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Norme deliberazioni Consiglio di Amministrazione Art. 2388 CC

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Pubblicazione a cura di Dr. Andrea Raffaele del 30 Settembre 2025

Nel contesto della normativa, l’articolo 2388 è cruciale perché regolamenta come il consiglio d’amministrazione può prendere le proprie decisioni in una società per azioni. Nel Libro Quinto dedicato al lavoro e al suo Titolo V riguardante le società, questo articolo pone l’attenzione sulle modalità di presa e validazione delle deliberazioni all’interno del consiglio di amministrazione nella Sezione VI bis concernente l’amministrazione

Indice della guida

  • Presenza membri consiglio
  • Modalità deliberazione
  • Quorum Costitutivo e Deliberativo
    • Quorum Costitutivo
    • Quorum Deliberativo
  • Voto con rappresentanze e scrutini segreti
  • Impugnazione deliberazioni
  • Invalidità deliberazioni e tutela dei terzi in buona fede
  • Massime giurisprudenziali
  • Conclusioni

Presenza membri consiglio

Per garantire la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, l’articolo 2388 stabilisce un requisito essenziale: Senza la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, non si può procedere. A meno che il numero di partecipanti alla riunione richiesto dallo statuto della società sia maggiore, questa condizione è necessaria. Oltre a ciò, merita attenzione il fatto che lo statuto può autorizzare la partecipazione alle riunioni del consiglio anche mediante strumenti telematici. Questo aspetto assume particolare importanza in un’epoca in cui le comunicazioni digitali vengono ampiamente utilizzate a fin di lavoro.

Modalità deliberazione

È indispensabile che il consiglio di amministrazione si riunisca in incontri dedicati per prendere le proprie deliberazioni. L’adozione di decisioni non è permessa se si fa solamente una semplice consultazione scritta. Comunque sia, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti agli amministratori hanno il permesso di partecipare a tali incontri utilizzando apparecchiature informatiche quando espressamente previsto dallo statuto sociale e quando siffatte tecnologie le consentono un’informazione sufficientemente adeguata relativamente agli argomenti trattati.

Quorum Costitutivo e Deliberativo

L’articolo 2388 stabilisce chiaramente due tipi di quorum all’interno del consiglio di amministrazione:

Quorum Costitutivo

Per essere considerate valide, occorre che sia presente almeno la metà più uno dei membri del consiglio amministrativo. Però, è possibile che lo statuto decida di incrementare questo quorum qualora ritenga sia necessario.

Quorum Deliberativo

Affinché le deliberazioni del consiglio di amministrazione siano approvate, occorre ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consigliere presenti. Anche nel presente contesto, è possibile che lo statuto stabilisca dei requisiti di partecipazione differenti per la validità delle deliberazioni dell’assemblea societaria. Tali requisiti possono includere un numero inferiore al minimo richiesto dalla legislazione vigente.

Voto con rappresentanze e scrutini segreti

È proibito votare per rappresentazione, come stabilito dall’articolo 2388. Questo divieto si fonda sul carattere personale dei compiti degli amministratori e sottolinea l’importanza della loro presenza fisica durante le riunioni. In forma telematica, non è consentito il voto per corrispondenza poiché viene richiesta la presenza fisica degli amministratori alla riunione nello stesso modo. L’identificazione di coloro che possono impugnare la delibera garantisce un processo di votazione trasparente. Lo statuto non può consentire riunioni del consiglio con voto segreto.

Impugnazione deliberazioni

Nel caso in cui le deliberazioni del consiglio di amministrazione non siano conformi alla legge o allo statuto, è permesso impugnarle. Per impugnare, hanno la legittimazione attiva gli amministratori assenti o dissenzienti e il collegio sindacale. D’altra parte, nel caso in cui la messa in atto della decisione dovesse provocare un pregiudizio diretto per i soci

Invalidità deliberazioni e tutela dei terzi in buona fede

Benché sia menzionata genericamente come “impugnazione” nell’articolo 2388, ciò non fa altro che confermare la prevalente regolamentazione dei casi di annullabilità delle deliberazioni. In altre parole, è ammesso annullare le decisioni prese senza ritenere che siano prive di effetto legale o sbagliate. É essenziale osservare come l’inefficacia dei provvedimenti non precluda ai soggetti terzi, operanti con lealtà, di far valere i propri diritti tramite gli atti conseguenti alla delibera nulla.

Massime giurisprudenziali

Per comprendere meglio l’applicazione pratica dell’articolo 2388, è utile esaminare alcune massime giurisprudenziali pertinenti:

Nell’ambito del regime precedente alla modifica molti hanno sollevato dubbi sulla sua efficacia. Nel caso in cui si verificasse una violazione della legge o dello statuto, i soci avevano facoltà di fare ricorso alle deliberazioni contrarie prese dal consiglio d’amministrazione qualora ne derivasse una lesione diretta dei loro diritti.

Se i diritti dell’appartenente all’associazione, che non è membro del comitato direttivo, vengono danneggiati a causa delle decisione presa dai membri del comitato esso avrà il diritto illegittimo per contestarlo.

Anche le decisioni prese dal consiglio di amministrazione possono essere oggetto di annullamento o dichiarazione di nullità, secondo quanto stabilito dall’articolo 2377, terzo comma c.c., nel caso in cui siano contestate da un singolo socio.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione di una Spa adotti delle deliberazioni che ledono direttamente i loro interessi, i singoli soci hanno la facoltà e il potere giuridico-diritto d’impugnarle. In particolare questa prerogativa sussiste quando tali decisioni coinvolgono variazioni sostanziali nelle attribuzioni detenute dai suoi membri in base alla normativa vigente oppure all’originaria progettazione statutaria della stessa azienda.

Conclusioni

Nelle società per azioni, l’articolo 2388 del Codice Civile fornisce una base giuridica fondamentale che regola le decisioni prese nel consiglio di amministrazione. Un’amministrazione aziendale adeguata dipende dalla comprensione dei quorum costitutivi e deliberativi, dal divieto di votare tramite delega e dall’obbligo degli amministratori ad essere presenti fisicamente durante le riunioni. La tutela dei diritti degli interessati comprende la possibilità di impugnare le deliberazioni nel caso che queste siano contrarie alle disposizioni della legge dello statuto; questa tutela si estende agli amministratori assenti od espressamente dissentiti come pure al collegio sindacale ed alcune volte persino ai soci. Sulle modalità concrete dell’applicazione di questa norma fondamentale, le massime giurisprudenziali rappresentano una preziosa risorsa.

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