Il diritto fallimentare è lo studio delle procedure concorsuali che sono la risposta alle seguenti situazioni patologiche
Indice della guida
- inadempimento del debitore;
- insufficienza del patrimonio del debitore;
- incapacità del debitore a restare sul mercato.
Azione esecutiva individuale: ottenere un “titolo esecutivo”
Criticità:
- Un eccessivo incremento di costi
- Prevalenza dei creditori più abili
- Rischio di dissoluzione del patrimonio dell’imprenditore
mezzo per consentire di attuare coattivamente la responsabilità patrimoniale del debitore evitando le criticità sostituendo la tutela individuale con con la tutela collettiva:
- l’apposizione di un vincolo sul patrimonio del debitore
- prevedendo un organo pubblico
- “par condicio creditorum”
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Le caratteristiche comuni delle procedure concorsuali:
- il fallimento;
- il concordato preventivo (R.d. 16 marzo 1942, n. 267 cd. Legge Fallimentare);
- gli accordi di ristrutturazione dei debiti
- – la liquidazione coatta amministrativa (R.d. 16 marzo 1942, n. 267 cd. Legge Fallimentare + norme speciali che integrano o sostituiscono quelle contenute nella legge fallimentare);
- – l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (d.lgs. 270/1999) + variante applicabile solo alle imprese di dimensioni ancora maggiori è “la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza” d.l. n. 247/2003, l. n. 39/2004). ;
- – le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento( introdotta dalla l. 3/2012, così modificata dall’art. 18 del d.l. 179/ 2012 , l. 221/2012).
Criteri di disciplina delle procedure:
- il principio dell’alternativa impedisce che alla stessa impresa possano applicarsi altre procedure
In alcuni casi, un’impresa può essere sottoposta a due procedure – in questo caso opera il principio della prevenzione, per cui si applica la procedura che si apre per prima
- il principio della conversione – se non può essere proseguita si converte in altra procedura concorsual;
- il principio della successione – può succedere ad un’altra facendo in tal caso retroagire gli effetti della seconda procedura dal momento dell’apertura della prima.
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Prima classicazione:
Procedure giudiziarie:
disposte con provvedimento del Tribunale che nomina gli organi della procedura, ne definisce gli indirizzi e ne mantiene il controllo
quali sono? fallimento, concordato preventivo e procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento.
Procedure amministrative:
disposte e gestite dall’autorità amministrativa (Ministro di volta in volta individuato dalle leggi speciali)
Liquidazione coatta e l’amministrazione straordinaria anche se definita come procedura “mista”, perché vi sono compresi elementi anche giudiziari).
Seconda classificazione:
Procedure coattive: aperte anche contro la volontà del debitore
Fallimento, liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria
Procedure volontarie: solo su impulso del debitore e solo se il debitore lo richieda
Concordato preventivo, procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e l’amministrazione straordinaria intesa come “ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”.
Caratteristiche comuni:
- universalità – riguarda tutti i beni che compongono il patrimonio del debitore;
- generalità – riguarda tendenzialmente tutti i creditori, i quali dovranno essere soddisfatti
- officiosità – si aprono e proseguono il controllo di un’autorità pubblica
- stabilità – il soddisfacimento dei creditori nella procedura concorsuale è stabile
Elemento caratterizzante di tutte le procedure concorsuali è il principio della par condicio creditorum:
principio di proporzionalità dell’ammontare del proprio credito rispetto all’ammontare complessivo dei crediti, prevedendo categorie di crediti che debbano essere soddisfatte prima di altri (i prededucibili prima di tutti, poi i privilegiati, infine i chirografari).