Il Consorzio è una forma associativa con la quale più imprenditori decidono di unirsi per realizzare una finalità in comune. Questa forma associativa presuppone un contratto e si fonda sulla volontà delle parti di voler costituire un consorzio per svolgere determinate attività di impresa. Questa forma contrattuale può essere assunta sia da enti privati che da enti pubblici.
Indice della guida
Disciplina giuridica del consorzio
L’art. 2602 del codice civile dispone che il consorzio è un contratto mediante il quale altri imprenditori stabiliscono un’aggregazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive società.
La modalità volontaria e libera di associarsi viene superata dal disposto dell’art. 2616 c.c. che prevede con provvedimento dell’autorità governativa la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica quando la costituzione degli stessi risponde alle esigenze dell’organizzazione della produzione. Infatti i consorzi costituiti volontariamente possono essere trasformati in obbligatori.
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Forma contrattuale e durata del consorzio
Benché sia previsto da una volontà di tipo associativo il Consorzio deve assumere la forma contrattuale scritta, nella quale devono essere annotati:
- oggetto secondo quanto riportato dagli art.2606 c.c, 2611 c.c. ;
- durata valido per dieci anni, in mancanza di diversa determinazione;
- Sede dell’ufficio eventualmente stabilita;
- obblighi assunti e contributi dovuti dai membri del consorzio;
- Attribuzioni e poteri degli organi del consorzio, in relazione alla rappresentanza nei tribunali., infatti secondo quanto stabilisce l’art. 2608 c.c. la responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio viene regolata seguendo le norme prescritte a proposito del mandato;
- condizioni di ammissione dei nuovi consorziati;
- le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati;
I Consorziati devono consentire controlli o ispezioni agli organi competenti e individuati nel contratto. Il Consorzio, infatti, è sottoposto alla vigilanza dell’autorità governativa, in quanto, qualora l’attività perseguita dal Consorzio non è in conformità con gli scopi per i quali è stata stabilita, l’autorità governativa può sciogliere i corpi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo, oppure può ordinare lo scioglimento del Consorzio stesso.
Tipologie di consorzio
La disciplina sul Consorzio prevede due tipologie di consorzi: un consorzio interno e un consorzio con attività esterna. Le modalità, le funzioni, le competenze, sono diverse in entrambi i Consorzi. Vediamo insieme, nel dettaglio cosa prevedono.
Consorzio interno
è il tipico Consorzio costituito in forma volontaria e nasce da un’aggregazione di più imprenditori con un fine comune, che dettano regole interne e che gli stessi consorziati vigilano affinché siano rispettate da tutti. La struttura organizzativa di ogni consorzio si fonda, sulla presenza dell’assemblea, ossia un organo con funzioni deliberative composto da tutti i consorziati e da un organo direttivo con funzioni esecutive e gestorie. Per le variazioni nel contratto è richiesto il consenso di tutti i consorziati, mentre per le delibere di attuazione dell’oggetto del consorzio è sufficiente la maggioranza.
Consorzio con attività esterna e estratto di contratto
L’estratto del contratto del consorzio deve contenere tutti gli elementi che consentono l’identificazione del Consorzio, in dettaglio:
- Il nome, oggetto e sede del Consorzio;
- Il cognome e il nome dei membri del consorzio;
- La durata del consorzio;
- Le persone a cui sono assegnati la presidenza, la direzione e la rappresentanza del Consorzio, nonché le rispettive attribuzioni;
- Il modo in cui è formato il fondo del consorzio e le regole relative alla liquidazione.
Consorzio anticoncorrenziale
Il Consorzio anticoncorrenziale viene istituito con la finalità di disciplinare e limitare la reciproca concorrenza sul mercato tra imprenditori che operano nello stesso ramo di attività.
Consorzio di coordinamento
Il Consorzio di coordinamento è una forma di cooperazione reciproca in cui le aziende mirano a ridurre i costi di gestione delle singole imprese consorziate. In genere sono le PMI che ricorrono a tale tipologia di Consorzio al fine di essere più competitive sul mercato attraverso la riduzione delle spese generali.
Fondo Consortile nei consorzi con attività esterna
Così come dispone l’art. 2614 c.c.nei consorzi con attività esterna è previsto un fondo consortile, ossia patrimoniale, in quanto è costituito dai contributi dai membri del consorzio e dai beni acquistati con questi contributi. Questo fondo è un patrimonio distinto e indipendente rispetto alle attività dei singoli membri del consorzio.
La sua finalità è quella di consentire che i creditori del consorzio siano soddisfatti. A tale proposito vi sono disposizioni normative divergenti, infatti alcune stabiliscono che finché dura il Consorzio come previsto dall’art.2270 c.c in merito al creditore particolare del socio, il patrimonio è aggredibile dai creditori del consorzio. Altre, come la normativa stabilita nell’ art. 2305 c.c prevedono che il creditore particolare del socio , finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. L’art. 2614 in merito al fondo consortile stabilisce che per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo stesso.
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Cause di scioglimento del consorzio
Il consorzio può essere sciolto per diversi motivi che elenco di seguito. Come sappiamo se non è stabilito diversamente nel contratto, il Consorzio ha una durata pari a dieci anni. Dunque si scioglie per decorrenza del tempo previsto per la sua durata;
Inoltre si scioglie perché l’oggetto per il quale è stato costituito è stato raggiunto o perché è stato impossibile raggiungerlo.
Allo stesso modo si scioglie perché i consorziati esprimono la volontà unanime di volerlo sciogliere;
Altresì, viene sciolto per deliberazione dei consorziati qualora sussista una giusta causa, così come prevede l’art. 2606 c.c. e infine per provvedimento dell’autorità governativa nei casi ammessi dalla legge o per altre cause previste nel contratto.
In conclusione possiamo affermare con certezza che la società consortile è una delle forma preferite dagli imprenditori in quanto hanno la libertà di scegliere clausole statutarie e specifiche pattuizioni al fine di adattare la struttura societaria alla finalità consortile perseguita. Infatti le società consortili sono vere e proprie società totalmente assorbite alla disciplina del tipo societario scelto. La tipologia di Consorzio che bisogna scegliere dipende dal fine che si vuole raggiungere.
Infine sussiste una dualismo in tema di responsabilità verso i terzi, in quanto l’art. 2615 c.c. prevede che se le obbligazioni nei confronti dei terzi sono assunte dai rappresentanti in nome del Consorzio, per le obbligazione risponde il consorzio e i terzi creditori possono far valere i loro diritti solo sul fondo consortile. Questo rappresenta un rischio, in quanto non è prevista alcuna forma di controllo sulla consistenza del patrimonio consortile, sulla esposizione veritiera della situazione patrimoniale annuale redatta dagli amministratori e sulla finalità del vincolo di destinazione del patrimonio consortile. Gli amministratori potrebbero andare incontro a sanzioni penali.
A differenza degli obblighi assunti dagli organi consortili per conto dei singoli membri del consorzio, sia il consorzio che il fondo consorziale sono corresponsabili, in modo che terzi ricevano una maggiore protezione. Inoltre, in caso di insolvenza del consorzio, il debito dell’insolvente è diviso tra tutti gli altri membri del consorzio in proporzione alle loro azioni.
Per queste obbligazioni il fondo consortile ha funzione di garanzia.
Per eventuali approfondimenti suggerisco di leggere i seguenti articoli
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2 Comments
siamo in procinto di rinnovare i contratti del nostro consorzio. notiamo con piacere tanta competenza. ti contatteremo per ulteriori informazioni
Saluti
Ciao,
Grazie mille per il tuo feedback sui tipi di consorzio.
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