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Regime forfettario – Cambiamenti 2024 – Fatturazione

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Pubblicazione a cura di Dr. Andrea Raffaele del 21 Ottobre 2025

A partire dal 1° gennaio 2024 incideranno significativamente sul regime forfettario per i contribuenti in possesso di partita iva. Queste trasformazioni normative riguardano tanto l’obbligo della fatturazione elettronica quanto gli adempimenti connessi all’eventuale adesione al concordato preventivo nonché gli obblighi informativi inerenti al quadro rs.

Indice della guida

  • Obbligo di fatturazione elettronica
  • Novità sul fronte del concordato preventivo
  • Tempistiche e procedura
  • Elaborazione della proposta
  • Accettazione della proposta
  • Conseguenze dell'accettazione
  • Obblighi dichiarativi
  • Gli Obblighi Informativi nel Regime Forfettario secondo il Quadro RS
  • Conclusioni

Occorre preliminarmente definire il regime forfettario: un sistema introdotto il 1° gennaio 2015 con la legge di stabilità designato per coloro che pur detenendo partita iva si caratterizzano per un reddito relativamente contenuto. Tale regime prescrive una tassazione semplificata con l’applicazione di un’imposta unica del 15% sui redditi percepiti da lavoratori autonomi o da imprese.

Dallo scorso 1° luglio si è verificata un’importante svolta: i contribuenti in regime forfettario che nell’anno antecedente hanno generato ricavi o compensi superiori ai 25.000€ sono tenuti all’emissione della fattura elettronica. Dal 1° gennaio 2024 tale obbligo si allargherà a tutti i contribuenti forfettari a prescindere dall’ammontare del reddito.

Tuttavia l’obbligo della fatturazione elettronica non costituisce l’unica innovazione. Il nuovo anno segnerà infatti la fine di numerose semplificazioni precedentemente fruibili nel regime forfettario. In particolare emergono specifici doveri per quei contribuenti che optassero per l’adesione al concordato preventivo. A prescindere dalla loro scelta in merito al concordato saranno inoltre soggetti agli obblighi informativi relativi al quadro rs del modello redditi pf.

Procedendo è quindi fondamentale esaminare con scrupolo ogni singola novità per assicurare ai contribuenti in regime forfettario una piena consapevolezza dei nuovi doveri e delle implicazioni legali a essi connessi.

Obbligo di fatturazione elettronica

a partire dal primo gennaio del 2024 si compirà un salto qualitativo nel panorama fiscale italiano: verrà meno il regime transitorio che consentiva ai soggetti in regime forfettario di avvalersi della fattura cartacea. Questo mutamento imporrà a tutti i contribuenti forfettari – indipendentemente dal volume di affari – l’adozione della fatturazione in formato elettronico per le loro operazioni attive.

Questo cambiamento benché inevitabile non è privo di implicazioni. L’adozione di strumenti digitali per la creazione e conservazione delle fatture elettroniche introduce un livello di complessità non trascurabile. I forfettari pertanto si trovano di fronte a due scelte principali:

servizio online dell’agenzia delle entrate: una soluzione che permette di adempiere agli obblighi tramite il portale “fatture e corrispettivi”.
Software a pagamento: una strada che conduce all’uso di software dedicati che consentono una gestione più efficiente di emissione e conservazione delle fatture elettroniche.

Novità sul fronte del concordato preventivo

il concordato preventivo strumento innovativo rivolto a imprese e professionisti di minori dimensioni mira a incentivare l’adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie. Tale misura si propone di alleggerire il carico degli uffici fiscali concentrandosi sui soggetti che non vi aderiscono. I contribuenti forfettari che rappresentano una consistente fetta del tessuto produttivo italiano con circa due milioni di partite iva saranno i principali destinatari di questa iniziativa.

Per coloro che optano per il concordato preventivo biennale si impone l’obbligo di una gestione analitica e documentata dei costi. Ciò è essenziale per soddisfare i requisiti necessari per l’adesione alla proposta avanzata dall’agenzia delle entrate. È da notare che per i contribuenti forfettari il concordato preventivo opera in maniera diversa rispetto ai soggetti isa dovuto al minore dettaglio informativo già in possesso dell’ente fiscale.

