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Associazione temporanea d’impresa (Ati)

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Pubblicazione a cura di Dr. Andrea Raffaele del 10 Settembre 2025

Ati: L’unione di due o più imprese finalizzate a uno scopo comune è una forma giuridica molto diffusa e utilizzata anche in Italia. Associazione temporanea d’impresa

Indice della guida

  • Introduzione la creazione delle ATI
  • Definizione e normativa di un ATI
  • Perché crearne un'ATI
  • Tipologie di Associazione Temporanee
  • Costituzione dell'ATI
  • Conclusioni

Introduzione la creazione delle ATI

Nascita di un Associazione temporanea di Impresa
L’unione di due o più imprese finalizzate a uno scopo comune è una forma giuridica molto diffusa e utilizzata anche in Italia. La collaborazione è temporanea ed è prevista per la realizzazione di un progetto preciso come potrebbe essere la partecipazione a un bando pubblico, a una appalto o a un progetto. Prende il nome di associazione temporanea di Impresa o anche ATI.

Definizione e normativa di un ATI

L’Associazione Temporanea di Impresa o anche più comunemente conosciuta come Ati, è un raggruppamento di due o più imprese che avviene in maniera temporaneo finalizzato al raggiungimento di un obbiettivo comune. La sua formazione è stata sancita dal 1977 e regolarizzata in ultimo dall’art 34 del d.lgs n 103/2006 che prevede la realizzazione di un associazione di imprese individuali, società commerciali, cooperative, consorzi tra cooperative e consorzi tra imprese artigiane.

Perché crearne un’ATI

I vantaggi delle associazioni temporanea di impresa
Perché delle società dovrebbero raggrupparsi per il raggiungimento di un fine comune? La risposta è semplice. Per partecipare per esempio a un bando pubblico, in cui sono richieste determinate specializzazioni, non sempre presenti in un unica società. Con l’associzione le singole specializzazioni si sommano tra loro permettendo quindi di raggiungere i requisiti necessarie per l’accesso al bando. Per esempio immaginiamo l’assegnazione per la costruzione di un infrastruttura. Per partecipare si creerà un ATI, con presente all’interno aziende edili, aziende specializzate nella progettazione e tecnologia, aziende per la sicurezza.

Tipologie di Associazione Temporanee

I ruoli all’interno di un associazione di impresa
Le ATI prevedono che un gruppo di imprese che verranno definite mandanti a una società che prende il nome di mandataria o anche capo gruppo la quale avrà il compito di presentare le relative richieste per la partecipazione al banco o al progetto. In base alla tipologia di rapporto che si instaura tra la società capogruppo e le società mandanti l’Ati può essere di tipo, verticale, orizzontale o misto. Le differenze riguardano quindi i ruoli che assumono i mandanti e il mandatario nella realizzazione del progetto.

Costituzione dell’ATI

Come creare un associazione di impresa
La creazione deve avvenire con atto pubblico, quindi innanzi a un notaio, con la presentazione di un atto costitutivo e uno statuto che prevede la creazione di un Associazione Temporanea di Impresa finalizzata alla realizzazione di uno specifico fine. Quindi per poterla creare sarà necessario, in primo luogo stabilire quale delle società dovrà svolgere il ruolo di capo gruppo. Il secondo aspetto fondamentale è quello di identificare l’oggetto che ha determinato la costituzione dell’ATI, quindi ad esempio la partecipazione a un bando pubblico. Le ATI inoltre hanno una costituzione limitatane tempo, dato che si estinguono nel momento in cui termina l’attività per cui è stata necessaria la collaborazione.

Conclusioni

Le ATI sono una forma giuridica che prevede molti vantaggi soprattutto per le piccole e medie imprese.

Prevedono inoltre un costo ridotto nella loro creazione rispetto a quello che potrebbe essere la costituzione di una nuova associazione o un consorzio.

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6 Comments

  1. Simeone Moscelli ha detto:
    8 Agosto 2019 alle 18:29

    Salve dott.Raffaele,

    Mi può dire se una A.T.I. può essere costituita a fronte di un committente privato e se vi può partecipare una società comunitaria (BV olandese)?

    Grazie e cordiali saluti.

    • Dr. Andrea Raffaele ha detto:
      9 Agosto 2019 alle 9:36

      Gentilissimo Dr. Moscelli,
      In linea di massima l’associazione temporanea d’impresa dovrebbe essere considerata per stringere ottimi accordi commerciali con i partner e partecipare a commesse pubbliche, con o senza avvalimento dei requisiti, e private.
      Per quanto riguarda la commessa europea non dovrebbero insorgere dei problemi. Al massimo puoi presentarti come capogruppo di progetto e con la documentazione di avvalimento dei requisiti dei tuoi partner racchiusa in una presentazione o business plan unico di gruppo.
      Se serve un parere tecnico ti consiglio di inviarci una richiesta di contatto.
      un caro saluto

  2. Giuseppe ha detto:
    12 Novembre 2019 alle 17:33

    Per costituire un’ati tra du enti di formazione professionale che costi ci sono?
    Grazie

    • Dr. Andrea Raffaele ha detto:
      14 Novembre 2019 alle 11:15

      Gentilissimo Giuseppe,
      la ringrazio per la sua richiesta di contatto.
      Mi scriva tutto dalla richiesta di contatto o via email (a.raffaele@societaria.it) inviandomi la documentazione a supporto così appena ci vediamo per la consulenza le do direttamente la soluzione più plausibile.
      In attesa di sue notizie, porgo
      Cordiali Saluti
      AR

  3. Francesco Guerrasio ha detto:
    16 Ottobre 2023 alle 12:05

    Salve buongiorno,
    vorrei sapere se è fatto obbligo nella costituzione di un’ATI verticale che la capogruppo debba avere la maggioranza delle quote oppure le quote sono stabilite dai soci a seconda del grado di impegno nell’esecuzione della commessa?
    Grazie e saluti.
    FG

    • Dr. Andrea Raffaele ha detto:
      17 Ottobre 2023 alle 14:06

      Gentilissimo Francesco,
      Nell’ATI verticale, la capogruppo non è obbligata ad avere la maggioranza delle quote. Le quote possono essere stabilite dai soci a seconda del grado di impegno nell’esecuzione della commessa. Tuttavia, visto che non ha personalità giuridica autonoma, le regole relative alla costituzione e alla gestione dell’ATI sono stabilite dal contratto di collaborazione tra le imprese partecipanti e devono essere conformi alle norme del codice civile e alle disposizioni del bando di gara o del contratto di appalto. Inoltre, il contratto di collaborazione deve prevedere le modalità di partecipazione alle decisioni dell’ATI e la ripartizione dei costi e dei ricavi tra le imprese.
      Per quanto riguarda la procedura di gara le singole imprese riunite, in fase di presentazione dell’offerta, sono tenute ad indicare le quote di partecipazione, avendo riguardo che vi sia perfetta corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni, al fine di assicurare che la mandataria sia effettivamente il soggetto più qualificato in rapporto al complesso delle prestazioni oggetto dell’appalto, nonché per consentire alla stazione appaltante di effettuare una valutazione corretta dell’offerta

      Un caro saluto
      Andrea

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