La suddivisione in classi
Consentito al proponente di suddividere i creditori in classi «secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei», ammettendo una soddisfazione diversa per i creditori inclusi nelle diverse classi. La par condicio creditorum continua ad operare solo all’interno delle singole classi, ma non più tra creditori appartenenti a classi differenti.
Indice della guida
Il trattamento dei privilegiati
Possibilità di un pagamento (rectius: soddisfazione) non integrale dei creditori privilegiati, a condizione che il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione dei beni oggetto della garanzia.
Divieto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. ORDINE CAUSE DI PRELAZIONE
Trattamento dei creditori muniti di privilegio generale mobiliare, per i quali si discute se la graduazione prevista dall’art. 160, comma 2, l.fall. consenta un pagamento non integrale pur in presenza di un pagamento (necessariamente di importo inferiore) in favore dei creditori chirografari.
Interpretazioni
Versione forte
impedire la soddisfazione del creditore di grado successivo qualora non sia stato integralmente soddisfatto quello di grado precedente, salvo apporti “neutri” di terzi estranei.
Anche in dottrina la versione “forte” della regola di graduazione (largo e autorevole seguito, espressione del principio della cd. “absolute priority rule”, in forza della quale i creditori di rango inferiore possono ricevere un soddisfacimento solo in caso di integrale pagamento dei creditori di rango superiore).
In questa prospettiva, l’art. 160, comma 2, l.fall. rappresenterebbe (salvo la possibilità di suddivisione in classi) la proiezione nel concordato della regola sancita dall’art. 111 l.fall. in sede fallimentare; l’ordine delle cause di prelazione viene così inteso come regola diretta a garantire che i trattamenti dei creditori in sede di concordato rispecchino gli esiti di una eventuale liquidazione fallimentare del patrimonio del debitore; se il patrimonio non può soddisfare i creditori privilegiati, nulla può, allora, essere attribuito ai creditori chirografari (salvo l’ipotesi di utilizzo di finanza esterna).
Versione debole
possibile il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore, a condizione che detto pagamento sia di misura inferiore.
