
Sindaci – Dovere di vigilanza, responsabilità e inosservanza
Nell’ambito di una pronuncia di seguito, la Suprema Corte si è soffermata sulla questione della responsabilità dei membri del collegio sindacale di una società di capitali a causa di una vigilanza non esercitata secondo le norme stabilite dall’articolo 2407 del codice civile cercando di determinare la relazione causale fra il loro operato e l’eventuale danno verificatosi.
Indice della guida
Doveri e responsabilità dei sindaci
La normativa non prevede che per configurare la mancanza di vigilanza da parte dei sindaci ci debbano essere azioni specifiche che contravvengano esplicitamente a tale obbligo, ma è sufficiente che non siano state notate gravi violazioni o che non ci sia stata una reazione adeguata davanti a pratiche dubbie in termini di legittimità e regolarità, che avrebbero dovuto spingere i sindaci a intervenire denunciando anomalie nell’assemblea dei soci o presso il Pubblico Ministero secondo quanto previsto dall’articolo 2409 del codice civile.
Analisi del caso specifico
La Corte d’Appello di Roma ha parzialmente accolto le richieste di un commissario liquidatore in relazione al fallimento di una società seguito da liquidazione coatta amministrativa attribuendo parte della responsabilità agli amministratori per condotte dannose e esimendo i sindaci dall’accusa di non aver sorvegliato adeguatamente; questo perché non era stata provata la loro consapevolezza o presunta consapevolezza di sovrastime di beni ceduti in relazione ai debiti delle società verso le parti acquirenti.
La decisione è stata contestata e la Corte di Cassazione ha imposto al giudice di rivedere la posizione dei sindaci alla luce della manifesta sopravvalutazione delle partecipazioni vendute e in considerazione del valore delle stime effettuate, ai sensi dell’articolo 2343 comma 2 del codice civile, per stabilire se una vigilanza diligente avrebbe potuto identificare e prevenire comportamenti illeciti.
Le questioni normative
I sindaci hanno la responsabilità di controllare che la gestione della società sia conforme alla legge e allo statuto come delineato dall’articolo 2407 del codice civile, che impone loro di agire con professionalità e diligenza, e li rende solidalmente responsabili con gli amministratori per danni derivanti da azioni o omissioni di questi ultimi che non si sarebbero verificati se i sindaci avessero adempiuto ai loro obblighi di sorveglianza.
L’inadempimento dei doveri di vigilanza si concretizza quando i sindaci non hanno mostrato reazione davanti a comportamenti illegali o poco chiari oppure non hanno verificato la correttezza delle decisioni prese a livello amministrativo; il giudizio sulla loro responsabilità si basa su una valutazione controfattuale dove si considera se un intervento tempestivo avrebbe impedito o limitato il danno
La responsabilità dei sindaci nell’esercizio dei poteri di controllo
Nell’ambito della responsabilità risarcitoria, è essenziale riconoscere che i sindaci devono essere in grado di intervenire efficacemente avendo a disposizione gli strumenti per contrastare le violazioni altrui una situazione che la giurisprudenza ha ampiamente confermato come ben radicata nelle disposizioni vigenti della nostra legislazione, ad esempio l’articolo 2403-bis del codice civile attribuisce ai sindaci la capacità di esercitare un controllo informativo e valutativo dotato di poteri di intervento specifici per prevenire gestioni dannose, e l’articolo 2377 del medesimo codice permette al collegio sindacale di contestare le decisioni assembleari non conformi alla legge o allo statuto. Si aggiungono poi altre normative come gli articoli 2406 2446 2485 e 2487 che forniscono ai sindaci mezzi per convocare l’assemblea per ridurre il capitale per perdite per accertare cause di scioglimento e per la nomina dei liquidatori rispettivamente mentre l’articolo 2409 conferisce il diritto di segnalare al tribunale sospette gravi irregolarità gestionali che potrebbero danneggiare l’entità o sue affiliate. La Corte di Cassazione ha altresì chiarito che i sindaci possono portare direttamente all’attenzione del Pubblico Ministero le irregolarità quando le soluzioni interne non sono efficaci come confermato dalle sentenze menzionate.
