Non puo’ essere presentata dal fallito, da società’ cui egli partecipi o da societa’ sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di 1 anno dalla dichiarazione di fallimento e purché’ non siano decorsi 2 anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
Indice della guida
L’iniziativa dei terzi nel concordato fallimentare
I creditori possono decidere di assumersi essi stessi direttamente il rischio della liquidazione, proponendo il concordato, divenendo (direttamente o per il tramite di soggetti collegati) titolari del patrimonio del fallito e procedendo alla sua ricollocazione con modalità più agili e veloci.
I terzi non creditori possono avere un incentivo a rilevare beni, crediti o assets della procedura fallimentare, valorizzando la propria maggiore capacità di “estrarre valore” dal patrimonio fallimentare rispetto a quanto possibile per il curatore fallimentare.
La massimizzazione dell’interesse dei creditori passa attraverso l’apertura della legittimazione a soggetti diversi dal fallito.
Il vantaggio concesso al terzo
Nell’attuale ordinamento concorsuale, la possibilità per i terzi di proporre un concordato fallimentare in concorrenza con quella del fallito non è semplicemente consentita, ma incoraggiata, agevolata e favorita.
Art. 125, comma 1, l.fall. stabilisce che «La proposta di concordato fallimentare può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo ».
«La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare
gli impegni assunti con il concordato fallimentare ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione».
La proposta di concordato fallimentare del terzo beneficia di un vantaggio competitivo:
- tempi per la presentazione
- possibilità di cessione delle azioni di massa
- limitazione degli impegni ai soli creditori concorrenti.
La norma ha, anzitutto, una funzione di incentivo per il debitore a praticare soluzioni negoziate della crisi d’impresa alternative al fallimento. Il primo round concordato fallimentare preventivo (nel quale l’iniziativa spetta al debitore) ed il secondo round concordato fallimentare (nel quale il debitore viene messo da parte).
Volontà del legislatore di evitare che il fallimento ed il concordato fallimentare siano usati dal fallito in danno dei creditori. Evitare uso “strumentale” del fallimento e del concordato fallimentare da parte del fallito, restando egli esposto alle possibili iniziative di terzi nel primo anno successivo alla dichiarazione di fallimento.
Bilanciare il vantaggio informativo
Bilanciare il vantaggio informativo di cui gode il fallito rispetto ai creditori ed ai terzi. D’altra parte, proprio la maggiore incertezza informativa in cui si troverebbero i terzi spiega perché sia concessa esclusivamente ad essi la possibilità di limitare la responsabilità, al fine di ridurre il rischio di far fronte a pretese ulteriori, non conosciute e non conoscibili.
Il terzo viene chiaramente incoraggiato ad avanzare una proposta di concordato fallimentare, accompagnandolo con una serie di incentivi e garanzie che dovrebbero favorire il maggiore e più celere intervento di investitori nella procedura fallimentare.
