Revocatorie degli atti a titolo gratuito dell’art. 64 legge fallimentare “Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dalegge fallimentareto nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.”
Indice della guida
Gli atti a titolo gratuito sono automaticamente inefficaci.
L’elemento psicologico: la conoscenza, in capo al terzo, dello stato di insolvenza, in cui si trovava ilegge fallimentareto al momento del compimento dell’atto, è del tutto irrilevante.
Il c.d. “animus donandi” del debitore poi fallito al momento del compimento dell’atto è del tutto irrilevante.
Curatore dovrà provare che l’atto è a titolo gratuito
la c.d. “causa concreta”: “lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato.” per valutare la “gratuità” di un atto non si dovrebbe avere riguardo al singolo atto, ma al complesso delle attività negoziali esistenti tra le parti.
“In tema di garanzie per debiti altrui, qualora non sia dimostrata la contestualità fra la concessione della garanzia e l’erogazione di credito in favore del terzo, la gratuità o l’onerosità del negozio vanno valutate con riguardo al conseguimento o meno da parte del garante di una specifica controprestazione che onera il garantito.”
La revocatoria degli atti a titolo gratuito viene esclusa per: “regali d’uso”, gli “atti compiuti in adempimento di un dovere morale” a scopo di pubblica utilità, npurchè l’atto in questione sia proporzionato al patrimonio del donante.
Con la riforma del 2015 non deve essere più il Curatore fallimentare ad instaurare un giudizio per far valere la revocatoria ex art. 64 legge fallimentare, ma è sufficiente la trascrizione della sentenza di fallimento per l’acquisizione del bene al patrimonio delegge fallimentaremento. In tal caso, sarà il terzo a dover proporre reclamo ai sensi dell’art. 36 legge fallimentare avverso la trascrizione della sentenza.
Art. 65 legge fallimentare, “Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dalegge fallimentareto nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.”. sarà il Curatore onerato di proporre il giudizio ex art. 65 legge fallimentare
Revocatorie degli atti anormali
Art. 67, comma 1, legge fallimentare “Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
- gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dalegge fallimentareto sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
- gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi
anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.”
il Curatore deve provare che l’atto è avvenuto nel c.d. “periodo sospetto”, ovvero un anno prima della dichiarazione di fallimento (ad eccezione degli atti di cui al n. 4 dell’art. 67, co. 1, legge fallimentare), e la conoscenza dello stato di insolvenza in capo al terzo si presume (sarà il terzo a dover provare di non avere conoscenza della scientia decotionis)
Revocatorie degli atti normali
Art. 67, comma 2, legge fallimentare “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori
alla dichiarazione di fallimento.”
Presupposti
- l’atto deve essere avvenuto nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento;
- il Curatore deve provare che il terzo conosceva, o poteva conoscere con l’ordinaria diligenza, lo stato di insolvenza in cui si trovava il proprio debitore al momento del compimento dell’atto o del pagamento.
C.d. teoria indennitaria (sussistenza di un danno) VS. teoria antidennitaria: di recente, la giurisprudenza di merito e di legittimità sembrano favorevoli alla teoria indennitaria, sostenendo che la revocatoria fallimentare ha la funzione di porre rimedio alla lesione della par condicio creditorum, e quindi sarebbe esercitabile solo avverso tali atti.
Altre revocatorie
gli atti che incidono su un patrimonio destinato: art. 67-bis legge fallimentare: “Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell’azione è costituito dalla conoscenza dello stato d’insolvenza della società.”
Presupposti
- l’esistenza di un patrimonio destinato ad uno specifico affare
- il pregiudizio per il patrimonio della società;
- deve essere provata la conoscenza dello stato di insolvenza.
Non è previsto alcun requisito temporale.
Pagamento di cambiale scaduta
art. 68 legge fallimentare“In deroga a quanto disposto dall’art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l’azione cambiaria di regresso. In tal caso, l’ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.”.
