Costituzione società di capitali che si costituiscono mediante la stipula dell’atto costitutivo e dello statuto societario
Indice della guida
In questo articolo ci occuperemo delle tipologie di costituzione di società di capitali. Vedremo, infatti, che le società di capitali si costituiscono mediante la stipula dell’atto costitutivo e dello statuto. L’art. 2328 c.c. precisa che la società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico ma anche per mezzo di pubblica sottoscrizione o nella forma simultanea.
Il Ruolo del notaio
Il notaio assolve molteplici funzioni. Al notaio non vengono richieste competenze meramente tecniche ed esecutive, quali la predisposizione di un buon atto costitutivo e statuto al fine di gestire la società correttamente da un punto di vista organizzativo, ma, dal notaio ci si attende anche una consulenza fiduciaria, infatti il notaio dovrebbe essere come un buon amico di famiglia, leale, chiaro ed elargire consigli e suggerimenti sulla tipologia di forma societaria che meglio si adatta alle esigenze dell’imprenditore. Da quando è stata soppressa l’omologa, al notaio è stato attribuito il controllo di legalità preventivo , il quale consente alla società di capitali di essere operativa e attiva entro pochi giorni dalla stipula dell’atto costitutivo, a conferma di ciò, è il fatto che gli atti predisposti dal notaio acquistano immediatamente efficacia costitutiva con l’iscrizione nel registro delle imprese.
Procedimento di costituzione
Per costituire una società di capitali occorre stipulare l’atto costitutivo. Il notaio che riceve l’atto costitutivo deve provvedere a depositarlo presso l’ufficio del registro delle imprese entro venti giorni dalla sua stipulazione. Secondo l’art. 2329 c.c. affinché sia costituita regolarmente la S.p.A. il capitale deve essere sottoscritto per intero, dunque ciascun associato deve conferire nella società il valore corrispondente alle azioni sottoscritte. Se l’atto costitutivo non dispone diversamente i conferimenti devono essere fatti in denaro. La società non può essere costituita con un capitale superiore a quello risultante dalla somma dei conferimenti assunti; sono vietate le sottoscrizioni condizionate al verificarsi della condizione perché renderebbero incerta l’effettiva sottoscrizione; le azioni corrispondenti ai conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Per eventuali approfondimenti suggerisco il seguente articolo
Stipulazione dell’atto costitutivo (con atto pubblico)
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, ai sensi dell’art. 2328 c.c Se la forma dell’atto pubblico manca è causa di nullità della società, come prevede l’art. 2332 c.c. L’atto costitutivo deve contenere i seguenti elementi:
- dati anagrafici dei soci, dei promotori, il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
- la denominazione sociale;
- il Comune ove sono poste la sede sociale e le eventuali sedi secondarie;
- l‘oggetto sociale;
- l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
- il valore delle azioni, dei crediti e dei beni conferiti in natura;
- il sistema di amministrazione, la nomina degli amministratori e di tutti gli altri organi sociali di cui si compone la società;
- le modalità di suddivisione degli utili;
- l’indicazione dell’ammontare delle spese di costituzione sostenute di competenza della società e infine la durata della società.
Iscrizione al registro delle imprese
La costituzione delle società di capitali si perfeziona con l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese, solo con questo adempimento viene ad esistenza la società ed acquista la personalità giuridica. L’ufficio del registro delle imprese si limita a controllare la regolarità formale della documentazione, ma non esercita un controllo di legalità sostanziale, tant’è che se l’oggetto sociale è illecito, se mancano elementi fondamentali nell’atto costitutivo o se l’atto costitutivo non è redatto nella forma dell’atto pubblico viene dichiarata la nullità della società. La causa che ha determinato la nullità, può essere sanata. Dopo che la nullità viene eliminata, ne deve essere data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.
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Esempio di costituzione S.r.l.
