Titoli di debito delle srl
Prima della riforma del 2003 alla srl non era concesso di reperire risorse finanziarie con titoli di debito o con la raccolta organizzata del risparmio verso il pubblico, restando quale unica possibilità per ottenere tali risorse da terzi quella di accedere al credito bancario. La riforma del 2003 è quella per la s.r.l. di emettere indiscriminatamente titoli di debito. Nelle intenzioni del Legislatore riformista il nuovo strumento avrebbe dovuto consentire anche alle PMI di finanziarsi senza ricorrere ai tradizionali canali bancari. Gli obblighi di trasparenza nei riguardi dei terzi sono meno penetranti che in altri modelli societari di capitali con maggiore vocazione al mercato. Bisogna rendere comprensibile a chi si interfaccia con l’ente, per effettuare un investimento nel medesimo, il grado di rischio dell’operazione che si accinge a porre in essere. L’esigenza di tutela è assolta da un regime di collocamento sul mercato di detti titoli posto che, una volta emessi, dovranno essere, per la prima volta, sottoscritti da investitori professionali. L’investimento in questione deve essere, atteso il regime di responsabilità, sufficientemente ponderato di guisa che il medesimo ben si adatta solo alle capacità di previsione di soggetti professionalmente occupati in tali attività di finanziamento.
La dottrina definisce i “titoli di debito” come ogni forma di strumento finanziario emesso dalla società e rappresentativo di un finanziamento creditizio. Sono rappresentativi di un debito della società emittente nei riguardi dei sottoscrittori. La s.r.l. non può emettere titoli che non siano assistiti dall’obbligo, appuntato in capo all’emittente, di rimborso nei riguardi degli investitori. L’emissione di titoli di debito è un’ipotesi di raccolta del risparmio di tal che è applicabile la delibera CICR del 2005. Tali strumenti avrebbero dovuto assolvere alla funzione di ampliare, per la s.r.l., i canali di reperimento di risorse finanziarie presso i terzi, consentendo all’ente, a differenza di quanto accadeva nel passato, di finanziarsi con una peculiare modalità di raccolta del risparmio. In materia di s.r.l., a differenza dell’emissione di obbligazioni nella s.p.a., l’emissione di titoli di debito necessita di una scelta statutaria in tal senso. Il suo inserimento può avvenire in fase costitutiva o dopo con formale modificazione, col rispetto delle regole di settore, dell’atto costitutivo. Se si emettono siffatti titoli senza copertura statutaria si darebbe luogo ad una determinazione volitiva impugnabile in quanto esorbitante rispetto alle regole di governo dell’ente cristallizzate nello statuto. È l’atto costitutivo a determinare il soggetto sul capo del quale si radichi la competenza ad emettere talli titoli, potendosi l’autonomia privata declinare entro i due poli costituiti dalla compagine sociale e dall’organo amministrativo. La previsione rimette detta valutazione alla compagine sociale che, sulla scorta del fatto che sopporta il rischio di impresa, potrà conservare tale competenza o spogliarsene in favore dell’organo amministrativo. La rilevanza pratica di tale scelta è affievolita dalla circostanza che, in tale modello societario il ruolo di amministrare e rivestito dal socio di tal che la soluzione normativa potrebbe apparir poco incisiva. L’atto costitutivo può modellare anche le modalità di emissione e fissare limiti. Il regolamento di emissione è dato dalla somma delle “condizioni del prestito” e dalla “previsione delle modalità di rimborso”. L’organo deputato a deciderne l’emissione dovrà uniformarsi, preso atto che a sottoscriverli saranno investitori professionali, alle condizioni di mercato sussistenti all’emissione, non risultando in capo al medesimo un ampio margine di discrezionalità. L’autonomia privata si vede riconosciuta più margine di manovra potendo disciplinare tanto l’obbligazione avente ad oggetto gli interessi e le modalità di governo della medesima quanto quella principale, avente ad oggetto il rimborso del capitale investito, prevedendo la sua rifusione in unica soluzione o in più rate. L’autonomia privata potrà: individuare le maggioranze per assumere tale decisione; fissare un limite quantitativo all’emissione. L’emissione di titoli di debito, afferendo al contenuto dell’atto costitutivo o riguardando una sua modificazione, deve essere iscritta presso il Registro delle imprese. Il “cliente professionale” è il cliente che ha conoscenze, esperienza e competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni e valutare i rischi in materia di investimenti. Vanno soggetti a vigilanza prudenziale. Il Regolamento intermediari prevede per i clienti professionali di diritto una tripartizione:
I titoli di debito non trovano puntuale definizione nel dato positivo. Possono sottoscrivere titoli di debito delle srl solo investitori professionali (la sua definizione non c’è nelle fonti normative). L’emissione di titoli di debito può esser decisa dai soci o amministratori. Per emettere titoli di debito serve una previsione statutaria.