Il recesso di un socio da una società di persone può essere esercitato in base all‘articolo 2285 del Codice Civile, in caso di società in nome collettivo (SNC) o da art. 2289 in caso di società in accomandita semplice (SAS).
Indice della guida
Il recesso di un socio SNC può avvenire in due modi: con la liquidazione della quota e con l‘uscita dalla società.
Liquidazione della quota SNC
Nel caso di una liquidazione della quota, il socio si impegna a cedere la propria quota ad un altro socio, oppure a un terzo, in cambio di un prezzo stabilito tra le parti. La liquidazione della quota può avvenire solo se tutti i soci sono d‘accordo.
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Uscita dalla società snc
Nel caso di un‘uscita dalla società, il socio si impegna a rinunciare alla sua quota, senza ricevere alcun compenso o indennizzo. Prima di procedere con il recesso, il socio deve comunicare per iscritto la propria decisione agli altri soci e alla società. La comunicazione deve contenere le date di inizio e di fine del periodo di recesso e la motivazione che ha spinto il socio a prendere la decisione.
Accettazione recesso snc
Una volta che il recesso è stato accettato, il socio deve provvedere a disdire il contratto con il commercialista, se l‘ha sottoscritto, e a procedere con la liquidazione della quota. Se la liquidazione non avviene entro 90 giorni dalla presentazione della comunicazione di recesso, il socio sarà tenuto a pagare una penale.
Infine, una volta che il processo di recesso è stato completato, il socio deve ottenere una valutazione della propria quota da parte di un esperto. La valutazione è necessaria per determinare il corretto prezzo di vendita della quota.
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In conclusione
il recesso di un socio da una società di persone è un processo complesso che richiede l‘intervento di molti professionisti. Prima di intraprendere questa strada, è quindi opportuno valutare attentamente tutti i possibili scenari e i loro esiti.
L‘articolo 2285, comma 1 del codice civile stabilisce che un socio è libero di recedere dalla società, a tempo indeterminato, sia per giusta causa che senza giusta causa.
Se il recesso è esercitato per giusta causa non è richiesto alcun preavviso, mentre nel caso di recesso senza giusta causa il preavviso è di 3 mesi. Il socio, in ogni caso, deve comunicare il suo recesso a tutti gli altri soci. La dichiarazione del recesso deve essere iscritta nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla notizia. Di conseguenza, il socio receduto è libero dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte dopo la data del recesso.