Costituzione consorzio: Il consorzio è una società capace di aggregare tante imprese per la persecuzione di uno scopo comune. Breve guida
Indice della guida
Costituzione consorzio – L’idea di una forma di aggregazione rappresenta oggi una grande sfida che tutte le imprese dovrebbero prendere in considerazione per approdare a nuovi mercati e cogliere le opportunità che questi possono offrire, ideare e sviluppare soluzioni innovative nella produzione, mettere a disposizione servizi performanti e far conoscere all’estero i prodotti di eccellenza, anche tramite nuovi strumenti di comunicazione e di vendita.
In questo senso uno strumento utile atto a raggiungere tali finalità. Può essere rappresentata dalla costituzione di un consorzio, che le fonti di diritto individuano come un istituto giuridico che disciplina un’unione volontaria tra imprese, che organizza e coordina i progetti comuni per l’esecuzione di particolari attività di impresa.
Siamo difronte quindi ad un contratto al quale gli imprenditori, faranno riferimento per organizzare i loro processi produttivi, come ad esempio creare servizi abbassando i costi o distribuire merci in modo più efficiente e veloce.
Il codice civile detta una disciplina comune per tutti i consorzi (artt. 2603/2611 c.c.) e una dedicata ai soli consorzi con attività esterna per effetto dei rapporti che questi intrattengono con i terzi (artt. 2612/2615 ter c.c.)
Atto notarile per costituzione consorzio
Il contratto di consorzio, ai sensi dell’articolo 2603, deve essere effettuato per iscritto sotto pena di nullità e, deve indicare: l’oggetto e la durata del consorzio, la sede dell’ufficio eventualmente costituito, gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati, le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio, le condizioni di ammissione dei nuovi consorziati, i casi di recesso e di esclusione e le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.
Quando l’organizzazione consortile ha una funzione solo interna non sono richiesti particolari obblighi in fase di costituzione; diversamente, nel caso si stia costituendo un consorzio con attività esterna tra imprenditori, entro il termine di trenta giorni occorre depositare l’atto presso il Registro delle Imprese.
Al Registro delle Imprese vengono iscritti solamente i consorzi con attività esterna; tali sono quei consorzi nel cui contratto costitutivo è contemplato un ufficio predisposto a svolgere una attività con i terzi. A tal riguardo il Legislatore con l’art. 11- bis del D.L. collegato alla Legge di Bilancio 2018 (D.L. n. 148/2017) aveva apportato delle rilevanti novità in relazione alla firma digitale ed ha successivamente abrogato la disposizione.
Si ritiene pertanto necessario formalizzare l’atto costitutivo con la presenza del notaio infatti, in molti casi il registro delle imprese competente non accetta l’iscrizione di un consorzio se non costituito per atto pubblico.
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Fiscalità dei consorzi tra imprese e costituzione
Fermo restando gli obblighi fiscali a cui un consorzio deve adempiere per poter esercitare la propria attività commerciale, ai sensi dell’art. 7 della legge 240/81 gli eventuali utili conseguiti dai consorzi e delle società consortili costituiti tra le imprese, se reinvestiti entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti, non sono soggetti ad imposizione.
A tal riguardo, gli utili vengono trascritti in bilancio in un fondo del passivo, comunque vincolato alla realizzazione di investimenti o di iniziative inerenti lo scopo del consorzio.
In tema di agevolazioni è doveroso evidenziare che i corrispettivi percepiti dal consorzio a seguito di un attività svolta dallo stesso nei confronti di terzi, ma effettuata per conto di uno o più consorziati non concorre a formare il reddito imponibile del consorzio stesso, ma confluirà invece nel reddito imponibile del singolo consorziato (Circ. Min. 9/888 del 30/5/1986).
Regime Iva del riaddebito dei costi sostenuti dal consorzio nella costituzione
Qualora il consorzio non riceve e neanche esegue direttamente le prestazioni di servizi, ma comunque le ripartisce pro-quota fra i consorziati, in quella occasione ogni singola impresa consorziata fatturerà con Iva al consorzio la propria attività effettuata e, successivamente il consorzio emetterà nei confronti del cliente una fattura riepilogativa comprensiva di Iva, addebitandogli quindi il totale delle attività effettuate dai singoli associati.
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Versarmento IVA consorzio
Nel momento in cui i consorzi effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi, nell’esercizio di attività commerciali, sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto.
E’ da precisare comunque che alcune operazioni sono considerate non commerciali, come ad esempio, ai sensi dell’art. 4, comma 5 DPR 633/72, non sono considerate mutualistiche le prestazioni effettuate alle imprese consorziate, da parte di consorzi, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l’applicazione di marchi di qualità.
Inoltre non sono commerciali, anche alcuni precisi tipi di attività di cui all’art. 1 comma 1 bis DL 125/89 (attività svolte da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario). Stante ciò le operazioni effettuate dal consorzio che opera solo nei confronti dei consorziati, si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali, e quindi assoggettate ad Iva solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai consorziati effettuate a fronte di pagamento di corrispettivi specifici.
Chi può partecipare alla costituzione consorzio
Possozo partecipare al consorzio unicamente gli imprenditori, individuati sia come persone fisiche che persone giuridiche. Ogni impresa partecipante al consorzio mantiene la propria identità, ma alcune fasi del ciclo produttivo che va dall’acquisto delle materie prime alla realizzazione del prodotto finito, sono disciplinate dalle regole del consorzio.
Costituzione consorzio: Scopi consortili
Consorzi interni e consorzi con attività esterna
In conclusione, possiamo sintetizzare che le Società consortili sono società caratterizzate dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo scopi consortili e si distinguono in consorzi con sola attività interna, che limitano la propria attività alla disciplina dei rapporti interni tra i consorziati, in esecuzione degli obblighi assunti e, i consorzi con attività anche esterna che invece, svolgono attività anche con soggetti terzi quindi, estranei al consorzio.
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