PAC – La politica agricola comune dopo il 2000
Alla luce delle esperienze degli anni ’80 e delle problematiche di attuazione della PAC viene predisposto un pacchetto di riforme, l’Agenda 2000 adottata dal Consiglio eu di Berlino.
La riforma è basata su una competitività determinata da una diminuzione dei prezzi sufficiente a garantire l’aumento degli sbocchi interni e una partecipazione al mercato allargato a livello mondiale.
La diminuzione dei prezzi è compensata da un aumento degli aiuti diretti al reddito degli agricoltori.
Nuova ripartizione dei compiti tra la Commissione e gli Stati membri in una programmazione globale; nuovo quadro finanziario che sostiene con oneri ragionevoli l’evoluzione della PAC e gli effetti dell’allargamento in un periodo lungo.
L’agenda di lavoro prevede una più corretta gestione delle finanze pubbliche per far fronte alle difficoltà di bilancio.
Nel 2003 a Bruxelles viene compiuto un passo in avanti per l’adeguamento della Politica Agricola alle nuove sfide giunte dal panorama socio economico interno ed esterno all’Unione.
I Ministri eu dell’Agricoltura approvano una riforma della politica agricola comune (Riforma Fischler) che ha rivoluzionato il modo in cui l’Ue sostiene il settore agricolo.
La nuova PAC è orientata verso gli interessi dei consumatori e la qualità dei prodotti e lascia gli agricoltori liberi di produrre ciò che esige il mercato.
Gli Stati membri possono mantenere una certa correlazione tra sovvenzioni e produzione (disaccoppiamento parziale), entro det limiti.
Viene previsto un “pagamento unico per azienda” subordinato al rispetto delle norme in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare e protezione degli animali.
I fondi disponibili grazie alla riduzione dei pagamenti diretti a favore delle grandi aziende sono messi a disposizione degli agricoltori per realizzare programmi in materia di ambiente, qualità o benessere degli animali.
Nel 2005, la Commissione determina le condizioni e le norme applicabili al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC) ed istituisce due nuovi fondi: un Fondo Eu Agricolo di Garanzia (per finanziare la politica di mercato) e il Fondo Eu Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
La riforma della PAC del 2003 e 2004 pone l’accento sullo sviluppo rurale introducendo uno strumento di finanziamento e di programmazione unico: il Fondo eu agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Questo, istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, rafforza la politica di sviluppo rurale dell’Un e ne semplifica l’attuazione.
Migliora la gestione e il controllo della nuova politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013.
Nel 2008 viene svolta dalla Commissione un’analisi sullo stato di salute della Politica Agricola Comune, Health Check, per completare la riforma Fischler del 2003.
Le novità sono l’aggiornamento del regime di pagamento unico, il sostegno diretto al reddito introdotto nei settori per la Riforma della PAC, un premio aziendale che non dipende dalla produzione e cioè dal tipo di coltura o allevamento e dalla quantità, ma dai titoli e dalla superficie aziendale posseduta dall’agricoltore.
Sono beneficiari di questi premi le imprese che hanno un titolo adeguato, detengono un fascicolo aziendale, dichiarano una superficie ammissibile e rispettano i criteri di condizionalità (norme e regole che presiedono il rapporto tra agricoltura e ambiente, la sanità pubblica, la salute delle piante e il benessere degli animali e buone condizioni agronomiche ed ambientali).
Si garantisce la corretta gestione agronomica, il mantenimento dei livelli di sostanze organiche del suolo, la salvaguardia della salute evitando danni all’habitat.
La riforma prevedeva il disaccoppiamento degli aiuti e cioè lo sganciamento dell’aiuto dalla produzione che faceva riferimento, per cui gli agricoltori possono ricevere l’aiuto indipendentemente dal produrre o non produrre, ma a condizione di rispettare la condizionalità.
La riforma ha previsto la revisione del sistema delle quote latte collegate alla tassa collegata ad un limite di produzione di tale prodotto per ciascun allevatore, superato il quale veniva pagato un prelievo aggiuntivo.
L’Health Check prevedeva la soppressione del set aside ma imponeva il rafforzamento della condizionalità.
La nuova riforma prevede quattro nuove priorità su cui realizzare la nuova politica dello sviluppo rurale: attenzione ai cambiamenti climatici rispetto del protocollo di Kyoto; attenzione alle energie rinnovabili; migliore gestione delle risorse idriche; attenzione alla biodiversità.
Nel 2011 la Commissione eu ha adottato proposte legislative per la riforma della PAC per 2014-2020.
Il negoziato si è svolto secondo la procedura legislativa ordinaria introdotta con il Trattato di Lisbona (art. 294 del TFUE), che ha coinvolto Parlamento eu, Consiglio e Commissione (il Trilogo).
I ritardi nel negoziato hanno comportato il rinvio al 2015 (anziché 2014) dell’entrata in vigore del regolamento sui pagamenti agli agricoltori e di talune misure previste dal regolamento OCM.
Serve un regolamento transitorio per garantire la prosecuzione degli aiuti anche per il 2014.
Il protrarsi dei negoziati sulla riforma della PAC è stato dovuto alle difficoltà nel giungere ad un accordo sulle prospettive finanziarie della Comunità per 2014-2020.
