La trasformazione di una società in un’altra diversa da quella originaria produce una modifica dell’atto costitutivo e non l’estinzione della società
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La trasformazione di una società in un’altra diversa da quella originaria produce una modifica dell’atto costitutivo e non l’estinzione della società originaria. In seguito alla trasformazione la società trasformata conserva i diritti e gli obblighi che fanno capo alla società trasformata; allo stesso modo proseguono anche i rapporti processuali, come disciplinato dall’art.2498 c.c. Pertanto cambia solo il tipo e lo schema organizzativo, ma non si ha successione di una società ad un’altra, né si ha novazione soggettiva. Avvenuta la trasformazione il socio può ottenere dalla società trasformata le azioni o le quote per un ammontare proporzionale a quello da lui già posseduto secondo l’ultimo bilancio approvato prima della trasformazione.
Distinzioni tra omogenea ed eterogena
Nel caso di trasformazione di società è opportuno fare una distinzione tra la trasformazione omogenea che interviene quando le vicende modificative interessano la trasformazione di società di persone (s.n.c o s.a.s.) in società di capitali (s.r.l, s.p.a, s.a.p.a) o viceversa.
E trasformazione eterogenea, quando il nuovo tipo organizzativo è diverso da quello originario, esempio una società di capitali si trasforma in un consorzio, in società consortili, in cooperative, in comunioni di azienda, in associazioni non riconosciute e in fondazioni, oppure quando avviene il contrario, uno di tali enti si trasforma in una società di capitali.
Disciplina giuridica
Vediamo il caso di trasformazione omogenea, nello specifico la trasformazione di una società di persone in società di capitali che il nostro codice civile disciplina con l’art.2500 ter prevedendo che la trasformazione avvenga con il consenso della maggioranza dei soci in proporzione alla parte attribuita a ciascuno negli utili.
E’ prevista la possibilità per il socio di recedere qualora non abbia dato il suo consenso all’approvazione della trasformazione. Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una quota proporzionale alla sua partecipazione alla trasformanda società. Al socio d’opera spetta una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l’atto costitutivo gli riconosceva prima della trasformazione, con una riduzione delle quote degli altri soci.
Responsabilità dei soci
Per quanto riguarda la responsabilità, nel passaggio da società di persone a società di capitali i soci perdono la responsabilità illimitata tipica delle società di persone, però l’art. 2500 quinquies, stabilisce che i soci continuano ad avere una responsabilità illimitata, infatti non sono liberati delle obbligazioni sociali sorte prima che sia avvenuta la trasformazione, salvo che i creditori sociali abbiano espresso il loro consenso alla trasformazione nonostante i loro debiti in sospeso.
Il consenso dei creditori è una sorta di consenso tacito, nel senso che, i creditori, hanno un termine di 60 giorni entro il quale opporsi alla trasformazione, qualora non manifestano volontà contrarie al ricevimento della comunicazione della delibera di trasformazione, allora si intende un consenso a favore della trasformazione.
La delibera di trasformazione deve avere la forma dell’atto pubblico, deve contenere gli elementi previsti per l’atto di costituzione del nuovo tipo societario adottato e deve essere iscritta nel registro delle imprese.

elementi che compongono la relazione di stima
Relazione di stima redatta secondo gli artt. 2500 ter e 2645 c.c.
La relazione di stima redatta da un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili, ha la finalità di quantificare la consistenza del patrimonio della società trasformanda al fine di tutelare gli interessi dei terzi.
Il capitale sociale che risulta dalla trasformazione deve essere determinato in base ai valori attuali dell’attivo e del passivo di bilancio.
Se il patrimonio sociale è inferiore rispetto al capitale sociale ma è superiore ai limiti minimi richiesti dal codice civile per la forma societaria scelta, la società può adeguare il capitale sociale al minor valore determinato dal perito oppure i soci possono versare nelle casse sociali quanto necessario per sottoscrivere la frazione di capitale sociale mancante.
Qualora invece, il patrimonio è inferiore rispetto al capitale sociale che verrà adottato dalla società ed è anche inferiore ai limiti minimi, i soci dovranno versare una somma che consenta di portare il capitale sociale almeno ai minimi previsti dalla legge.
Aspetti fiscali
La trasformazione non realizza plusvalenze o minusvalenze, dunque ai fini IRPEF e IRES non è tassata, è fiscalmente neutrale. E’ necessario presentare due distinte dichiarazioni dei redditi perché nel passaggio dal regime IRPEF a quello IRES occorre accertare il reddito prodotto nel periodo anteriore all’operazione in maniera distinta dall’accertamento del reddito relativo al periodo successivo alla trasformazione stessa.
Ai fini IVA l’art. 2 del DPR 633/72 non considera cessioni i passaggi di beni in seguito a fusioni, scissioni o trasformazioni di società, dunque l’operazione di trasformazione deve ritenersi esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, anche se occorrerà presentare all’ufficio competente una dichiarazione di variazione. L’operazione di trasformazione è soggetta all’imposta di registro in misura fissa pari a 168,00 euro.
Alla luce di quanto abbiamo letto possiamo affermare che l’Istituto della trasformazione di società, rivisto dal D.Lgs. 6/2003 (riforma del diritto societario) si qualifica come una modifica dell’atto costitutivo, in quanto mediante la trasformazione, i soci modificano la forma giuridica originariamente prescelta con una diversa forma societaria che più risponde alle mutate esigenze della società, senza che ciò comporti l’estinzione del soggetto giuridico preesistente e la costituzione di uno nuovo.
Consiglio di leggere il seguente allegato in PDF perizia di stima perché contiene informazioni sulle modalità di redazione, i contenuti della perizia di stima, nonché i metodi di valutazione di azienda.
Inoltre riporta informazioni importanti sugli effetti contabili della trasformazione, esempi con le principali scritture contabili, notizie circa i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, le modifiche intervenute in seguito alla riforma del diritto societario, D.Lgs. n. 6 del 17.1.2003,che ha introdotto l’art. 2500 ter del codice civile.
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4 Comments
la relazione di stima deve essere fatta per forza da una commercialista?
Ciao, non per forza. ci sono altri consulenti abilitati a effettuare la trasformazione da società di persone in società di capitali
Contattami dalla richiesta di contatto e richiedi una prima consulenza.
sicuramente troveremo una soluzione
Continua a seguirci e speriamo di poterti aiutare di nuovo!
posso usare l’italiano or english
Salve, va bene qualsiasi lingua sa meglio esprimersi.