Leggi il vademecum sulle Snc – società in nome collettivo, così da poter capire tutto sul suo funzionamento. ecco una mini guida riguardande l’snc
Indice della guida
La società in nome collettivo, snc, è quel tipo di società in cui più persone decidono di associarsi per esercitare un’attività commerciale in comune. Queste persone assumono la qualifica di soci, che rispondono tutti allo stesso grado e nelle stesse proporzioni dei debiti contratti dalla società nei confronti di terzi; dunque sono responsabili tutti in maniera solidale e illimitata con il proprio patrimonio personale, solo dopo che il patrimonio sociale si è dimostrato insufficiente a soddisfare i creditori sociali. Ecco spiegato il motivo per il quale è una tipologia di società di persone in cui prevale l’elemento soggettivo rispetto al capitale sociale.
Funzionamento della snc
Il codice civile dedica ben 22 articoli alla società in nome collettivo, s.n.c., dagli artt. 2291-2312 che disciplinano la nascita, costituzione della s.n.c. ai successivi che stabiliscono le regole, le norme applicabili in merito alla pubblicazione, alla mancata registrazione, al divieto di concorrenza, alle modifiche dell’atto costitutivo, ai limiti nella distribuzione degli utili, alla responsabilità dei soci, ai diritti del creditore particolare del socio, alla riduzione del capitale, per continuare con la proroga della società, lo scioglimento, la nomina dei liquidatori, il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto per giungere alla cancellazione della stessa.
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Differenza tra società semplice e snc
Nella società semplice, a differenza di quanto avviene nella società in nome collettivo, snc, i creditori sociali potranno far valere le loro pretese direttamente attaccando il patrimonio dei singoli soci, la conseguenza di tale possibilità è che la preventiva escussione de patrimonio sociale si pone come deroga alla regola prevista e imposta dall’art. 2304 c.c. che tutela il patrimonio personale dei soci.
A differenza della società semplice l’art. 2305 c.c. dispone che il creditore particolare del socio finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
Se da un lato nelle società in nome collettivo, s.n.c. i creditori possono escutere uno qualsiasi dei soci, nei rapporti interni gli associati possono disporre diversamente; infatti accade che qualora un socio sia obbligato dai creditori a pagare una somma di denaro che supera quella stabilita dal patto sociale interno, il creditore avrà diritto di regresso nei confronti degli altri associati per ricevere il rimborso della differenza.
Inoltre il socio nuovo che subentra è responsabile solidalmente e illimitatamente anche delle obbligazioni sociali sorte prima del suo arrivo nella s.n.c. come prevede l’art. 2269 c.c.
Mentre nella società semplice il creditore particolare del socio può chiedere in ogni momento la liquidazione della quota del suo debito, qualora gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare il suo credito come prevede l’art. 2270 c.c. nelle s.n.c. il creditore non può in ogni momento chiedere che il socio debitore liquidi la sua quota per soddisfare il suo credito, infatti al creditore è vietato finché dura la società, come dispone l’art. 2305 c.c.
Come costituire SNC
La società in nome collettivo, snc, viene ad esistenza con la stipula dell’atto costitutivo redatto per iscritto o con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, in questo caso le firme dei contraenti devono essere autenticate da un notaio. Gli elementi indispensabili che non devono mancare nell’atto costitutivo sono i seguenti:
- Generalità dei soci, oggetto sociale, sede legale e sedi secondarie della società;
- Ragione sociale;
- Prestazioni dei soci d’opera;
- Associati che amministrano e rappresentano la società;
- Conferimenti dei soci, il valore attribuito a ciascuno e le modalità di valutazione;
- Ripartizione degli utili, la quota di ciascuno negli utili e nelle perdite;
- Durata della società, qualora non è espresso un termine di durata, si presume a tempo indeterminato.
Affinché la s.n.c. sia considerata regolare è necessario che il contratto sia redatto per iscritto nelle forme summenzionate in quanto solo in questo modo può essere iscritta nel registro delle imprese nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.
La pubblicità, nelle società di persone, ha una funzione dichiarativa ciò significa che se l’atto costitutivo non viene registrato nel registro delle imprese, il contratto che le parti, ossia i soci, hanno stipulato per dar vita alla snc, è valido ma irregolare.
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L’ Amministrazione societaria snc
L’amministrazione societaria viene affidata a tutti i soci illimitatamente e solidalmente responsabili, in mancanza di patto contrario.
I soci tenuti ad osservare una serie di obblighi, nel dettaglio vediamo quali sono:
- Hanno l’obbligo di richiedere che le modificazioni dell’atto costitutivo siano iscritte nel registro delle imprese secondo quanto dispone l’art. 2300 c.c.
- Hanno l’obbligo di tenere i libri e le scritture contabili secondo quanto dispone l’art. 2214 c.c.
- Sono tenuti ad indicare nella corrispondenza della società, la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta e il numero di iscrizione, ai sensi dell’art. 2250 c.c..
