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Società di capitali: Cos’è

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Pubblicazione a cura di Dr. Andrea Raffaele del 10 Novembre 2025

Vademecum sulle società di capitali: raffronto dei tipi di società, governance, organi sociali, regimi fiscali, redditi di capitali e impresa

Indice della guida

  • Definizione di società di capitali
    • Elenco tipi di società di capitali
    • Caratteristiche delle società di capitali
  • Sistemi di governance nelle società di capitali
    • Fase e le tipologie di costituzione 
    • Registro delle imprese
    • Riforma del diritto societario
  • Gli organi sociali delle società di capitali
    • L'assemblea societaria
    • Gli amministratori
    • Controllo di gestione e controllo delle scritture contabili
  • Differenza tra impresa e azienda
    • Società di persone e società di capitali
    • Collaborazione tra società di capitali
  • Concorrenza nelle società di capitali, cos'è
    • Limitazioni della concorrenza
    • Concorrenza sleale
    • Marchio, opere dell’ingegno e il diritto d’autore nelle società di capitali
  • Differenze tra società di capitali dalle Società di persone
    • Redditi e tassazione a confronto nelle società di capitali
  • Quando conviene la società di capitali alla società di persone

Abbiamo realizzato una sorta di guida in cui abbiamo trattato le caratteristiche delle società di capitali operando un raffronto con le società di persone, le varie tipologie di governance, gli organi sociali delle società di capitali e due regimi fiscali, redditi di capitali e redditi di impresa, a confronto.

Definizione di società di capitali

La Società di capitali si definisce tale proprio perché si caratterizza dalla prevalenza del capitale conferito, distinto in quote o azioni, rispetto alle persone che la compongono, ossia i soci, i quali non saranno responsabili dei debiti contratti dalla società con i loro beni personali, ma saranno responsabili in proporzione alle quote o alle azioni conferite. La società di capitali è una società dotata di personalità giuridica, secondo quanto previsto dall’art. 2331 e di autonomia patrimoniale perfetta,  ciò significa che è un organismo unitario ed autonomo con una propria capacità giuridica e di agire propria. La società di capitali è un ente distinto dai singoli soci e con un proprio patrimonio anch’esso separato ed autonomo da quello dei soci.

Elenco tipi di società di capitali

Fanno parte della società di capitali le seguenti società:

  • società per azioni (S.p.A.),
  • società in accomandita per azioni (S.a.p.a),
  • società a responsabilità limitata (S.r.l),
  • società a responsabilità limitata semplificata (Srls).

Caratteristiche delle società di capitali

Vediamo insieme quali sono le tipicità che caratterizzano la società di capitali. Innanzitutto la tipologia del capitale si presenta composto da azioni e da quote. I soci hanno una responsabilità limitata, questo vuol dire che dei debiti contratti dalla società risponde solo la società con il suo patrimonio, infatti i soci non assumono alcuna responsabilità nemmeno sussidiaria, ma sono obbligati ad eseguire solo i conferimenti promessi. Inoltre tale obbligo dei soci sorge solo nei confronti della società e non anche nei confronti dei creditori sociali che non possono pretendere alcun adempimento. Nelle società di capitali l’assemblea è l’organo sovrano, che si costituisce con la presenza di tutti i soci che si riuniscono e manifestano collegialmente il proprio parere in merito alle decisioni sociali. Nelle società di capitali sono previsti gli organi sociali quali: assemblea, consiglio di amministrazione o amministratore unico e collegio sindacale.  I soci non rivestono anche il ruolo di amministratori, infatti l’amministrazione della società è affidata solo agli amministratori distinti dai soci, invece i soci esercitano la funzione di controllo e possono partecipare agli utili e alle perdite. Una caratteristica dei soci è che la qualifica può essere trasferita senza che il contratto sociale subisca variazioni.

