Il trasferimento delle partecipazioni sociali delle srl
La situazione anteriore alla riforma e la disciplina riformata. Il fenomeno traslativo avente ad aggetto siffatte partecipazioni sociali era già stato considerato nei progetti di codici di commercio elaborati negli anni ‘20 del secolo scorso.
Quest’ultimo progetto fu trasfuso nel progetto ministeriale avente ad oggetto il libro del lavoro. In questi progetti bisognava fare l’iscrizione nel libro dei soci e nel registro di commercio. Il dato positivo di risulta dell’iter codificatorio seguito in Italia, ossia l’art. 2479 c.c., non conteneva alcun riferimento alla forma dell’atto di cessione e al regime pubblicitario a cui dovesse essere sottoposto. Alcuni trovavano giustificazione all’atteggiamento normativo nell’irrilevanza, per i terzi, della composizione della base sociale. Altri sottolineavano come tale atteggiamento fosse da ricollegare alla volontà normativa di emancipare il tipo societario in esame dai modelli a vocazione personalistica, superando il dato per cui il mutamento dei componenti della compagine sociale avesse una diretta incidenza nella dimensione statutaria. La situazione mutò con la promulgazione della Legge 1993 n. 310 che intervenne sull’art. 2479 c.c. Prevedeva, fermo restando l’ancoraggio del regime di efficacia dell’atto di cessione all’iscrizione del medesimo nel libro soci, che tale adempimento dovesse essere espletato entro 30 giorni dal deposito presso il Registro delle imprese dell’atto traslativo redatto come scrittura privata autenticata. L’autenticazione di questa non integrava un requisito di validità della fattispecie traslativa, ma una condizione per poter procedere alla successiva iscrizione nel Registro delle Imprese.
La formulazione dell’art. 2470 c.c., per come risultante dalla legge di riforma delle società di capitali e successive modificazioni, conferma la dimensione procedimentale del fenomeno. Si ribadisce la necessità: che l’atto traslativo sia una scrittura privata autenticata; e che venga iscritto presso il Registro delle imprese. La forma autentica per tutte le sottoscrizioni è richiesta ad regularitatem, per consentire l’iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese, per fare in modo che l’atto traslativo produca tutti gli effetti tanto nei riguardi della società quanto verso terzi. È poi stata ampliata la competenza al deposito presso il Registro delle imprese degli atti di cessione “sottoscritti con firma digitale”. Tale novella ha suscitato molte incertezze interpretative afferenti alla persistenza dell’ausilio notarile nell’espletamento delle formalità di autenticazione. La dottrina si è divisa tra:
Il Legislatore, con la Legge 183/2011, ritiene che le regole fissate con la novella del 2008 integrino un regime circolatorio alternativo rispetto a quello codicistico, caratterizzato dall’assenza del notarile.
L’atto di trasferimento prima dell’iscrizione nel Registro delle imprese.
La materia in esame si conforma al principio generale del consenso traslativo il quale fissa il momento del trasferimento della proprietà nell’incontro dei consensi legittimamente manifestati. Tale principio trova applicazione, con quello della libertà di forma, anche in materia societaria di tal che, tra le parti, la cessione deve intendersi valida ed efficacia sol che le parti si accordino in tal senso. La forma richiesta dall’art. 2470 c.c. dischiude le porte dei registri pubblici, consentendo l’espletamento delle formalità pubblicitarie ivi connesse per legittimare l’acquirente all’esercizio dei diritti sociali. L’efficacia del trasferimento è ancorata al “deposito” dell’atto traslativo presso il Registro delle imprese.
L’amministratore, oltre a verificare il rispetto delle regole statutarie che presiedono alla cessione, deve fare un’ispezione periodica del Registro delle imprese per rendere palesi i soggetti legittimati all’esercizio dei diritti sociali nelle sedi di riferimento.
