Le norme relative al diritto di voto sulle azioni durante un pegno, un usufrutto o un sequestro sono contemplate all’interno dell’Articolo 2352 del Codice Civile . Appartenente al Libro Quinto del Codice Civile sul tema dell’occupazione, questo articolo costituisce una componente essenziale all’interno del Titolo V relativo alla disciplina delle società. Particolarmente rilevante è la Sezione V in cui viene affrontata la tematica delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi. Per quanto riguarda le situazioni particolari, questa regola assume una rilevanza primaria nell’organizzazione dei diritti degli investitori.
Indice della guida
Azioni in pegno o usufrutto conferisce diritto di voto
Quando le azioni sono costituite in pegno o usufrutto, l’articolo stabilisce chi ha il diritto di voto su di esse. Se non ci sono accordi contrari, sia il creditore pignoratizio che l’usufruttuario hanno diritto di voto. A meno che non si decida altrimenti, coloro che possiedono le azioni originali perderanno il loro potere decisionale in queste condizioni.
I limiti imposti sull’esercizio del diritto di voto sono necessari per evitare abusi e manipolazioni durante le elezioni.
Malgrado il diritto di voto sia dato al creditore pignoratizio o all’usufruttuario, vi è un importante tetto stabilito dall’articolo. Per garantire la tutela del valore economico delle azioni, è fondamentale che il diritto di voto sia utilizzato responsabilmente. La violazione di questo limite non rende nullo il voto, tuttavia richiede all’usufruttuario o al creditore di compensare i potenziali danni patiti dall’azionista.
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Diritti Amministrativi e Loro Esercizio
Come la norma stabilisce, c’è una distinzione tra il diritto di voto e i vari aspetti dei diritti amministrativi, come ad esempio il loro ruolo nel controllo. L’uso del voto è consentito solo all’inquilino temporaneo ed ai finanziatori per terra in garanzia essendo quello normativo riservato anche al proprietario abituale fatta eccezione se convengano con attenzione norme difformanti rivelanti la circostanza. Tuttavia, l’oggetto di discussione giuridica riguarda la possibilità per il socio di impugnare delibere approvate con il voto favorevole dell’usufruttuario o del creditore pignoratizio.
Massime giurisprudenziali
L’Articolo 2352 ha generato diverse problematiche che la giurisprudenza italiana ha dovuto affrontare. A titolo illustrativo si è concordato che al creditore pignorato viene negata la facoltà di fare uso del diritto di recesso, essendo questa prerogativa riservata unicamente allo socio originario. In aggiunta, è ammissibile considerare le quote possedute da un socio che ha garantito i suoi titoli come parte del requisito minimo per l’assemblaggio delle azioniste.
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Casistica Giuridica
L’esame della giurisprudenza ha dimostrato che si sono presentati casi nei quali sia i creditori pignorati che gli usufruttuari degli azionisti hanno deciso di esercitare il proprio potere decisionale nell’ambito dell’assemblea. Si è notato che durante questi momenti critici, si deve prendere spunto dai principi di una gestione aziendale responsabile ed essere mossi dall’interesse generale piuttosto che da interessi personalistici contrastanti con quelli dell’azienda. In aggiunta, è importante sottolineare che la presenza dei soci titolari della maggioranza del capitale sociale senza il diritto di voto a causa dell’impignorabilità delle loro azioni non pregiudica la validità delle decisione prese dall’assemblea.
Conclusioni
Il diritto di voto sulle azioni durante situazioni come pegno, usufrutto o sequestro è attentamente regolamentato dall’Articolo 2352 del Codice Civile italiano. Fondamentali sono le disposizioni che assicurano una corretta gestione delle società per azioni e proteggono gli interessi dei diversi soggetti coinvolt. L’intervento della giurisprudenza italiana ha permesso di affrontare in modo esaustivo alcune tematiche specifiche connesse a questa regola e di garantire una maggiore stabilità dal punto di vista legale nelle operazioni tra le aziende.