Sistemi di governance nelle società di capitali

Abbiamo tre tipologie di sistemi:

  • il sistema tradizionale;
  • il sistema monistico;
  • il sistema dualistico;

Vediamo le peculiarità di ognuno. Il primo, il sistema tradizionale, si caratterizza per la presenza di: Organo Amministrativo, composto dal Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico; Organo di controllo, composto dal Collegio Sindacale; Assemblea dei Soci, nomina sia il Collegio Sindacale che il Consiglio di Amministrazione. Nel secondo, il sistema monistico, troviamo l’Organo Amministrativo, composto   solo dal Consiglio di Amministrazione; l’Organo di Controllo, formato dal Comitato di controllo sulla gestione e l’Assemblea dei Soci, che ha il potere di nominare il Consiglio di Amministrazione che, a sua volta, nomina al suo interno il Comitato sul controllo di gestione.  Il terzo, il sistema dualistico si caratterizza dall’ l’Organo Amministrativo, composto dal Consiglio di Gestione, dall’Organo di Controllo, composto dal Consiglio di Sorveglianza, e dall’ Assemblea dei Soci, che nomina il Consiglio di Sorveglianza, che, a sua volta, nomina il Consiglio di Gestione. Come si evince gli organi sociali sono comuni a tutti e tre i modelli, quello che cambia sono le nomine e le funzioni interne agli stessi. I modelli suesposti sono riportati nel seguente articolo, che invito a leggere

Fase e le tipologie di costituzione 

La società di capitali prevede un limite introdotto dal decreto di competitività che stabilisce che per la sua costituzione vi sia un minimo di capitale sociale pari a 50.000,00 euro interamente sottoscritto. Come si evidenzia nell’articolo di fisco e tasse

Dapprima l’art. 2327 c.c. prevedeva un capitale maggiore, ossia non inferiore a 120.000,00 euro. Al momento della sottoscrizione deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro, nel caso di costituzione per atto unilaterale si conferisce l’intero ammontare. Nella società di capitali possiamo avere o una pluralità di soci, o un unico socio, infatti, la società di capitale si può costituire o per contratto o per atto unilaterale. Inoltre devono sussistere le autorizzazioni governative, qualora società bancarie e assicuratrici vogliano costituire la società. L’atto costitutivo esprime la volontà delle parti di dare vita al rapporto sociale; lo statuto è parte integrante dell’atto costitutivo, pur essendo separato dallo stesso, contiene norme che regolano il funzionamento della società. L’atto costitutivo può essere stipulato o nella forma simultanea o mediante pubblica sottoscrizione.

Registro delle imprese

L’altro elemento basilare è l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese senza la società non esisterebbe giuridicamente. Infatti solo con l’iscrizione acquista efficacia costitutiva, viene ad esistere la società che acquista personalità giuridica e può concludere affari, può porre in essere operazioni, può emettere azioni che possono anche essere oggetto  di un’offerta pubblica di prodotti finanziari come prevede l’art. 2331 c.c.

Riforma del diritto societario

Con la riforma del diritto societario del 2003 è stato possibile ammettere l’unico azionista sopravvenuto nelle società di capitali, in particolare nelle società per azioni si è addirittura prevista la possibilità di dare vita a S.p.A. unipersonali già in sede di costituzione. Anche se la società è costituita da un unico socio dei debiti sociali risponde sempre e solo la società con il suo patrimonio. Proprio in merito all’unico socio la riforma ha previsto che la sua responsabilità sia illimitata quando non sia stato versato l’intero ammontare dei conferimenti in denaro, come previsto dall’art. 2342 c.c., quando non sia stato comunicato  e depositato nel registro delle imprese la unipersonalità  della società e i dati dell’unico socio, ai sensi dell’art. 2362 c.c. La responsabilità dell’unico azionista sorge però solo nel caso in cui la società non riesce ad assolvere ai debiti contratti e solo per i debiti sorti nel periodo in cui egli ha posseduto l’intero pacchetto.

