
Recesso socio snc
Il recesso di un socio da una società di persone può essere esercitato in base all‘articolo 2285 del Codice Civile, in caso di società in nome collettivo (SNC) o da art. 2289 in caso di società in accomandita semplice (SAS).
Il recesso di un socio SNC può avvenire in due modi: con la liquidazione della quota e con l‘uscita dalla società.
Indice della guida
Liquidazione della quota SNC
Nel caso di una liquidazione della quota, il socio si impegna a cedere la propria quota ad un altro socio, oppure a un terzo, in cambio di un prezzo stabilito tra le parti. La liquidazione della quota può avvenire solo se tutti i soci sono d‘accordo.
Uscita dalla società snc
Nel caso di un‘uscita dalla società, il socio si impegna a rinunciare alla sua quota, senza ricevere alcun compenso o indennizzo. Prima di procedere con il recesso, il socio deve comunicare per iscritto la propria decisione agli altri soci e alla società. La comunicazione deve contenere le date di inizio e di fine del periodo di recesso e la motivazione che ha spinto il socio a prendere la decisione.
Accettazione recesso snc
Una volta che il recesso è stato accettato, il socio deve provvedere a disdire il contratto con il commercialista, se l‘ha sottoscritto, e a procedere con la liquidazione della quota. Se la liquidazione non avviene entro 90 giorni dalla presentazione della comunicazione di recesso, il socio sarà tenuto a pagare una penale.
Infine, una volta che il processo di recesso è stato completato, il socio deve ottenere una valutazione della propria quota da parte di un esperto. La valutazione è necessaria per determinare il corretto prezzo di vendita della quota.
In conclusione
il recesso di un socio da una società di persone è un processo complesso che richiede l‘intervento di molti professionisti. Prima di intraprendere questa strada, è quindi opportuno valutare attentamente tutti i possibili scenari e i loro esiti.
L‘articolo 2285, comma 1 del codice civile stabilisce che un socio è libero di recedere dalla società, a tempo indeterminato, sia per giusta causa che senza giusta causa.
Se il recesso è esercitato per giusta causa non è richiesto alcun preavviso, mentre nel caso di recesso senza giusta causa il preavviso è di 3 mesi. Il socio, in ogni caso, deve comunicare il suo recesso a tutti gli altri soci. La dichiarazione del recesso deve essere iscritta nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla notizia. Di conseguenza, il socio receduto è libero dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte dopo la data del recesso.