La costituzione di una S.r.l. è disciplinata dagli artt. 2462 – 2483 del c.c. E’ adatta alla gestione di piccole o medie attività. Diciamo le attività che si caratterizzano per la vendita di beni o fornitura di servizi; basti pensare all’apertura di un negozio di abbigliamento o all’attività di carrozziere, per le quali è richiesto un determinato capitale iniziale, non inferiore a 10.000,00, per le S.r.l. ordinarie, ma non così elevato come per le società per azioni, oppure inferiore a 10.000,00 per s.r.l. semplificate, pari almeno ad 1 euro. Queste attività economiche, inoltre, si caratterizzano per il fatto che possono essere esercitate anche da soli, in questo caso avremmo una società a responsabilità limitata unipersonale, oppure insieme ad altri soci, in quest’ultimo caso i rischi di impresa sono ripartiti tra più persone. La differenza sostanziale con le società di persone sta nel fatto che in caso di difficoltà economiche della società ad onorare tutti gli impegni e debiti sociali, fallisce solo la società; i soci o l’unico socio restano esclusi dal fallimento.
bozza costituzione pdf NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA
segnalo il seguente articolo in cui, a secondo del tipo di società da costituire, è possibile inserire i dati e ottenere un modello, una bozza da adattare al tipo di società che si intende costituire.
L’atto costitutivo
Per la costituzione di una società a responsabilità limitata non è più richiesto un capitale minimo di Euro 10.000,00 infatti possono essere costituite anche solo con un 1 euro chiamandosi s.r.l. semplificate.
Nelle s.r.l. con un capitale pari a 10.000,00 euro o superiore quando si sottoscrive l’atto costitutivo i soci devono effettuare almeno il 25% dei conferimenti in denaro, per i beni in natura, invece deve essere conferito l’intero ammontare. Quando l’importo del capitale è stabilito in misura inferiore a 10.000, 00 ma pari almeno a 1 euro, i conferimenti devono essere fatti solo in denaro e devono essere versati interamente nel momento in cui si sottoscrive l’atto. In questo caso la società è obbligata ad accantonare un somma di denaro, infatti parte dell’utile d’esercizio deve essere destinato obbligatoriamente a formare una riserva, la cosiddetta riserva legale, perché in caso di una cattiva gestione aziendale, il capitale sociale deve essere tutelato. Infatti l’art. 2430 c.c. stabilisce che dagli utili netti annuali deve essere dedotto il 5% finché non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Se la s.r.l. è unipersonale, ossia nel caso in cui la società è costituita con una sola persona, unico socio, unico azionista, il capitale sociale deve essere versato per intero.
Costituzione per pubblica sottoscrizione
La costituzione per pubblica sottoscrizione è una forma meno diffusa che prevede la predisposizione di un programma da parte della costituenda società, reso pubblico al fine di raccogliere le adesioni dei sottoscrittori. Le persone che intendono partecipare alla società devono sottoscrivere un numero variabile di azioni e versare entro 30 giorni il 25% dei conferimenti in denaro. Successivamente i promotori devono convocare l’assemblea dei sottoscrittori che verificano che le condizioni necessarie per la costituzione siano presenti, delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e nomina gli organi della società. Infine, tutti coloro che hanno partecipato all’assemblea stipulano l’atto costitutivo. Inoltre i promotori sono responsabili solidalmente nei confronti dei terzi per gli obblighi assunti, ai fini della costituzione della società, ai sensi dell’art. 2338 c.c.
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Condizioni per costituzione delle società di capitali
- Il capitale sociale deve essere integralmente sottoscritto;
- Occorre rispettare le disposizioni in merito all’esecuzione parziale o tale dei conferimenti;
- Il socio che effettua conferimenti diversi dal denaro, deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale che contiene la descrizione dei beni e dei crediti conferiti, che serve ad attestare che il valore dei conferimenti non è inferiore all’ammontare globale del capitale sociale;
- Entro 180 giorni dall’iscrizione della società gli amministratori sono obbligati a sottoporre a controllo la relazione di stima con la possibilità di disporre anche una revisione della stessa.