È stato soppresso il libro soci dal novero dei libri obbligatori ai sensi dell’art. 2478 c.c. La dottrina si è domandata se fosse legittima una clausola con la quale si ripristinasse convenzionalmente il libro soci. Non si può anticipare ad un momento antecedente al deposito presso il Registro delle imprese, l’opponibilità del trasferimento delle partecipazioni nei riguardi della società. Più dibattuto è se tale effetto possa essere ancorato all’espletamento di formalità ulteriori di tal che risulti posticipato rispetto alla previsione normativa. Alcuni, ritenendo le regole di legittimazione imperative ed indisponibili per le parti, negano che l’introduzione convenzionale del libro soci potesse assolvere a finalità di legittimazione verso la società. Altri ammettono che la previsione di un libro soci facoltativo possa assolvere alla predetta finalità non contrastandola con alcun principio generale o interesse superiore. Se circolano partecipazioni non interamente liberate, si ha la responsabilità solidale per massimo di tre anni dalla data di iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese, tra acquirente e alienante per i versamenti ancora dovuti. La regola della solidarietà è corretta dalla sussidiarietà, e dà luogo ad un’ipotesi di solidarietà diseguale. Il creditore (società), prima di poter richiedere la prestazione dovuta al venditore (ex socio), dovrà averla infruttuosamente richiesta all’acquirente (nuovo socio) che, in esito al negozio con il quale è stata trasferita la partecipazione, è obbligato principale per il versamento dei centesi ancòra dovuti. Il negozio di cessione delle partecipazioni è un procedimento. La formalità iscrizionale che assiste l’atto di cessione non incide sulla validità e efficacia della fattispecie. Dopo il 2008 il trasferimento delle partecipazioni sociali di srl non ha più bisogno del notaio. Se circola una partecipazione non ancora interamente liberata, per i centesimi ancora dovuti sono responsabili in solido l’acquirente e il venditore.
IL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE DELLE SRL: CASI PARTICOLARI
Il referente normativo di vincoli come pegno, usufrutto, sequestro della quota è dato dall’art. 2471 bis c.c. La partecipazione sociale può essere oggetto di pegno, usufrutto e sequestro tanto conservativo quanto giudiziario attesa la connotazione conservativa di entrambe le tipologie evocate. Il Legislatore ha edificato l’impianto normativo di riferimento con la tecnica del rinvio. La norma nella quale si trova il nucleo di regole per disciplinare i casi in esame è l’art. 2352 c.c. in materia di s.p.a. Quest’ultimo dato positivo è la principale fonte regolamentare delle fattispecie in commento. Salva diversa previsione statutaria, in caso di pegno e di usufrutto il diritto di voto spetta all’usufruttuario e al creditore pignoratizio, mentre in caso di sequestro tale prerogativa, con la gestione conservativa, spetta al custode.
Operazioni sulle proprie quote (art. 2474 c.c.). In materia di s.r.l., a differenza di quanto accade in s.p.a., c’è divieto di acquisto ed accettazione in garanzia delle proprie partecipazioni dalla società.
Per ciò che concerne il profilo endosocietario, la delibera che prende posizione in tal senso è nulla per illiceità dell’oggetto. In ordine all’attività attuativa, c’è chi invoca la nullità, per illiceità, con sopravvivenza del rapporto sociale e l’obbligo di procedere alle reciproche restituzioni e chi invece ritene applicabile l’annullabilità. Il divieto deve trovare anche applicazione: nelle operazioni di leveraged buy out; nelle ipotesi di sottoscrizione reciproca di quote, di acquisto di quote di società controllate e di assunzione di partecipazioni in altre imprese che alterino l’oggetto sociale. La dottrina si è chiesa se ed entro quali limiti l’autonomia privata possa limitare o escludere il divieto:
L’espropriazione della quota è disciplinata dall’art. 2471 c.c. La partecipazione sociale del modello in esame può essere oggetto di espropriazione, che riguarderà tanto le situazioni attive quanto quelle passive afferenti alla partecipazione. Il pignoramento si esegue con notifica al debitore e alla società di un atto complesso e la sua successiva iscrizione nel Registro delle imprese per fare pervenire, coattivamente, al creditore quanto è a lui dovuto. Prima si tendeva ad applicare la procedura del pignoramento presso terzi. La nuova formulazione legislativa pare avere avallato una modalità esecutiva che in nulla assomiglia al pignoramento presso terzi, articolandosi attorno al fulcro della notificazione al debitore e alla pubblicità nel Registro delle imprese onde renderla opponibile ai terzi. Tale modalità esecutiva prende avvio col pignoramento in: