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Diritto fallimentare – Criticità, classificazione e caratteristiche

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Pubblicazione a cura di Dr. Andrea Raffaele del 12 Marzo 2026

Il diritto fallimentare è lo studio delle procedure concorsuali che sono la risposta alle seguenti situazioni patologiche

Indice della guida

  • Criticità:
  • Le caratteristiche comuni delle procedure concorsuali:
  • Criteri di disciplina delle procedure:
  • Prima classicazione:
    • Procedure giudiziarie:
    • Procedure amministrative:
  • Seconda classificazione:
    • Procedure coattive: aperte anche contro la volontà del debitore
    • Procedure volontarie: solo su impulso del debitore e solo se il debitore lo richieda
  • Caratteristiche comuni:
  1. inadempimento del debitore;
  2. insufficienza del patrimonio del debitore;
  3. incapacità del debitore a restare sul mercato.

Azione esecutiva individuale: ottenere un “titolo esecutivo”

Criticità:

  • Un eccessivo incremento di costi
  • Prevalenza dei creditori più abili
  • Rischio di dissoluzione del patrimonio dell’imprenditore

mezzo per consentire di attuare coattivamente la responsabilità patrimoniale del debitore evitando le criticità sostituendo la tutela individuale con con la tutela collettiva:

  • l’apposizione di un vincolo sul patrimonio del debitore
  • prevedendo un organo pubblico
  • “par condicio creditorum”

Le caratteristiche comuni delle procedure concorsuali:

  • il fallimento;
  • il concordato preventivo (R.d. 16 marzo 1942, n. 267 cd. Legge Fallimentare);
  • gli accordi di ristrutturazione dei debiti
  • – la liquidazione coatta amministrativa (R.d. 16 marzo 1942, n. 267 cd. Legge Fallimentare + norme speciali che integrano o sostituiscono quelle contenute nella legge fallimentare);
  • – l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (d.lgs. 270/1999) + variante applicabile solo alle imprese di dimensioni ancora maggiori è “la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza” d.l. n. 247/2003, l. n. 39/2004). ;
  • – le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento( introdotta dalla l. 3/2012, così modificata dall’art. 18 del d.l. 179/ 2012 , l. 221/2012).

Criteri di disciplina delle procedure:

  • il principio dell’alternativa impedisce che alla stessa impresa possano applicarsi altre procedure

In alcuni casi, un’impresa può essere sottoposta a due procedure – in questo caso opera il principio della prevenzione, per cui si applica la procedura che si apre per prima

  • il principio della conversione – se non può essere proseguita si converte in altra procedura concorsual;
  • il principio della successione – può succedere ad un’altra facendo in tal caso retroagire gli effetti della seconda     procedura dal momento dell’apertura della prima.

Prima classicazione:

Procedure giudiziarie:

disposte con provvedimento del Tribunale che nomina gli organi della procedura, ne definisce gli indirizzi e ne mantiene il controllo

quali sono? fallimento, concordato preventivo e procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento.

Procedure amministrative:

disposte e gestite dall’autorità amministrativa (Ministro di volta in volta individuato dalle leggi speciali)

Liquidazione coatta e l’amministrazione straordinaria anche se definita come procedura “mista”, perché vi sono compresi elementi anche giudiziari).

Seconda classificazione:

Procedure coattive: aperte anche contro la volontà del debitore

Fallimento, liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria

Procedure volontarie: solo su impulso del debitore e solo se il debitore lo richieda

Concordato preventivo, procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e l’amministrazione straordinaria intesa come “ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”.

Caratteristiche comuni:

  1. universalità – riguarda tutti i beni che compongono il patrimonio del debitore;
  2. generalità – riguarda tendenzialmente tutti i creditori, i quali dovranno essere soddisfatti
  3. officiosità – si aprono e proseguono il controllo di un’autorità pubblica
  4. stabilità – il soddisfacimento dei creditori nella procedura concorsuale è stabile

Elemento caratterizzante di tutte le procedure concorsuali è il principio della par condicio creditorum:

principio di proporzionalità dell’ammontare del proprio credito rispetto all’ammontare complessivo dei crediti, prevedendo categorie di crediti che debbano essere soddisfatte prima di altri (i prededucibili prima di tutti, poi i privilegiati, infine i chirografari).

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