- Se si verifica la condizione prevista dal 4 comma dell’art. 2343 c.c. è necessario annullare le azioni che restano scoperte. Inoltre il Lgs. 224/2010 ha eliminato l’obbligo della relazione di stima ed ha introdotto il concetto di faire value, ossia il valore di mercato. Tale criterio, adottato dai principi contabili internazionali, è capace di esprimere il potenziale valore di un elemento patrimoniale, tenendo in considerazione sia le condizioni di mercato sia le specifiche peculiarità dell’elemento oggetto di valutazione.
Capitale sociale, Assemblee, cda e soci
Il capitale sociale rappresenta la quota di partecipazione che ogni socio conferisce al momento della costituzione di una società. Nelle società per azioni tale quota è rappresentata da azioni. Documenti sottoscritti dagli amministratori che costituiscono frazioni del capitale sociale e che attribuiscono ai possessori delle stesse la qualifica di socio. Il capitale sociale è suddiviso in tante parti uguali che attribuiscono uguali diritti e uguali poteri. A ciascun socio, infatti, viene assegnato un numero di azioni in proporzione alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Infatti come prevede l’art.2348 c.c. le azioni devono essere di eguale valore, attribuiscono ai possessori delle stesse eguali diritti e sono indivisibili secondo quanto stabilito dall’art.2347 c.c.
L’assemblea ha funzioni deliberative, può sempre deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci quando si discute in merito al bilancio; sulla nomina dei nuovi amministratori, se all’ordine del giorno è posta la revoca di quelli precedenti; sulle materie strettamente inerenti o accessorie a quelle da trattare. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria come prevede l’art.2363 c.c. la differenza tra le prime riguarda i quorum, i soggetti legittimati a partecipare, le formalità procedimentali, le materie da trattare. Infatti per le prime sono previsti in prima convocazione un quorum costitutivo, ossia la quota di capitale presente affinché l’assemblea possa iniziare deve essere pari a ½ e un quorum deliberativo, ossia la maggioranza assoluta delle azioni con diritto di voto intervenute in assemblea, un numero di voti superiore alla metà. In seconda convocazione non è previsto nessun quorum costitutivo, pertanto è possibile deliberare qualunque sia la quota di capitale intervenuto. E’ richiesto lo stesso quorum deliberativo della prima convocazione. Per quanto riguarda l’assemblea straordinaria, in prima convocazione non è richiesto nessun quorum costitutivo, è previsto invece un quorum deliberativo con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione il quorum costitutivo si raggiunge con la presenza di oltre 1/3 del capitale sociale e infine il quorum deliberativo si raggiunge con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea quando l’assemblea deve deliberare in merito al cambiamento dell’oggetto sociale, alla trasformazione della società, scioglimento anticipato, proroga, revoca stato di liquidazione, trasferimento sede sociale all’estero. L’assemblea straordinaria ha competenza speciale nelle materie previste dall’art. 2365 c.c.
Il consiglio di amministrazione è disciplinato dall’art. 2380 bis c.c. e si compone di più amministratori ai quali è affidata appunto l’amministrazione della società. Adotta le decisioni collegialmente; affinché le delibere siano valide è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti.