Presupposti
- il possessore della cambiale deve trovarsi nella condizione di dover accettare il pagamento per non perdere l’azione cambiaria di regresso;
- deve esistere un coobligato di regresso. Ciò significa che, se ad esempio la cambiale viene tratta all’ordine del traente e non è stata girata, troverà applicazione la revocatoria ex art. 67, comma 2, legge fallimentare;
- deve essere provata la conoscenza (o conoscibilità) dello stato di insolvenza dell’obbligato principale;
- il portatore deve essere nella condizione di non poter rifiutare il pagamento della cambiale. In sintesi, per poter esperire la revocatoria è necessario che si tratti di pagamento del danaro portato dal titolo, e la revocatoria deve essere effettuata nei confronti dell’ultimo giratario che ha ricevuto il pagamento della cambiale.
Gli atti tra coniugi
art. 69 legge fallimentare dispone che: “Gli atti previsti dall’articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui ilegge fallimentareto esercitava un’impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui ilegge fallimentareto esercitava un’impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d’insolvenza del coniuge fallito.”
E’ il coniuge a dover provare la inscientia decotionis
Presupposti
- l’esistenza di un rapporto matrimoniale;
- il compimento dell’atto a titolo oneroso durante il periodo del rapporto di coniugio;
- il periodo sospetto non ha un termine preciso, perché è sufficiente che l’atto sia stato posto in essere in un periodo in cui ilegge fallimentareto esercitava l’impresa commerciale.
Pagamenti tramite intermediari
art. 70, comma 1, legge fallimentare, “La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall’articolo 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966 , si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.”
Volta a colpire il reale beneficiario della prestazione, e non l’intermediario.
- art. 2467, comma 1, dispone che: “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.”
Presupposti
- vi deve essere il rimborso di un finanziamento soci “postergato”, evidentemente ai sensi dell’art. 2467, comma 2, c.c.;
- il rimborso deve essere avvenuto nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento.
Esenzioni della revocatoria fallimentare
- “pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso” per favorire la continuazione dell’attività dell’impresa.
- Art. 67, comma 3, lett. b), “le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria delegge fallimentareto nei confronti della banca”.
limite nell’art. 70, comma 3, legge fallimentare: “Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso.”
- Ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c), legge fallimentare:“le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo , destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio”
- “i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, delegge fallimentareto”
- Art. 67, comma 3, lett. g), legge fallimentare: “i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo”
- le operazioni di credito su pegno e di credito fondiario (art. 67, comma 4, legge fallimentare);
- il pagamento di imposte scadute (89 del D.P.R. n. 602/73);
- gli atti, i pagamenti e le garanzie esecutivi di un piano di risanamento, di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione del debito (art. 67, comma 3, lett. “d” ed “e”, legge fallimentare).
Effetti della revocazione fallimentare
La revocatoria determina l’inefficacia dell’atto rispetto ai creditori, “inefficacia” e non “invalidità”.
La sentenza di revocatoria ha natura “costitutiva”.
- la sentenza che revoca un atto traslativo di un bene, determina la sottoposizione del bene alla liquidazione fallimentare: in tal caso, per la esecuzione della sentenza vi è la necessità che la stessa divenga definitiva;
- la sentenza che revoca un pagamento, determina la possibilità di chiedere la restituzione del pagamento al Fallimento: in tal caso, poiché vi è un capo di condanna nella sentenza, la stessa sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 c.p.c.;
- la sentenza che revoca una garanzia, determina la degradazione a chirografo del credito, ed in tal caso, di norma, il problema non si pone perché la questione viene posta nell’ambito del procedimento di verifica dei crediti.
Decadenza dell’azione
La prescrizione può essere interrotta o sospesa, la decadenza non può mai essere interrotta e può essere sospesa solo nei casi espressamente indicati dalla legge.
Art. 69bis, comma 1, legge fallimentare “Decadenza dall’azione e computo dei termini… disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.”
Art. 69bis, comma 2, legge fallimentare “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.”