Scioglimento, liquidazione e cancellazione snc
La società in nome collettivo, snc, può sciogliersi qualora si verifichino le cause indicate nell’art. 2272 c. c. relative alla società semplice, per decorso del termine, per il conseguimento dell’oggetto sociale o per impossibilità a conseguirlo; per la volontà di tutti i soci, quando viene a mancare la pluralità dei soci e nel termine di sei mesi non si ricostituisce. Inoltre si può sciogliere per disposizione dell’autorità governativa o per dichiarazione di fallimento.
I liquidatori dovranno redigere un bilancio finale di liquidazione, che rappresenta il rendiconto della gestione dei liquidatori in cui sono indicate le entrate, le uscite e la situazione patrimoniale finale, deve essere sottoscritto dai liquidatori; nonché un piano di riparto, un prospetto dal quale si stabiliscono in che modo verranno divise tra i soci i residui della liquidazione e le modalità di soddisfazione dei creditori. Entrambi questi due documenti devono essere approvati dai soci entro due mesi da quando hanno ricevuto la comunicazione, mediante raccomandata. Quando il bilancio è approvato i liquidatori sono liberati di fronte ai soci e devono chiedere solo la cancellazione della s.n.c. dal registro delle imprese.
Dalla cancellazione della società s.n.c., se i soci non sono soddisfatti possono far valere i diritti nei confronti dei soci che sono personalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sciali insoddisfatte; nonché nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da dolo o colpa loro.
Capitale minimo Snc
A differenza delle società di capitali, in cui la norma impone che il capitale sociale non può essere al di sotto di un minimo legale, nella società in nome collettivo non è previsto una soglia minima da rispettare per la sua costituzione; di conseguenza ciascun socio può apportare una quota libera di denaro. Il codice civile in materia di capitale, prevede solo il caso di riduzione di capitale ai sensi dell’art. 2306 c.c.
Snc Costi
I costi per costituire una s.n.c. si compongono di una parte fissa e di una parte variabile, vediamo insieme queste due componenti:
La parte fissa si compone di costi imposti come l’Imposta di bollo che ammonta a circa 156,00 euro, l’Imposta di Registro pari a 200,00 euro e la Camera di Commercio pari a 290,00 euro.
La parte variabile si compone della consulenza notarile e della consulenza del dottore commercialista che possono variare a secondo dell’onorario di ciascuno e del luogo in cui operano.
In caso di scioglimento della società in nome collettivo sono previsti gli stessi costi per gli stessi importi, tranne che per la Camera di Commercio il cui costo si riduce a 90,00 euro.
Vantaggi e Svantaggi Snc
Uno dei vantaggi che induce a preferire questa forma giuridica piuttosto che un’altra è la caratteristica della pluralità dei soci che consente di prendere decisioni condivise, infatti tutti i soci sono in modo automatico anche amministratori della società. Se da un lato l’elemento soggettivo può essere conveniente, dall’altro lato presenta uno svantaggio, occorre fare attenzione, in quanto nel caso di divergenze di opinioni tra i soci, potrebbero originarsi disaccordi con serie conseguenze sulla società e sugli altri soci.
I soci lavorano anche all’interno della società e sono tenuti a versare i contributi all’ Inps in qualità di soci lavoratori.
La s.n.c. offre la possibilità di costituire una società anche qualora i soci non dispongano di un capitale sociale minimo snc, infatti a favore di questa forma giuridica sembrano orientarsi anche le norme perchè non impongono un minimo di capitale per iniziare.
Inoltre le spese di costituzione e di gestione sono veramente ridotte, il regime contabile è semplificato, il reddito viene attribuito ai soci in virtù della loro quota di partecipazione, gli organi sociali non sono richiesti e il rendiconto non viene redatto seguendo particolari regole. Lo svantaggio è che i soci, in caso di fallimento della s.n.c., devono sanare i debiti che l’azienda ha contratto con i terzi con il loro patrimonio personale. Da ciò si evince che la s.n.c. è soggetta anche alle procedure concorsuali.
Un altro svantaggio è rappresentato dalla responsabilità solidale e illimitata dei soci, i quali rispondono dei debiti aziendali anche con il loro patrimonio personale, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali in cui il patrimonio sociale è ben distinto dai beni personali e delle pretese creditorie risponde solo la società con il suo patrimonio, infatti si dice che questa tipologia di società è dotata di autonomia patrimoniale perfetta.
In quali casi costituire la snc?
In conclusione possiamo dire che se hai intenzione di costituire una s.n.c. è opportuno ricorrere a questa forma societaria, nel caso in cui tu voglia intraprendere un’attività commerciale, ossia una impresa che si occupa sia della produzione dei beni o dei servizi, sia dello scambio degli stessi beni sul mercato, perché come hai visto i costi di costituzione ma anche di scioglimento sono veramente ridotti.
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Se invece hai dubbi sui vantaggi o sugli svantaggi della s.n.c. puoi scriverci nei commenti e insieme approfondiremo le valutazioni o chiedici una consulenza aziendale