Il socio è distinto dalla persona dell’amministratore, però può essere nominato amministratore. Il socio che non è amministratore non ha la competenza ad amministrare, né ha alcun controllo sulla società, può, tuttavia, esprimere il suo voto in assemblea, nominare gli amministratori e i sindaci
Fiscalità e regime contabile
L’art. 72 del TUIR stabilisce che i redditi di capitali sono assoggettati al pagamento dell’imposta IRES. L’art 73 del TUIR invece stabilisce che i soggetti passivi dell’imposta IRES sono le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificate, le società europee, le società cooperative e le società di mutua assicurazione; nonché gli enti pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato che hanno ad oggetto un’attività commerciale o non commerciale. L’aliquota IRES attuale è pari al 24% e si calcola sul reddito imponibile se esso è positivo. Innanzitutto occorre determinare la base imponibile, che è diversa a seconda dei soggetti d’imposta. Esempio per le società di capitali e gli enti che esercitano attività commerciale nel territorio dello Stato, nel calcolo della base imponibile si considerano tutti i redditi a prescindere da dove sono stati prodotti. Per le società di capitali e gli enti non residenti la base imponibile IRES comprende solo i redditi prodotti in Italia. L’IRES si calcola sull’utile prodotto dalla società o ente in base al principio della competenza economica. L’IRES si versa in due rate; la prima è un saldo relativo all’anno precedente più il primo acconto dell’anno in corso e va versata tramite il modello F24 entro il 16 giugno dell’anno in corso; la seconda rata va versata entro il 30 novembre e chiude il periodo d’imposta relativo alla dichiarazione dei redditi. La seconda rata che riguarda le società di capitali è l’IRAP che grava sul valore della produzione, ossia la differenza tra i ricavi e i costi e non dipende dall’utile d’esercizio. Nella sua base imponibile è compreso il costo del lavoro e le aziende caratterizzate da una forte presenza delle risorse umane subiscono molto la pressione fiscale. Attualmente l’aliquota in vigore è 4,82%secondo l’art. 16 comma del D.Lgs 446/1997. Le società di capitali sono soggette al regime contabile ordinario , che non dipende dal volume d’affari conseguito, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R.600/73
Diritto di recesso e Responsabilità patrimoniale
Al socio assente o che manifesta opinioni e volontà diverse da quelle espresse nell’assemblea straordinaria, competente a deliberare in materia di modifiche dell’atto costitutivo, spetta esercitare il diritto di recesso, tutte le volte in cui il socio non esprime parere favorevole sulle delibere aventi ad oggetto i casi espressamente previsti dall’art. 2437 c.c. A titolo esemplificativo ne citiamo qualcuna, modifica dell’oggetto sociale; trasformazione della società; revoca dello stato di liquidazione; modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione, dei diritti di voto o di partecipazione ecc. I soci rispondono solo nei limiti dei conferimenti sottoscritti, delle obbligazioni sociali, ossia dei debiti risponde solo la società con il proprio patrimonio. Infatti, grazie all’autonomia patrimoniale perfetta il patrimonio della società è separato dal patrimonio dei soci.
Cosa Fare per Costituire una Società di Capitali
I soci redigono una bozza di statuto;
- Il notaio redige l’atto costitutivo per atto pubblico;
- I soci versano il capitale sottoscritto;
- Il notaio procede a depositare l’atto costitutivo nel registro delle Imprese;
- Viene attribuita la Partita Iva;
- Se richiesto dalla tipologia di attività economica che si intende esercitare è necessario ottenere tutte le autorizzazioni, licenze e permessi;
- Occorre inoltrare una pratica telematica chiamata Comunica con la quale si informa tutti gli uffici, Camera di Commercio, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, dell’inizio attività.
Quando costituire una Società di capitali
In conclusione possiamo dire che è opportuno costituire una società di capitali se si vuole realizzare un grande progetto e si vuol sentire il rischio imprenditoriale. Per costituire una società di capitali, esempio una società per azioni, occorre disporre di ingenti capitali perché gli investimenti sono piuttosto elevati. Inoltre alle società per azioni che hanno bisogno di ingenti finanziamenti è consentito emettere obbligazioni, possono anche investire in azioni proprie. I soci sono responsabili per le sole quote sottoscritte; infatti sono tassati solo se vengono distribuiti gli utili. Per i debiti sociali risponde solo la società con il suo patrimonio ed eventualmente i soci nei limiti delle quote di partecipazione.
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