interessi moratori
Interessi moratori – In questo articolo esploriamo la loro definizione, come si calcolano e la formula che ne permette la stesura
In questo articolo approfondiremo un argomento che interesserà sicuramente molti di coloro che abbiano in corso un prestito o un mutuo oppure che siano intenzionati a chiederne uno: gli interessi moratori. Gli interessi moratori, o di mora, sono somme dovute in caso di tardivo pagamento di rate di prestiti o mutui. La legge consente al creditore di addebitare tali somme a titolo di interesse e, ad oggi, si fa fede a quanto specificato dalla legge 91 del 2015.
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Per definizione, gli interessi di mora vengono incassati dal creditore a titolo di risarcimento per il danno avuto dal mancato incasso per tempo delle somme che gli spettano.
Quando si ha a che fare con la restituzione di un capitale, ci si imbatterà in interessi legali e, in caso di tardivo pagamento, in interessi di mora. Ecco quindi che la differenza tra legali e moratori è che i primi sono dovuti per ripagare il creditore delle somme di cui si è privato per concedere il prestito, diversamente dagli interessi di mora che ripagano un ritardo.
Calcolo degli interessi legali |
Va specificato che vi sono due tipologie di interessi che non sono cumulabili e sono definiti interessi “corrispettivi” e “moratori”. Stando a quanto sancito dal Tribunale di Roma con la sentenza numero 12674 del 2018, gli interessi di mora non possono essere calcolati utilizzando a montante anche gli interessi corrispettivi.
Gli interessi moratori, infatti, devono risarcire (non remunerare) il danno subito dal creditore che non ha incassato per tempo quota parte del credito vantato nei confronti del debitore. Non vanno, quindi, a risarcire un eventuale danno per la quota di interessi legali maturati dalla concessione del prestito.
Il calcolo degli interessi di mora è relativamente semplice, vi sono molti applicativi online che permettono di effettuare un calcolo ma è importante conoscere alcuni dati. È infatti necessario comprendere che questo calcolo viene effettuato sempre secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, ovvero il decreto legislativo numero 231 del 2002, poi modificato dal decreto legislativo numero 192 del 2012. È importante conoscere il periodo di riferimento dell’accensione del debito per poter conoscere il tasso relativo stabilito dalla BCE, la Banca Centrale Europea, e la maggiorazione stabilita dalla legge.
Calcolo degli interessi di mora |
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Ovviamente è possibile anche provare a calcolare gli interessi autonomamente tramite la formula:
dove im sono gli interessi di mora, D è il totale dell’importo dovuto, S è il tasso di mora ed N è il numero di giorni per la maturazione degli interessi. Il denominatore resta 365 anche in caso di anni bisestili.
Attraverso questo foglio di calcolo interessi moratori excel potrai effettuare il calcolo degli interessi di mora cumulati su un debito in base ai giorni intercorsi dalla scadenza pattuita.
Come anticipato, l’interesse di mora è la sommatoria del tasso definito dalla Banca Centrale Europea con la maggiorazione che andrà a determinare il tasso soglia invalicabile, cioè oltre il quale si avrebbe un caso di usura.
Nelle transazioni commerciali distinguiamo gli interessi legali di mora, quelli stabiliti dalla legge, e quelli concordati tra le imprese in fase contrattuale, cioè prima del manifestarsi del tardivo pagamento. Questa distinzione è importante anche per valutare eventuali casi di usura.
Gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza pattuita per il pagamento. Questo in attuazione della direttiva europea numero 35 del 2000 che trova applicazione nel decreto legislativo 231 del 2002 e successive modificazioni.
È anche importante sapere che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta numero 74 del 2019, precisa che non vi è il presupposto impositivo per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ad importi a titolo di indennizzo come nel caso degli interessi di mora.
Uno dei quesiti che ricorrono più spesso riguarda i casi in cui una società debitrice sia in liquidazione. È importante sapere che anche in caso di fallimento, il creditore ha il diritto di pretendere il pagamento degli interessi di mora maturati sul credito vantato.
