico invito a leggere un estratto della normativa in pdf contenente casi specifici inerenti al conferimento d’azienda e alla norma antielusiva. Slide Elusione e abuso
Conferimento d’azienda – Imposte indirette
Ai sensi dell’art. 2 co. 3 DPR 633/72, il conferimento di azienda rientra tra le operazioni escluse da IVA.
In merito all’ imposta di registro, l’atto di conferimento va registrato nel termine fisso entro 20 giorni dalla stipula, ovvero dall’iscrizione nel registro imprese dello stesso, ed è soggetto all’imposta in misura fissa di € 168;
Per le imposte ipotecarie e catastali è stabilita la misura fissa di € 168 cadauna.
In conclusione il comma 2 dell’art. 1 del decreto D.Lgs. n. 128 del 5 agosto 2015 recante “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente”, ha abrogato l’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973, attraverso il quale finora è stata disciplinata l’elusione fiscale.
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2 Comments
finalmente un consulente che fa ben capire come funziona il conferimento d’azienda
tanti saluti da Fernando
Grazie Fernardo, sono lusingato, continua a seguirci e speriamo di poterti aiutare di nuovo sui conferimenti d’azienda!