Pertanto in situazioni di attività gestionali non legittime i sindaci hanno l’imperativo di esercitare tutti i poteri di sollecitazione e segnalazione sia internamente che esternamente all’entità; qualora non agiscano di conseguenza si ritrovano a condividere la responsabilità per omissioni come esplicato dal Tribunale di Milano nella sentenza indicata.
Inoltre è imprescindibile che il sindaco svolga un’attività di scrutinio e intervento correttivo anche per eventi occulti o azioni di precedenti amministratori in base a un principio di diligenza standardizzata in circostanze di segnali di pericolo. Si evidenzia inoltre che le dimissioni da sole non esimono dalla responsabilità a meno che non siano seguite da azioni per prevenire o risolvere le irregolarità; la mancata realizzazione di tali passaggi rende le dimissioni una mera testimonianza di indifferenza con conseguenze sulla responsabilità risarcitoria come delineato dalle sentenze della Cassazione citate.
Prevenzione del danno attraverso la vigilanza adeguata
Per quanto riguarda la prevenzione del danno la Cassazione nel delineare l’interpretazione dell’articolo 2407 del codice civile mette in luce la necessità per i sindaci di adottare non soltanto un comportamento di controllo formale ma anche un’azione pronta ed efficiente nell’indicare i rischi di perdite derivanti dalla gestione in modo da poterli ridurre eliminare o attenuare. La trascuratezza in tali doveri di vigilanza è pertinente solo quando l’attivazione del controllo avrebbe plausibilmente scongiurato o mitigato il danno e nonostante questo l’esercizio dei poteri assegnati ai sindaci si ritiene sempre utile poiché esercita un effetto dissuasivo sugli amministratori come evidenziato in sentenze della Cassazione riportate.
Responsabilità dei sindaci nelle società
Nell’analizzare il ruolo dei sindaci nelle società è fondamentale evidenziare che la loro responsabilità per mancate azioni non configura automaticamente una responsabilità condivisa o basata esclusivamente sulla posizione occupata all’interno dell’ente come evidenziato dal Tribunale di Milano nel 2018. Per attribuire loro responsabilità è necessario dimostrare un collegamento diretto tra la loro inazione e il danno che ne è seguito, esaminando se una condotta più diligente avrebbe potuto prevenire le ripercussioni negative degli atti illeciti compiuti dalla gestione amministrativa citato dalla Cassazione nel 2013.
Responsabilità e prove a carico del sindaco
Dopo avere presentato le necessarie dimostrazioni, l’inattività dei sindaci può di per sé generare responsabilità a meno che non siano in grado di provare l’impossibilità di essere a conoscenza degli eventi e di agire di conseguenza. Nel loro ruolo è incluso l’obbligo di verificare l’accuratezza della contabilità non solo in termini formali ma anche in relazione ai fatti concreti come sottolineato dalla Cassazione nel 2019 che si è pronunciata in merito alla gestione di un significativo credito IVA.
Conclusioni
Sebbene non si possa parlare di una responsabilità incondizionata dei sindaci per ogni danno derivante dalla conduzione degli amministratori è tuttavia necessario riconoscere l’importanza di un impegno attivo e concreto nell’esercizio dei loro doveri di vigilanza imposti dalla normativa. Inoltre nella valutazione della loro condotta è cruciale considerare il contesto operativo dell’ente che può influenzare la responsabilità civile per ogni omissione come messo in evidenza dai giudici che hanno richiamato la necessità di un controllo accurato in risposta ad osservazioni critiche da parte dell’ISVAP evidenziando l’importanza di aderire a un livello di diligenza professionale imposto dagli articoli del codice civile.