Non solo, con il decreto legislativo numero 192 del 2012 si sancisce la possibilità, anche per i professionisti, di esigere gli interessi di mora per le prestazioni professionali fatturate e non pagate per tempo dal committente. In questo modo anche il professionista acquisisce delle tutele legali simili alle società.
Va specificato, inoltre, che gli interessi moratori sono applicabili anche a seguito di un decreto ingiuntivo. Infatti la domanda giudiziale è un credito di somme di cui il titolare viene privato ed è giusto che ottenga un indennizzo per il danno subito.
Un altro tema ampiamente dibattuto è il tasso soglia ed il suo eventuale superamento. Infatti, se il contratto di prestito include interessi di mora che risultano superare, direttamente o indirettamente tramite meccanismi esterni al tasso stesso, il tasso soglia, si è davanti ad un caso di usura. Pertanto il patto risulta nullo ed il debitore dovrà restituire soltanto la quota capitale mentre gli interessi non saranno dovuti.
È possibile consultare una tabella degli interessi moratori divisa in periodi a seconda del tasso BCE e del tasso di maggiorazione.
TABELLA dei TASSI DI MORA ex d.lgs. 231/2002 | ||||
Dal | Al | Tasso B.C.E. |
Maggiora zione |
Totale |
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01/07/2002 | 31/12/2002 | 3,35% | 7,00% | 10,35% |
01/01/2003 | 30/06/2003 | 2,85% | 7,00% | 9,85% |
01/07/2003 | 31/12/2003 | 2,10% | 7,00% | 9,10% |
01/01/2004 | 30/06/2004 | 2,02% | 7,00% | 9,02% |
01/07/2004 | 31/12/2004 | 2,01% | 7,00% | 9,01% |
01/01/2005 | 30/06/2005 | 2,09% | 7,00% | 9,09% |
01/07/2005 | 31/12/2005 | 2,05% | 7,00% | 9,05% |
01/01/2006 | 30/06/2006 | 2,25% | 7,00% | 9,25% |
01/07/2006 | 31/12/2006 | 2,83% | 7,00% | 9,83% |
01/01/2007 | 30/06/2007 | 3,58% | 7,00% | 10,58% |
01/07/2007 | 31/12/2007 | 4,07% | 7,00% | 11,07% |
01/01/2008 | 30/06/2008 | 4,20% | 7,00% | 11,20% |
01/07/2008 | 31/12/2008 | 4,10% | 7,00% | 11,10% |
01/01/2009 | 30/06/2009 | 2,50% | 7,00% | 9,50% |
01/07/2009 | 31/12/2009 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2010 | 30/06/2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2010 | 31/12/2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2011 | 30/06/2011 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2011 | 31/12/2011 | 1,25% | 7,00% | 8,25% |
01/01/2012 | 30/06/2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2012 | 31/12/2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2013 | 30/06/2013 | 0,75% | 8,00% | 8,75% |
01/07/2013 | 31/12/2013 | 0,50% | 8,00% | 8,50% |
01/01/2014 | 30/06/2014 | 0,25% | 8,00% | 8,25% |
01/07/2014 | 31/12/2014 | 0,15% | 8,00% | 8,15% |
01/01/2015 | 30/06/2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
01/07/2015 | 31/12/2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
01/01/2016 | 30/06/2016 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
01/07/2016 | 31/12/2016 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/01/2017 | 30/06/2017 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/07/2017 | 31/12/2017 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/01/2018 | 30/06/2018 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/07/2018 | 31/12/2018 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/01/2019 | 30/06/2019 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/07/2019 | 31/12/2019 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
Come puoi notare, è necessaria una attenta valutazione della forma contrattuale in materia di prestiti e mutui. Per essere sicuro di aver effettuato la scelta giusta o se intendi conoscere meglio e farti consigliare per le tue future decisioni, scegli la nostra consulenza. La nostra professionalità saprà darti gli strumenti idonei a compiere la scelta migliore per le tue esigenze.