L’apertura del fallimento società a carico di una società determina taluni problemi applicativi, dati dall’applicazione all’imprenditore collettivo di una disciplina votata principalmente all’imprenditore individuale.
Indice della guida
Società con soci illimitatamente responsabili
La sentenza che dichiara il fallimento di una società con soci illimitatamente responsabili produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili (art. 147 l.fall.), pur se non sono essi stessi direttamente insolventi e pur se non sono imprenditori commerciali. Eccezione alle regole ordinarie in tema di presupposti soggettivo ed oggettivo del fallimento.
Art. 147 l.fall. dispone che il fallimento società dei soci illimitatamente responsabili non può essere dichiarato decorso 1 anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati.
La dichiarazione di fallimento società è possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.
Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell’articolo 15 l.fall..
fallimento società in estensione dei soci occulti di società palese su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.
Molto discussa è, invece, la possibilità, in caso di fallimento di una società, di estendere automaticamente il fallimento società ad una cd. “super società” di fatto cui partecipava la società fallita.
Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 18 l.fall., alla corte d’appello a norma dell’articolo 22 l.fall.
La regola della responsabilità illimitata opera in modo unilaterale, nel senso che i soci rispondono dei debiti sociali, ma la società non risponde dei debiti personali.
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I rapporti tra le procedure del fallimento società
Il principio generale è che il fallimento sociale ed i fallimenti dei singoli soci sono e rimangono procedure diverse.
Regole di coordinamento, in forza delle quali il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure; possono essere nominati più comitati dei creditori.
Dal lato dell’attivo fallimentare, il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
Dal lato del passivo fallimentare, è previsto che il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l’intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci.
Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all’integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.
I creditori particolari, invece, partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.
Poiché l’attivo ed il passivo del fallimento sociale e dei fallimenti particolari dei soci sono differenti, vi potranno essere differenti percentuali di soddisfacimento dei creditori nei diversi fallimenti.
Il fallimento delle società di capitali – Gli effetti sulla società
La dichiarazione di fallimento società determina taluni effetti sul funzionamento degli organi sociali.
- non causa la cessazione degli organi sociali.
- competenze degli organi restano limitate e compresse in ragione della nomina degli organi della procedura
- il venir meno dei poteri di disposizione ed amministrazione
- chiusura “satisfattiva” del fallimento società=> la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Le azioni di responsabilità
SpA artt. 2394 bis c.c. «Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali», dispone che «in caso di fallimento società, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento società, al commissario liquidatore e al commissario straordinario».
conferma nell’art. 146 l.fall. «sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:
- le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
- l’azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall’articolo 2476, comma settimo, del codice civile».
Azione sociale di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 c.c., volta al risarcimento dei danni cagionati alla società dall’inadempimento colposo o doloso da parte degli amministratori, componenti organi di controllo, liquidatori e direttori generali ai doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, gli artt. 2394 bis c.c. e 146 l.fall., assolvono non solo alla funzione di identificare il soggetto legittimato, ma anche di delineare il regime autorizzativo necessario per il corretto esercizio dell’azione. In particolare, l’art. 146 l.fall.,
nello stabilire che l’azione è esercitata dal curatore « previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori», sancisce in termini chiari ed inequivocabili l’inapplicabilità della disciplina societaria in punto di necessaria autorizzazione assembleare o di deliberazione del collegio sindacale.
Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci di minoranza ai sensi dell’art. 2393 bis c.c. viene attribuita al curatore nel caso di fallimento della società per azioni.
Azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., volta al risarcimento del danno cagionato ai creditori dall’inosservanza dolosa o colposa da parte degli amministratori, componenti organi di controllo, liquidatori e direttori generali degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e dalla conseguente insufficienza dello stesso al soddisfacimento dei loro crediti, gli artt. 2394 bis c.c. e 146 l.fall. attribuiscono con chiarezza la legittimazione esclusiva al curatore fallimentare, in sostituzione della originaria legittimazione spettante ai singoli creditori.
Il curatore fallimentare non è, invece, legittimato ad esercitare l’azione individuale ex art. 2395 c.c., volta al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori e degli altri componenti degli organi sociali.
SrL
azioni di responsabilità => negli artt. 2476 c.c. e 146 l.fall. L’art. 2476 c.c., rubricato «Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci», al primo comma che «gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società», al terzo comma che «l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio» al settimo comma la responsabilità solidale con gli amministratori dei «soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento
di atti dannosi per la società, i soci o i terzi ». La norma trova poi un riflesso in ambito fallimentare, dove, come già visto, l’art. 146 l.fall. attribuisce al curatore le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori, nonché l’azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata.
SapA
Art. 2454 c.c. e Art. 2394 bis c.c.
Soc. Coop.ve
Art. 2394 bis c.c.
Risarcimento del danno
nesso di causalità tra il comportamento illegittimo di cui taluno è chiamato a rispondere e le conseguenze che ne siano derivate nell’altrui sfera giuridica.
Il criterio del deficit fallimentare è stato così degradato a canone meramente residuale, da utilizzare, quale parametro per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., nel caso in cui risulti impossibile o estremamente difficile per la curatela poter ricostruire gli effetti della mala gestio degli amministratori e sindaci, a causa dell’omessa o irregolare tenuta della contabilità sociale.
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Gli altri effetti
Il fallimento delle società di capitali non determina il fallimento in estensione dei soci.
Il giudice delegato può ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
Nelle SRL il giudice può altresì autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell’articolo 2464, c.c.