L’approvazione del Parlamento eu sul Programma 2014/2020 ai sensi dell’art. 312 del TFUE, avvenuta nel 2013 dopo un’intesa politica con il Consiglio, ha consentito di sbloccare il successivo voto sui regolamenti di riforma della PAC.
I capisaldi delle riforme sono: Flessibilità degli strumenti e semplificazione a favore dei beneficiari; Rilancio del ruolo degli Stati membri con definizione di obiettivi nazionali; Individuazione di maggiori sinergie tra politiche per l’agricoltura e sostenibilità con valorizzazione dei beni pubblici prodotti in agricoltura; Sostegno per specifici contesti (zone svantaggiate, aree con vincoli naturali), specifiche categorie (agricoltori professionali, giovani) e specifici problemi produttivi.
– Primo Pilastro della PAC: strumenti di politica agricola per il sostegno dei prezzi dei prodotti agricoli e l’integrazione del reddito degli agricoltori.
Innovazione: introduzione della OCM unica, cioè un quadro normativo unico che disciplina il mercato interno, gli scambi coi paesi terzi e le regole della concorrenza.
– Secondo Pilastro: problematiche ed interventi per lo sviluppo rurale.
È stato introdotto il concetto di agricoltore «attivo» (beneficiari del sostegno) come condizione necessaria per ottenere gli interventi comunitari.
Una regola di selettività che deve essere rispettata.
Secondo la Comunità possono accedere al finanziamento solo figure professionali con det caratteristiche e che svolgono attività professionale in agricoltura.
I pagamenti diretti hanno una nuova struttura ed una regionalizzazione a livello degli Stati.
Con la riforma il sostegno verrà assicurato agli “agricoltori attivi” individuati da ciascuno Stato Membro nei paletti definiti a livello comunitario (la “lista negativa” che esclude superfici non considerabili come aziende: aeroporti, ferrovie, campi sportivi).
È considerato attivo chi riceve 5.000 euro o meno di pagamenti diretti, con possibilità per i membri di abbassare la soglia, escludere coloro la cui attività agricola non è rilevante o non è principale o con livelli di aiuti bassi.
Il pagamento verde è una componente obbligatoria e viene corrisposto solo a chi si impegna a rispettare alcune pratiche eco-compatibili (mantenimento dei prati-pascoli, diversificazione colturale, preservazione di un’area di interesse ecologico).
Ad esso è dedicato il 30% del massimale assegnato ad ogni Stato membro.
La diversificazione si applica solo ad aziende con superficie > 10 ettari; area di interesse ecologico riguarda solo le superfici > 15 ettari.
La regionalizzazione dei pagamenti implica un passaggio dall’aiuto storico (applicato in Italia) a un aiuto forfetario a ettaro (modello “regionalizzato”) alla condizione per cui lo Stato Membro può scegliere il criterio di regionalizzazione fondato su una regione unica (intero Stato membro), regioni amministrative, regioni omogenee (sotto il profilo fisico, ambientale, socioeconomico).
Elementi cruciali delle scelte poste in campo dalla nuova formulazione della PAC: individuazione dei beneficiari, scelta della regione; articolazione e criteri distributivi dei pagamenti diretti.
La selezione dei beneficiari ha luogo con la definizione di agricoltori attivi e fissazione delle soglie minime di accesso ai pagamenti.
La scelta della regione ha effetti redistributivi in ciascuna area individuata.
La diversa articolazione e distribuzione dei pagamenti diretti può favorire alcune specificità o servire come equilibratore della regionalizzazione.
La programmazione 2014-20 pone nuove sfide per lo sviluppo delle aree rurali legate ad una nuova architettura del sistema di governance delle politiche e strumenti di programmazione (Accordi programma, Community-led local development).
La programmazione prevede una maggiore integrazione con i Fondi strutturali e la programmazione di alcune misure a livello nazionale.
Emergono nuove o più incisive priorità di intervento e la possibilità di pacchetti di misure e progetti integrati, cooperazione.
È concessa agli stati membri la possibilità di attivare sottoprogrammi su tematiche specifiche: giovani, donne, piccole aziende, zone montane, filiera corta, mitigazione cambiamenti climatici.
L’Accordo di partenariato è il documento di indirizzo strategico della programmazione nazionale, per integrare e concertare l’azione delle amm nazionali e regionali coinvolte nella gestione delle politiche comunitarie (fondi strutturali, II pilastro della PAC e fondi per la pesca) in una logica di governance multilivello.
L’Accordo di partenariato propone innovazioni per favorire un’azione strategica su det obiettivi (come per Mezzogiorno o Aree interne), trasparenza, coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali.
I PSR 2014- 2020 saranno incentrati sull’innovazione con la consulenza e il Partenariato Eu per l’Innovazione.
Sono azioni nel campo del capitale umano (ricambio generazionale dell’imprenditoria agricola), formazione, informazione e consulenza, nuove forme di imprenditoria e occupazione nelle aree rurali, progettazione integrata di filiera (filiere corte e locali e filiere di sistema).
Misure agroambientali e interventi sono previsti per la gestione delle risorse naturali e per la valorizzazione delle energie rinnovabili e riutilizzo scarti produttivi a fini energetici.
L’attenzione allo sviluppo locale si concretizza in azioni per le comunità locali e sviluppo innovativo.
Sono previsti programmi/misure nazionali per gli interventi sulla gestione del rischio, biodiversità, gestione risorse idriche per la Rete Rurale Nazionale.