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Aumento capitale con conferimento – Beni e Crediti – Art. 2440 CC

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Pubblicazione a cura di Dr. Andrea Raffaele del 8 Ottobre 2025

In ambito societario un elemento centrale è rappresentato dall’articolo 2440 del codice civile che stabilisce le modalità per aumentare il capitale sociale mediante l’inserimento di beni materiali o creditizi. Questo articolo è presente nel libro quinto – dal titolo V: esso affronta la questione delle società per azioni precisamente nei confronti della loro modifica dello statuto all’interno della capo v – in particolare fornendo indicazione su come procedere agli aumenti di capitale con riferimento ai problemi/emergenze legate alla sua esecuzione/attuazione

Indice della guida

  • Trasferimento beni in natura o crediti
  • Verifica amministratori e dichiarazione
  • Richiedere una nuova valutazione
  • Massime
  • Conclusioni

Trasferimento beni in natura o crediti

All’atto dell’aumento di capitale attraverso il conferimento dei beni in natura o dei crediti è fondamentale attenersi alle procedure specifiche descritte nei puntuali articoli 2342 terzo e quinto comma nonché nell’articolo 2343 del codice civile. I conferimenti sono disciplinati da questi articoli che stabiliscono le specifiche modalità per la loro esecuzione.

Nel caso in cui si verifichi l’applicabilità dell’articolo 2343 ter è cruciale tenere conto del periodo di negoziazione dei sei mesi precedenti alla data indicata nella relazione degli amministratori di conformità all’art.2441 sesto comma. Entro sessanta giorni da oggi dovrà essere completata la procedura di conferimento. Tuttavia nel caso in cui l’incremento del capitale sia stato approvato dal consiglio direttivo della società tramite un finanziamento proveniente dal mercato delle azioni speculative ad alto rendimento (mercatorum altius returnus) la scadenza sarà estesa a novanta giorni.

Quando viene applicato l’articolo 2343 ter secondo comma e bisogna fare un conferimento ciò deve avvenire durante l’esercizio seguente rispetto al bilancio considerato oppure nel caso particolare non oltre i sei mesi dalla data della valutazione. In questi tempi la corretta esecuzione dei conferimenti è di importanza fondamentale.

Verifica amministratori e dichiarazione

Ai sensi dell’articolo 2343 quater primo comma è necessario che gli amministratori svolgano un controllo entro trenta giorni dal completamento del conferimento o in seguito all’inserimento nella sezione aziendale dei registri aziendali riguardante la risoluzione per l’aumento Capitale. Per assicurare la buona esecuzione dei trasferimenti e una valutazione accurata degli asset o crediti trasferiti questa verifica assume grande importanza.

Nell’ambito della procedura viene garantita la trasparenza e si fornisce una documentazione adeguata delle operazioni di aumenti di capitale.

Richiedere una nuova valutazione

Un punto cruciale previsto nell’articolo 2440 è la facoltà attribuita ad uno o più soci che detengano non meno del ventesimo della quota parte relativa al patrimonio preesistente di chiedere un riesame della valutazione dei beni in natura od accredito effettuata. I conferimenti devono essere valutati ai sensi dell’articolo 2343 ter secondo comma per poter avanzare questa richiesta.

Valerà però la pena ricordare che non avrà rilevanza l’esigenza degli associati nel caso in cui i revisori diano luogo alle operazioni di cui al primo comma del predetto articolo valutandone successivamente i risultati della verifica come stabilito dal comma due dell’art.2494

Massime

Le disposizioni delle leggi offrono una maggiore comprensione dell’articolo 2440 del codice civile attraverso le massime relative ad esso. In particolar modo un pronunciamento chiave nella giurisprudenza della cassazione civile (sentenza n. 639/1976) si occupa dell’argomento relativo alla discordanza tra l’importanza degli apporti in specie e il valore nominale delle azioni emanate successivamente all’incremento del patrimonio aziendale. In virtù della sentenza quando si verifica una notevole sproporzione “ultra dimidium” tra le parti il socio ha il diritto di richiedere la tutela legale tramite l’azione generale di risoluzione del contratto a causa della lesione. L’atto costitutivo della società non subisce nullità con la rescissione ma il ripristino richiede che la società rimborsi i beni forniti attraverso una diminuzione parallela del capitale sociale sino all’importo corrispondente alle azioni ricevute.

Conclusioni

Il processo di aumento del capitale sociale mediante il trasferimento dei beni tangibili o dei debiti alle società a responsabilità limitata è disciplinato nell’articolo 2440 del codice civile concludendo così. Affinché le operazioni finanziarie siano corrette e i diritti dei soci siano protetti è indispensabile conformarsi alle disposizioni di questo articolo. Per garantire il rispetto delle normative vigenti in modo trasparente sono previste dalla legge procedure specifiche verifiche obbligatorie e l’opportunità di richiedere nuove valutazioni. Fornendo ulteriori interpretazioni e chiarimenti sul modo di applicare l’articolo 2440 nelle situazioni specifiche le massime legali giocano un ruolo fondamentale nella costruzione di una base legale robusta per le società per azioni .

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