Gli organi sociali delle società di capitali

Affinché la società sia amministrata, gestita e rappresentata in maniera adeguata è necessario che le competenze siano ripartite tra più organi, quali: assemblea, amministratori e collegio sindacale. Vediamo nel dettaglio le tre figure sociali, disciplinate dagli artt.2363- 2409 c.c.

organi sociali

organi sociali

L’assemblea societaria

Ha una funzione esclusivamente deliberativa alla quale competono le decisioni più importanti. E’ un organo sovrano e collegiale in cui si forma la volontà decisoria, tuttavia è lasciata all’autonomia statutaria la libertà di consentire deroghe alla collegialità, la quale viene a mancare, con l’introduzione del D.Lgs. 27/2010, che prevede la possibilità di esprimere il proprio consenso tramite il voto per corrispondenza o in via elettronica, come anche stabilito dall’art. 2370 comma 4;  ciò riduce le discussioni in seno all’assemblea e la possibilità di modificare le proposte contenute nell’avviso di convocazione.

Gli amministratori

Agli amministratori è affidata la gestione dell’ente e la direzione dell’attività societaria. E’ l’organo esecutivo e propulsivo nel senso che da attuazione alle decisioni assunte in seno all’assemblea. Deve porre in essere le operazioni necessarie per attuare l’oggetto sociale.  Inoltre rappresentano istituzionalmente la società e possono manifestare a terzi la volontà della società. Come prevede l’art.2390 c.c., agli amministratori è imposto l’obbligo di non concorrenza,  infatti i soci non possono assumere la qualità di soci, né esercitare un’attività concorrente,  né essere amministratori in altre società concorrenti.

Controllo di gestione e controllo delle scritture contabili

La funzione di controllo contabile e di gestione è affidata al collegio sindacale le cui regole di composizione sono dettate dall’art. 2397 c.c. I componenti devono avere competenze tecniche professionali, infatti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, come prevede l’art. 2397 c.c. e tra i professori universitari in materie giuridiche ed economiche; devono avere i requisiti di onorabilità e di indipendenza, infatti il ruolo dei sindaci deve essere separato ed autonomo da quello degli amministratori.

Differenza tra impresa e azienda

L’azienda è un insieme di beni quali fabbricati, impianti, macchinari industriali, attrezzature, organizzati, nel senso che senza di essi, senza la struttura, il titolare dell’azienda non potrebbe esercitare la sua attività economica. L’azienda è un soggetto economico al quale l’art. 2555 c.c. attribuisce rilevanza giuridica, definisce, infatti, il concetto di azienda al fine di consentire all’imprenditore di esercitare un’attività di impresa. Nell’azienda sono i beni il mezzo attraverso cui l’imprenditore può dare impulso alla sua iniziativa imprenditoriale. L’impresa, invece, è un’ attività  professionale che mira  a produrre un bene o un servizio e a scambiarlo sul mercato, ma non dice in che modo sarà prodotto né chi lo produrrà e né tanto meno troviamo una disposizione normativa che qualifica il concetto di impresa.

Società di persone e società di capitali

Le  Società di persone sono: le Società semplici, le  Società in nome collettivo e le Società in accomandita semplice.

Le Società di capitali sono: le Società per azioni, le Società a responsabilità limitata e le Società in accomandita per azioni.

Collaborazione tra società di capitali

Lo spirito collaborativo tra imprese è sempre consentito purché si rispettino le regole di buona fede e correttezza, previste dall’art.1175 c.c. e art. 1375 c.c. e si osserva il divieto di concorrenza. Molte imprese dalla forma associativa o collaborativa sperimentano nuove strategie aziendali che li fa essere pionieri in un mercato specifico divenendo punto di riferimento per una categoria prestigiosa di clientela.

Concorrenza nelle società di capitali, cos’è

La concorrenza è una condizione nell’ambito della quale due aziende, due società, due imprese, due studi associati operando nello stesso settore economico cercano di acquisire maggiore clientela rispetto all’altra, di incrementare la propria rete di relazioni sociali, di avere più visibilità, credibilità e di godere di maggiore reputazione e fiducia sul mercato.

