All’interno dell’ambito legale delle società, è previsto dall’articolo 2287 del Codice Civile italiano il processo per escludere un socio da una società di persone. Sia le condizioni che i passaggi da seguire per escludere un socio sono descritti nel presente articolo in modo accurato. In più, sono disponibili informazioni riguardanti i diritti del socio interessato nel contrastare tale determinazione. Nell’ambito di questo testo, si procederà ad analizzare in maniera precisa l’articolo 2287 del Codice Civile e le sue ripercussioni nel settore legale.
Indice della guida
Dispositivo dell’art. 2287 del Codice Civile
L’articolo 2287 del Codice Civile è così formulato:
L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione. Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro.
Il presente dispositivo specifica senza ambiguità che l’esclusione del socio può essere effettuata solamente con la votazione favorabile dalla maggioranza degli altri associati, non includendo nella conta lo stesso individuo soggetto all’esclusione. In aggiunta, il provvedimento di esclusione produce effetto soltanto dopo trenta giorni dall’avviso al socio interessato.
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Deliberazione di Esclusione e Opposizione
Qualora non sia obbligatoria per disposizione di legge, la decisione sull’esclusione è presa dalla maggioranza dei soci e il socio oggetto di tale esclusione sarà tenuto al margine della votazione. Avviene il conteggio della maggioranza prendendo in considerazione le teste partecipanti e la sospensione diventa valida solo dopo un mese dalla votazione. In questa specifica fase, viene concesso ai soci l’esercizio del loro diritto di opposizione e la possibilità di ottenere un parere da parte dell’autorità giudiziaria.
Esclusione soci Piccola Impresa
In caso si abbiano solo due soci per un’azienda, è fattibile che il tribunale acconsenta all’esclusione di un socio su istanza dell’altro. Il tribunale applica il concetto dell’esclusione giudiziaria.
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Massime Giurisprudenziali Relative all’art. 2287
Diverse sono state le questioni affrontate dalla giurisprudenza italiana in merito all’articolo 2287 del Codice Civile. Alcune delle massime giurisprudenziali includono:
- Cass. civ. n. 25927/2022: Gli arbitri non hanno il potere di decidere l’esclusione del socio, anche se c’è una clausola compromissoria nello statuto.
- Cass. civ. n. 4779/2020: Può essere necessario prendere una decisione sull’esclusione di un socio prima di decidere se sciogliere la società.
- Cass. civ. n. 17490/2018: È possibile che la delibera di esclusione non sia unitaria e non sia necessario avere il consenso da parte di tutti i soci.
- Cass. civ. n. 18844/2016: Se una società è composta da due partner, si possono prendere decisioni sull’esclusione tramite il voto della maggioranza.
- Cass. civ. n. 8570/2009: Spetta alla società la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione all’espulsione.
- Cass. civ. n. 5019/2009: Nei casi di società di persone con clausola compromissoria, al socio escluso è permesso avviare un procedimento arbitrale.
- Cass. civ. n. 20255/2006: Nelle sole società con due soli associati è possibile avviare un’azione legale per ottenere l’esclusione di uno dei componenti.
- Cass. civ. n. 16150/2000: La cancellazione della decisione di escludere comporta che il socio torni alla sua situazione precedente.
- Cass. civ. n. 153/1998: Le disposizioni dell’articolo 2287 c.c. si applicano esclusivamente alle società che contano almeno tre associati.
Clausola Compromissoria
L’inserimento della Clausola Compromissoria e la scelta dell’Esclusione di Soci sono misure che contribuiscono a proteggere gli interessi dei membri coinvolti nella società e inclusione della clausola arbitrale nell’atto costitutiv della società non conferisce ai mediatori il diritto di decidere sull’esclusione dei membri.
Conclusioni
Entro un massimo di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il socio escluso ha diritto all’opportunità di opporsi. Se ci sono solo due membri in una società, il tribunale ha la facoltà di escluderne uno su richiesta dell’altro. La giurisprudenza ha definito le molteplici modalità con cui questo articolo viene impiegato in diversi contesti. Per di più, avere una clausola compromissoria nell’atto costitutivo non modifica in alcun modo il procedimento per l’esclusione.