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Costituzione Sas – mini guida

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Pubblicazione a cura di Dr. Andrea Raffaele del 15 Maggio 2025

Sintetico vademecum su come fare una costituzione sas nel 2022 e iter dei costi, consulenti e consigli pratici di gestione

Indice della guida

  • Ruolo del notaio nelle Sas
  • Commercialista per costituzione Sas
  • Amministrazione Sas
  • Poteri di rappresentanza Sas
  • Disciplina normativa Sas
  • Requisiti costituzione Sas

La Costituzione Sas, società in accomandita semplice, è una società di persone caratterizzata da due categorie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti. I primi amministrano e gestiscono la società e ne rispondono in prima persona, i soci accomandanti invece hanno una responsabilità limitata, nei limiti della quota conferita, e non hanno poteri decisionali.

La costituzione di una Sas avviene attraverso scrittura privata o atto pubblico presso un notaio. Ecco una semplice guida che ti aiuterà nella costituzione e nella gestione di una Sas.

Ruolo del notaio nelle Sas

Il ruolo del notaio è quello di assicurare la legalità del documento e dei patti concordati all’interno del’atto costitutivo.
In particolare il contratto deve contenere i nomi e cognomi di tutti i soci, sia accomandatari che accomandanti, la ragione sociale, tenendo conto che quest’ultima deve contenere almeno un nome di un socio accomandatario, la modalità di spartizione degli utili, l’oggetto sociale e la sede della società, sia quella principale che eventuali altre secondarie.

Una volta costituito l’atto, lo stesso va presentato entro 30 giorni presso l’ufficio del Registro delle Imprese.

Commercialista per costituzione Sas

Una volta che il notaio avrà redatto l’atto costitutivo e lo statuto societario che contiene le regole sulle quali si basa la società stessa, la Sas dovrà poi provvedere all’apertura di Partita Iva, all’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e alla vidimazione dei libri contabili.

Le società hanno bisogno di un valido supporto sia da un punto di vista fiscale che legale, diventa quindi importante, se non necessario, affiancarsi di un professionista, un commercialista, che metta le sue competenze a disposizione della società sia nella fase precedente alla costituzione che successivamente, quando dovrà svolgere il compito di tenere la contabilità della società stessa.

Amministrazione Sas

Secondo l’articolo 2318 del Codice Civile, l’amministrazione di una Sas può essere conferita soltanto ai soci accomandatari. I soci accomandatari, a differenza di quelli accomandati, rispondono personalmente e in modo illimitato e solidale per le azioni e gli obblighi della Sas. Tali oneri comportano naturalmente degli poteri maggiori, se non esclusivi, rispetto ai soci accomandati, quali quelli appunto di amministrare, gestire e decidere per conto della società.

Ai soci accomandati, se previsto dall’atto costitutivo, possono essere delegate funzioni di ispezione, qualora invece questi ultimi prendano decisioni in nome della società perdono il beneficio della responsabilità limitata, rispondono delle azioni compiute e possono inoltre anche essere estromessi dalla società.

In ogni caso non è escluso che i soci accomandati possano avere poteri amministrativi, secondo quanto recita l’articolo 2319 del codice civile infatti, i suddetti soci possono partecipare alla nomina o alla revoca degli amministratori della società. Inoltre, secondo l’articolo 2320, i soci accomandati possono concludere affari per conto della società, qualora tali disposizioni siano loro concesse tramite una procura che viene rilasciata dagli amministratori e quindi si trovano comunque ad operare secondo la volontà e le direttive dei soci accomandatari.

Poteri di rappresentanza Sas

I legali rappresentanti di una società possono essere scelti soltanto all’interno della cerchia dei soci accomandatari in quanto si assumono le conseguenze giuridiche, sia positive che negative, delle azioni della parte che rappresentano, in questo caso la società.

Tale onere non potrebbe essere svolto da un socio accomandato in quanto la sua responsabilità all’interno della società è limitata.

Disciplina normativa Sas

A regolare e disciplinare le Società in accomandita semplice sono gli articoli del Codice Civile nel libro quinto dedicato al lavoro e più nello specifico nella sezione in cui si parla dei vari tipi di società.

In particolare gli articoli che vanno dal 2313 al 2324 definiscono il concetto di Sas, le norme ad essa applicate, la distinzione tra soci accomandatari e soci accomandanti, la nomina e la revoca degli amministratori, i trasferimenti delle quote, le cause di scioglimento e i diritti dei creditori dopo la fase di liquidazione dovuta a scioglimento o fallimento.

Requisiti costituzione Sas

Non sono richiesti particolari requisiti nella costituzione di una Società in accomandita semplice, fermo restando il fatto della presenza delle due categorie distinte di soci che ne fanno parte, i soci accomandatari e quelli accomandanti, ognuno con i suoi obblighi, i suoi poteri e le sue responsabilità.

Non è altresì necessario un capitale minimo per la costituzione della società, in quanto, come più volte specificato, i soci accomandatari rispondono in prima persona anche con il patrimonio personale.

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2 Comments

  1. Allison ha detto:
    14 Dicembre 2023 alle 5:46

    Quali sono le principali differenze fiscali tra una Sas e altri tipi di società di persone come la Snc?

    • Dr. Andrea Raffaele ha detto:
      14 Dicembre 2023 alle 15:40

      Le differenze fiscali principali tra una Sas e una Snc riguardano la responsabilità dei soci e il trattamento dei redditi. Nella Sas, i soci accomandatari sono tassati individualmente sui loro redditi da lavoro autonomo, mentre i soci accomandanti sono tassati sui redditi di capitale. Nella Snc, tutti i soci sono tassati sui redditi da lavoro autonomo. Inoltre nella Sas i soci accomandanti hanno una responsabilità limitata ai loro apporti di capitale, mentre nella Snc tutti i soci hanno responsabilità illimitata.

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