Limitazioni della concorrenza

Per esercitare la concorrenza un’azienda deve rispetto all’altra porre in essere strategie aziendali, che spesso possono limitare la libertà di iniziativa economica dell’altra, allora per evitare danni all’immagine altrui occorre porre in essere dei vincoli e dei limiti. Una società può fare concorrenza all’altra purché non violi le regole della correttezza e della libera iniziativa privata dell’atra.

Concorrenza sleale

La concorrenza sleale si ha quando una società pur di occupare una posizione predominante e privilegiata rispetta all’altra società è disposta a compiere atti illeciti e ad assumere comportamenti contrari alla propria dignità, al buon costume o all’opinione pubblica. Esempio può accadere che un dipendente di una società rubi notizie, informazioni segrete e le offra ad una società concorrente con quella per la quale lavora, pur di guadagnare. Dunque si ha concorrenza sleale tutte le volte in cui si verificano casi di spionaggio industriale, di dipendenti o soci disonesti,  oppure quando vengono diffuse informazioni false che ledono la reputazione della società; quando vengono contraffatti i marchi; quando viene violato lo stesso patto di non concorrenza.

Marchio, opere dell’ingegno e il diritto d’autore nelle società di capitali

Il marchio è un segno distintivo di un’azienda che può essere rappresentato graficamente  e serve ad identificare e a rendere riconoscibili  i prodotti, i beni o i servizi appartenenti ad un’azienda da quelli di un’altra concorrente. Il segno distintivo può assumere diverse forme, può essere un carattere, una figura, un colore. Le opere di ingegno sono tutte quelle opere che appartengono alle invenzioni industriali e che rientrano nella famiglia delle creazioni intellettuali che il nostro ordinamento tutela con il diritto d’autore, il quale impone di non utilizzare o copiare opere, creazioni, di qualsiasi tipo, siano essi, scritti, poesie, romanzi, racconti, sia prototipi e modelli industriali da immettere successivamente sul mercato, che siano di altri, al fine di ottenerne un vantaggio economico. Per approfondimenti consiglio un articolo di Studio Cataldi

Differenze tra società di capitali dalle Società di persone

Le società di capitali si distinguono dalle società di persone per i seguenti elementi:

  • prevalenza del capitale, il quale è richiesto  in fase di costituzione non inferiore al minimo richiesto;
  • il capitale può essere composto da azioni o da quote a seconda della forma societaria;
  • l’elemento personale è meno rilevante;
  • i soci hanno una responsabilità limitata, infatti, rispondono dei debiti sociali nei limiti del capitale conferito;
  • il loro patrimonio personale non potrà mai essere attaccato dai creditori sociali;
  • sono dotate di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta;
  • la società soddisfa i creditori sociali con il patrimonio sociale;
  • esistono gli organi sociali, alcuni prendono decisioni collegialmente;
  • i soci sono distinti dagli amministratori;
  • è possibile costituire una società con un unico socio o azionista;
  • l’amministrazione può essere affidata a persone diverse dai soci ma sempre eletti da questi ultimi;
  • la qualità di socio può essere trasferita;
  • l’iscrizione al registro delle imprese obbligatoria ha efficacia costitutiva, senza non potrebbe nascere la società;
  • il bilancio è obbligatorio redigerlo secondo i principi contabili dell’UE, inoltre va deposito nel registro delle imprese, per renderlo conoscibile ai terzi.