Le procedure operative verranno definite con l’emissione dei provvedimenti da parte dell’agenzia delle entrate che stabiliranno i dettagli comunicativi richiesti ai contribuenti. Il quadro sarà completato dal decreto del mef che definirà la metodologia di calcolo per la proposta di concordato e dall’eventuale parere del garante della privacy.

Tempistiche e procedura

entro il 15 marzo di ogni anno: i contribuenti dovranno utilizzare i programmi informatici forniti dall’agenzia delle entrate per trasmettere i dati necessari all’elaborazione della proposta di concordato.

Elaborazione della proposta

l’agenzia delle entrate entro cinque giorni dalla ricezione elabora la proposta basandosi sui dati forniti e sulle informazioni già in suo possesso.

Accettazione della proposta

i contribuenti potranno accettare la proposta entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Conseguenze dell’accettazione

accettando il concordato i contribuenti verseranno le imposte e i contributi previdenziali calcolati sulla base imponibile concordata. Il reddito imponibile sarà così definito a priori.

Obblighi dichiarativi

nonostante l’adesione al concordato rimangono fermi gli obblighi dichiarativi ordinari.

Gli Obblighi Informativi nel Regime Forfettario secondo il Quadro RS

Nella tessitura dell’ordinamento tributario italiano, il regime forfettario si erge come un faro guida per molti titolari di partita Iva. Tale regime, incarnando una sintesi tra semplicità e efficienza fiscale, impone tuttavia alcuni doveri informativi di non trascurabile rilievo, cristallizzati nel Quadro RS del Modello Redditi.

Il Quadro RS, intitolato “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”, non è altro che un pannello di controllo attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate scrutina le spese sostenute nell’arco del periodo d’imposta. Questa operazione, lungi dall’essere una mera formalità, riveste un’importanza cardine nel monitoraggio delle attività economiche.

Il suddetto quadro si articola in tre sotto-sezioni distinte:

  1. Una generale, applicabile a tutti coloro che si avvalgono del regime forfettario;
  2. Una dedicata specificatamente agli esercenti attività d’impresa;
  3. Una riservata ai lavoratori autonomi.

Nella disamina del primo segmento (RS371 – RS373), emergono obblighi informativi nati dall’esigenza di compensare l’assenza della Certificazione Unica autonomi. Qui, i forfettari sono tenuti a rivelare le somme erogate ad altri professionisti, sfuggenti alle maglie delle ritenute.

Proseguendo, la sotto-sezione “Esercenti attività d’impresa” si dipana attraverso quattro righi fondamentali (RS375 – RS378), ognuno dei quali incarna una specifica declinazione di costi: dai mezzi di trasporto ai beni di terzi, passando per l’acquisto di materie prime e le spese per carburante.

Per i lavoratori autonomi, invece, l’unico rigo da compilare è il RS381, etichettato “Consumi”. In questa parte, si rende necessaria l’indicazione delle spese inerenti ai servizi telefonici, ai consumi di energia elettrica, e ai carburanti.

Dalla cattedra dell’Agenzia delle Entrate è scaturito il provvedimento n. 325550/2023, che ha delineato le norme per la regolamentazione della compilazione del Quadro Rs del Modello Redditi 2022, relativo al periodo d’imposta 2021. Nonostante l’iniziale previsione di un impatto immediato sul reddito imponibile, una serie di proteste da parte dei commercialisti ha condotto a un rinvio al 2024, come chiarito dal MEF, specialmente in considerazione della non automaticità dell’estrazione delle informazioni dai dati della fatturazione elettronica.

Conclusioni

In conclusione, l’adozione del regime forfettario a partire dal 2024 comporterà novità di rilievo: l’obbligo universale dell’emissione della fattura elettronica per tutti i forfettari, la necessità di una gestione analitica e documentata dei costi per chi opta per il concordato preventivo biennale, e infine, l’introduzione degli obblighi informativi del quadro RS del Modello Redditi, per cui è stata concessa una proroga fino al 30 novembre 2024.

In questo contesto normativo, l’acume e la saggezza del contribuente saranno fondamentali per navigare con destrezza tra le maglie di questi obblighi, delineando un percorso fiscale coerente e responsabile.

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