Società in accomandita semplice – Come costituirla, le categorie soci, il fallimento e scioglimento, regime fiscale, costi, i vantaggi e svantaggi sas
Indice della guida
La società in accomandita semplice, abbreviato in Sas è definita e disciplinata dagli articoli che vanno dal 2313 al 2324 del codice civile, Titolo Quinto “Delle società”, Libro Quinto dedicato al Lavoro.
Nel dettaglio la Società in accomandita semplice è una società, costituita da persone che esercitano attività commerciale, che si contraddistingue per la presenza di due diverse categorie di soci, il socio accomandatario e quello accomandante.
Il nome della società, la sua ragione sociale, deve portare il nome di almeno uno dei soci accomandatari seguito dall’abbreviazione s.a.s. e risponde alle stesse norme che si applicano alle società in accomandita semplice in nome collettivo, come recita l’articolo 2315.
Costituzione società in accomandita semplice
La costituzione di una società in accomandita semplice avviene tramite stipula di un contratto sociale, un atto pubblico notarile o una scrittura privata purché autenticata da un notaio, e diventa in essere quando questo viene depositato all’ufficio del Registro delle Imprese. In tale contratto si devono menzionare tutti i soci di entrambe le categorie.
Tale iscrizione non dà alla società la personalità giuridica, a differenza di quanto avviene invece per le società in accomandita per azioni.
Fin quando la società non è ancora iscritta al suddetto Registro, per i rapporti tra parti terze e società in accomandita semplice stessa si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 2297.
Categorie soci società in accomandita semplice
Come detto in precedenza, secondo il Codice Civile, la s.a.s. è caratterizzata da soci accomandatari e soci accomandanti. Soltanto ai primi può essere affidata l’amministrazione dei soci società in accomandita semplice e in quanto amministratori, gli accomandatari rispondono per le azioni della società illimitatamente con il loro patrimonio.
Il socio accomandato partecipa invece soltanto per la quota che ha conferito in fase di costituzione, non contribuisce all’amministrazione della società in accomandita semplice, nè ha responsabilità nei confronti della stessa, se contravviene a queste regole e tratta o conclude affari per conto della società, ne diventa immediatamente responsabile, dovrà risponderne in modo illimitato e secondo l’articolo 2286 potrà anche essere escluso dalla società.
Se presente però nell’atto costitutivo i soci accomandati hanno la facoltà di svolgere funzioni di sorveglianza o ispezione, inoltre se il nome di un socio accomandato compare nella ragione sociale divengono anche loro illimitatamente responsabili.
Fallimento e scioglimento società in accomandita semplice
Lo scioglimento Sas avviene per tutte le cause che determinano lo scioglimento delle società di persone che sono volontà di tutti i soci, mancanza della pluralità dei soci, ottenimento dell’oggetto sociale, fine del termine e anche per tutte le cause previste dal contratto sociale.
A queste motivazioni, si aggiungono quelle che fanno capo solo a questo tipo particolare di società in accomandita semplice e sono la mancanza di tutti i soci accomandatari o di tutti i soci accomandati. In questi casi si hanno 6 mesi di tempo per provvedere alla sostituzione dei soci, scaduti i quali si procede appunto allo scioglimento della società s.a.s.
Il fallimento di una società in accomandita semplice corrisponde al fallimento personale di uno o più soci accomandatari.
In caso di scioglimento o fallimento di una s.a.s. si passa successivamente alla liquidazione, questa rimane limitata per i soci accomandati, se infatti un creditore rimane insoddisfatto dalla liquidazione ricevuta, potrà avvalersi nei confronti di un socio accomandato soltanto per la quota di liquidazione che essi stessi hanno ricevuto.
Terminata la fase di liquidazione, i soggetti liquidatori provvedono alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Regime fiscale società in accomandita semplice
Il regime fiscale Sas può essere gestito attraverso una contabilità
ordinaria o semplificata.
In quella ordinaria è necessario redigere un libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie e libri sociali. Quella semplificata si redige soltanto il registro di entrate e uscite e il registro dell’Iva.
Infine il reddito prodotto dalla società sas è tassato direttamente in capo ai soci, ciò significa che nella base imponibile Irpef di ogni socio si aggiunge quello che è il suo guadagno ottenuto dalla società sas.
Costi società sas
I costi per la costituzione e la gestione di una società in accomandita semplice sono i costi notarili, che comprendono anche i bolli e le tasse di registro, quelli per la consulenza di un commercialista che seguirà la contabilità della società nella fase successiva alla costituzione e le spese bancarie per l’apetura e gestione del conto corrente intestato alla società sas.
Vantaggi e svantaggi società in accomandita semplice
La costituzione Sas ha sia aspetti positivi che negativi, senza fare passi frettolosi, valutali con attenzione per verificare che effettivamente tra i vantaggi e svantaggi della società in accomandita semplice sia la soluzione adatta a te.
Vantaggi sas
- intraprendere un’attività, altrimenti preclusa su iniziativa personale, con altre persone condividendo con loro gli impegni e soprattutto i costi.
- per i soci accomandati la possibilità di investire nella società s.a.s. senza assumere i rischi che derivano dal suo esercizio.
- non è richiesto un capitale sociale minimo.
- l’amministrazione è affidata soltanto ai soci accomandatari.
Svantaggi sas
- scelte e processi decisionali più lenti e complessi, perché da condividere con tutti i soci.
- società in accomandita semplice e soci accomandatari soggetti a fallimento.
- tassazione elevata per i soci in caso di utili estremamente alti.
4 Comments
L’articolo giusto sulle società sas
grande Andrea
Grazie mille Richard, continua a seguirci e speriamo di poterti aiutare di nuovo sulle società sas!
Buongiorno, sono titolare di una sas a contabilità semplificata. Avrei intenzione di chiudere il conto corrente personale (dove ci verso i soldi dal conto della società per utilizzarli come voglio) ed utilizzare il conto corrente della società anche per le spese personali. e possibile o c’è qualche divieto.
Ripeto trattasi di sas a contabilità semplificata ed io sono il socio accomandatario e mia moglie ed i miei figli sono gli accomandanti con quote minoritarie.
Salve, di norma i conti intestati alle società nascono e muoiono con le società.
Se ha pagato tutti i debiti e fornitori può procedere cautelativamente alla chiusura dell’azienda e fare la divisione degli utili che, a quel punto, potranno essere accreditati sul suo conto corrente.
Infatti ogni socio ha diritto di riscuotere il proprio credito in maniera direttamente proporzionale alle quote di partecipazione possedute al momento della costituzione della società, indipendentemente che sia un socio accomandatario o un socio accomandante
Saluti