Le società di persone si distinguono dalle società di capitali per i seguenti motivi:

  • prevale l’elemento personale rispetto al capitale;
  • tutti i soci hanno una responsabilità illimitata, infatti rispondono dei debiti contratti dalla società con tutti i beni presenti e futuri;
  • i soci hanno anche la responsabilità solidale, infatti i creditori sociali si potranno rivalere su un singolo socio anche per quanto dovuto dagli altri soci, il cui adempimento libera anche tutti gli altri soci.
  • l’azione di regresso che il socio può esercitare nei confronti degli altri soci per recuperare quanto versato al posto loro;
  • il fallimento della società comporta il fallimento di tutti i soci;
  • in fase di costituzione non è richiesto nessun limite di capitale;
  • non è possibile costituire una società di persone con un unico socio;
  • il bilancio richiede una forma libera e non è previsto alcun deposito;
  • il collegio sindacale non è mai obbligatorio;
  • i soci sono anche amministratori della società;
  • hanno autonomia patrimoniale imperfetta;
  • non hanno personalità giuridica;
  • l’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa, consente solo una semplice forma di pubblicità, la fine di portare a conoscenza dei terzi che esiste la società.
  • L’iscrizione nel registro delle imprese non è obbligatoria, se manca, la società esiste ma è irregolare.

Redditi e tassazione a confronto nelle società di capitali

redditi di capitale

redditi di capitale

I redditi di capitale subiscono le seguenti tasse, quali IRES e Irap che gravano sulla società. I soci nella propria dichiarazione dei redditi dichiarano solo gli utili distribuiti loro dalla società sui quali pagano le imposte in misura ridotta. In caso di verifiche fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate le imposte dirette e indirette vengono contestate direttamente alla società. Se,  gli utili oggetto di verifiche,  sono stati distribuiti ai soci, l’Agenzia delle Entrate invia un accertamento anche ai soci. Diciamo che l’art.44 e art.45 del TUIR elenca le tipologie di redditi di capitali che hanno una composizione diversificata pertanto non si può configurare una disciplina fiscale omogenea da applicare.

Quello che è in comune è la tassazione al lordo e l’applicazione del principio di cassa.  Tassazione la lordo significa che sono tassati al lordo dei costi sostenuti per la produzione, diversamente da quanto accade per i redditi diversi che sono tassati al netto dei costi di produzione e di eventuali perdite. Per quanto riguarda il principio di cassa, i redditi di capitale vengono tassati riportandoli nella propria dichiarazione dei redditi solo con riferimento al periodo di imposta in cui sono incassati.

A differenza dei redditi di impresa che sono tassati secondo il principio id competenza economica, che rivela il momento in cui sono effettuate le operazioni, si riferisce ai costi e ai ricavi d’esercizio di competenza di un determinato periodo, ossia quando sono stati sostenuti o conseguiti, nel caso dei costi, si pensi all’acquisto dei fattori produttivi, oppure quando i beni sono stati venduti e consegnati, a prescindere dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, ossia indipendentemente da quando l’imprenditore incassa i suoi soldi. I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio a prescindere dall’effettiva percezione in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Ciascun socio pagherà l’IRPEF in funzione degli scaglioni di reddito secondo quanto stabilito dall’art. 11 del TUIR.

Quando conviene la società di capitali alla società di persone

In conclusione possiamo dire che la convenienze di una società di capitali piuttosto che una società di persone dipende dalle proprie situazioni soggettive, dalla disponibilità di capitale iniziale, dal grado di fiducia e collaborazione tra i soci, dalla tipologia di attività che si intende avviare, dal territorio di riferimento, dalle ambizioni personali di crescita e di acquisizione di nuova clientela.

Se vuoi saperne di più e hai bisogno del nostro aiuto contattaci e chiedi la nostra consulenza aziendale

Se hai qualche dubbio scrivici  nei commenti e ti risponderemo in tempi brevi

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2 Comments

  1. Gianni ha detto:
    1 Giugno 2019 alle 9:55

    Ho comprato la consulenza per capire che società di capitali aprire e devo dire che sono sbalordito della professionalità del dr. Raffaele.
    ti ricontatto per la costituzione
    a presto

    • Dr. Andrea Raffaele ha detto:
      1 Agosto 2019 alle 10:19

      Grazie Gianni, sempre sul pezzo, ci sentiamo presto.

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