Il collegio sindacale è un organo di controllo delle società che ha il compito di vigilare sull’osservanza delle norme di legge e dello statuto, e in alcuni casi esercita anche il controllo contabile. Il collegio sindacale è previsto dal codice civile ed è obbligatorio per le società di capitali di grandi dimensioni, così come per alcuni enti pubblici e privati.
Il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti, chiamati sindaci. Almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere obbligatoriamente scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. I sindaci devono essere indipendenti: non possono avere rapporti di parentela con gli amministratori della società, né essere lavoratori o consulenti presso la stessa azienda. Sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo della società e successivamente dall’assemblea dei soci, restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.
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I compiti del collegio sindacale sono descritti nell’articolo 2403 del codice civile e sono di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio si deve riunire almeno una volta ogni 90 giorni e al termine delle riunioni deve essere redatto un verbale contenente le deliberazioni dei sindaci. Inoltre, il collegio sindacale ha il potere di eseguire atti di ispezione e controllo, richiedere notizie e informazioni agli amministratori della società e convocare l’assemblea dei soci in caso di mancata collaborazione degli amministratori o fatti molto gravi compiuti da questi, potendo anche denunciare gli stessi amministratori di fronte al tribunale per gravi inadempienze.
Il collegio sindacale è obbligatorio per le società di capitali quali S.p.a. (società per azioni) e S.a.p.a. (società in accomandita per azioni), mentre per le società a responsabilità limitata e le società in nome collettivo non è obbligatorio ma facoltativo. Tuttavia, con la legge 19 ottobre 2017, n° 155, anche le aziende meno dimensionate dovranno, a partire dall’approvazione del bilancio 2022, dotarsi di un collegio sindacale, anche se in questo caso potrà essere composto da un singolo membro.
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I doveri del collegio sindacale sono descritti nell’articolo 2403 del codice civile: essi devono vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, il collegio si deve riunire almeno una volta ogni 90 giorni e al termine delle riunioni deve essere redatto un verbale contenente le deliberazioni dei sindaci.
I poteri del collegio sindacale comprendono l’esecuzione di atti di ispezione e controllo, la richiesta di notizie e informazioni agli amministratori della società e la convocazione dell’assemblea dei soci in caso di mancata collaborazione degli amministratori o fatti molto gravi compiuti da questi. In casi estremi, il collegio sindacale può denunciare gli amministratori di fronte al tribunale per gravi inadempienze.
I requisiti di nomina per i membri del collegio sindacale sono: almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere obbligatoriamente scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili e i sindaci devono essere indipendenti, non possono avere rapporti di parentela con gli amministratori della società, né essere lavoratori o consulenti presso la stessa azienda.
La durata del mandato dei membri del collegio sindacale è di tre anni, e possono essere rieletti.
Le dimissioni dei membri del collegio sindacale possono avvenire in qualsiasi momento, con comunicazione scritta alla società.
In sintesi, il collegio sindacale è un organo fondamentale per la tutela degli interessi dei soci e per la corretta gestione della società. Esso vigila sull’osservanza delle norme di legge e dello statuto, garantisce un controllo contabile adeguato e può intervenire in caso di mancata collaborazione o gravi inadempienze degli amministratori. Con la recente legge, anche le aziende meno dimensionate sono tenute a dotarsi di questo organo di controllo.