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Operazioni sulle proprie partecipazioni Srl – Art. 2474 CC

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Pubblicazione a cura di Dr. Andrea Raffaele del 16 Luglio 2025

Nel panorama della legislazione societaria assume grande rilievo il ruolo svolto dall’articolo 2474 del Codice Civile nelle srl. Nell’ambito del presente articolo viene stabilito il divieto per le srl sia dell’acquisizione /accettazione in pegno dei propri titoli azionari (proporzionalmente ad essi) che del trasferimento e/o affiancamento finanziario ai fini dell’investimento (aggio previo conferma notarile): evitando cosi plurale cessione a credito saranno inoltre prese in considerazione sia la spiegazione dettagliata della norma sia l’intenzione del legislatore nel vietare determinate pratiche nelle srl tenendo conto anche delle recenti riforme effettuate nell’ambito della legislatura vigente.

Indice della guida

  • Dispositivo dell'art. 2474
  • Spiegazione dell'art. 2474
  • Ratio Legis
    • Protezione dei creditori
    • Evitare l'annacquamento del capitale
    • Prevenzione di comportamenti fraudolenti
  • Relazione al D.Lgs. 6/2003
  • Disciplina Srl
  • Conclusioni

Dispositivo dell’art. 2474

L’articolo 2474 del Codice Civile stabilisce in modo chiaro il divieto per le società a responsabilità limitata (srl) di compiere alcune operazioni cruciali:

  • Non è consentito alla società né acquisire né prendere in pegno le sue proprie azioni oppure concedere un prestito od offrire una garanzia per comprare o sottoscriverle sotto alcuna situazione.
  • Nella disciplina delle srl il divieto rappresenta una pietra miliare ed ha come principali finalità quello di garantire l’integrità del capitale sociale nonché tutelare gli interessi dei creditori e dei terzi.

Spiegazione dell’art. 2474

Alle srl è proibito per legge l’acquisto o l’accettazione in garanzia delle loro stesse partecipazioni come stabilito nel art. 2474 del Codice Civile. Ciò implica che è vietato a una srl acquisire le proprie quote di capitale sociale e usarle come garanzia per operazioni esterne. Nella stessa misura la società non può garantire né finanziare l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie quote da parte di soggetti esterni.

Questo divieto viene applicato al fine di preservare l’integrità del capitale sociale della società. Il capitale sociale rappresenta la somma di denaro iniziale fornita dai soci per avviare l’azienda. La possibilità che la società acquisti le proprie azioni o le utilizzi come garanzia in transazioni finanziarie esterne può comportare un indebolimento della struttura patrimoniale, mettendo in pericolo gli interessi dei creditori e degli eventualmente coinvolti nella negoziazione con l’azienda.

Oltre a ciò l’articolo 2474 mira ad evitare possibili condizioni non lecite in cui la società potrebbe svantaggiare un terzo nell’acquisizione delle proprie partecipazioni od offrire garanzie prive di una giustificazione legale. Gli effetti di ciò potrebbero essere comportamenti fraudolenti o dannosi sia per la società che per i suoi interessi.

La nullità di un negozio concluso in violazione del divieto previsto dall’articolo 2474 va enfatizzata perché rappresenta una chiara controprova delle norme imperative poste per tutelare non solo gli interessi diretti ma anche potenzialmente dei terzi. Sarebbe possibile considerare invalide le decisioni dei soci che autorizzano tali operazioni a causa dell’illiceità dell’oggetto.

Ratio Legis

La motivazione primaria per il divieto imposto dall’articolo 2474 del Codice Civile riguarda la salvaguardia dell’integrità finanziaria delle società a responsabilità limitata. Questo divieto si basa su diverse considerazioni:

Protezione dei creditori

La ragione dietro il divieto consiste nell’assicurarsi che il patrimonio aziendale rimanga intatto e possa essere utilizzato per far fronte alle eventuali responsabilità economiche dell’azienda. I creditori possono fare affidamento sul capitale sociale come risorsa per soddisfare i loro crediti garantendo la protezione dei loro interessi.

Evitare l’annacquamento del capitale

L’autorizzazione concessa alla società per acquisire o garantirsi i propri possedimenti può avere come conseguenza la diminuzione del suo capitale sociale con il possibile effetto negativo sulla stabilità economica. È possibile che questo metta in pericolo l’efficacia della società nello svolgimento del proprio scopo sociale.

Prevenzione di comportamenti fraudolenti

La norma impone che la società non effettui transazioni illegali quali favorire certi investitori o esterni nel loro acquisto di quote sociali oppure fornendo garanzie prive di fondamento legittimo. Favorisce l’evitare di comportamenti fraudolenti o dannosi per la società stessa.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

Importanti modifiche sono state apportate alla disciplina delle società a responsabilità limitata grazie al Decreto Legislativo n° 276 datato il 6 settembre del primo anno 2003. Nella fattispecie è stata effettuata un’introduzione di alcune misure orientate alla semplificazione della gestione delle srl al fine di favorire imprese ed innovazione.

Tuttavia il D.Lgs. La legge 6/2003 non ha apportato alcuna modifica all’articolo 2474 del Codice Civile. Non ci sono state variazioni rispetto al divieto riguardante l’acquisto o l’accettazione in garanzia delle proprie partecipazioni così come alla restrizione sulla concessione dei prestiti per questo tipo di operazione.

Significa quindi che anche con le modifiche effettuate dal D.Lgs. Ancora oggi l’articolo 2474 rimane un elemento fondamentale nel quadro normativo delle srl introdotto nel giugno del 2003 e rappresenta un fattore determinante nelle operazioni finanziarie che possono essere intraprese dalle stesse società.

Disciplina Srl

È probabile che siano avvenute modifiche alla disciplina delle società a responsabilità limitata dopo il mio ultimo aggiornamento nel gennaio 2022. La consultazione delle fonti legislative e delle pubblicazioni aggiornate risulta cruciale per accertarsi dell’introduzione di eventuali modifiche all’articolo 2474 del Codice Civile o alla normativa in materia di srl

Conclusioni

In conformità con quanto previsto dall’articolo 2474 del Codice Civile è proibito alle società a responsabilità limitata (srl) effettuare operazioni di acquisto delle loro stesse quote aziendali oppure garantirle come sicurezza. Allo stesso modo non possono concedere prestiti né fornire garanzie finalizzate all’acquisto delle suddette quote aziendali. Preservare l’integrità del capitale sociale proteggere i creditori e prevenire comportamenti fraudolenti: questi sono gli obiettivi di questo divieto.

Sebbene vi siano stati dei cambiamenti nella legislazione nel corso degli anni l’articolo 2474 mantiene la sua importanza cruciale nelle srl Pertanto è vitale che sia ben compreso dai soci e dai dirigenti al fine garantire il rispetto dei limiti impostati dall’articolato stesso a tutela della legalità delle attività aziendali.

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