L’omologazione del concordato determina effetti tanto per il debitore, quanto per i creditori.
Indice della guida
Per quanto riguarda il debitore, sorge l’obbligo di adempiere gli obblighi concordatari nella misura, con le modalità e la tempistica previsti nella proposta di concordato omologato. La diversa tipologia di concordato omologato incide, ovviamente, sugli obblighi ed i poteri del debitore: nei concordati liquidatori, la nomina del liquidatore ex art. 182 l.fall. comporta, a carico del debitore, la perdita del potere di disposizione ed amministrazione sui beni che, in sede di proposta, sono stati messi a disposizione dei creditori anteriori; nei concordati con continuità, il debitore conserva l’amministrazione dei beni aziendali e, in generale, di tutti i beni non destinati alla liquidazione, assumendo l’obbligo di conformare la propria attività alle previsioni del piano di concordato omologato.
Nel caso in cui il debitore abbia la forma societaria (ipotesi che si verifica nella quasi totalità dei casi), l’omologazione non determina l’estinzione della società e nemmeno la decadenza degli organi sociali, che restano in carica, pur dovendo esercitare i propri poteri in modo coerente con gli obblighi concordatari assunti dalla società.
Problemi particolari si pongono per quanto riguarda la legittimazione all’esercizio delle azioni sociali nelle società di capitali. Dopo l’omologazione, la società conserva la legittimazione (unitamente a collegio sindacale, soci di minoranza e, nelle s.r.l., singoli soci) all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità solo se la proposta non preveda la cessione della stessa ai creditori; se la proposta di concordato omologato, invece, prevede la cessione ai creditori anche dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali della società (o dell’ente) in concordato omologato, il liquidatore ex art. 182 l.fall., a partire dalla data di omologazione, sarà legittimato all’esercizio di detta azione. Il potere del liquidatore di gestire e disporre dei diritti ceduti della società in concordato omologato comprende, come ovvio, anche la legittimazione ad agire in giudizio per far valere i detti crediti mediante l’accertamento e la successiva condanna al pagamento, così consentendo al liquidatore di avviare o proseguire il giudizio eventualmente già avviato dalla società in bonis.
Gli effetti per i creditori
Il concordato omologato preventivo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, siano essi consenzienti o dissenzienti. Tutti i creditori sono soggetti alla falcidia concordatari e dovranno essere soddisfatti nella misura e con le modalità previste nella proposta di concordato omologato. Per effetto del concordato omologato, la pretesa creditoria viene conformata secondo i termini e le condizioni previsti nella proposta, venendo estinta (o, secondo altra prospettiva, divenendo inesigibile) nei confronti del debitore (art. 184 l.fall.), con conseguente liberazione del debitore stesso. Il concordato omologato, eseguito e non risolto porta sempre con sé un effetto integralmente liberatorio, perché esso libera interamente il proponente in cambio di pagamenti, e prestazioni varie, che normalmente sono solo parzialmente satisfattive rispetto alle pretese dei creditori.
L’effetto esdebitatorio non opera nei confronti dei coobbligati, obbligati in via di regresso e fideiussori del debitore, che continuano a rispondere della differenza. Se la proposta di concordato omologato, ad esempio, prevede il soddisfacimento del creditore garantito nella misura del 40% del credito originario, il creditore potrà chiedere il residuo 60% al fideiussore, il quale non può beneficiare dell’effetto esdebitatorio.
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Annullamento e risoluzione
Dopo l’omologazione del concordato omologato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
In caso di inadempimento degli obblighi concordatari, ciascun creditore può’ richiedere la risoluzione del concordato omologato; la legittimazione non spetta, invece, al commissario giudiziale o al giudice delegato.
Il concordato omologato non si può’ risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato omologato.
Diverso dalla risoluzione (che riguarda inadempimenti successivi all’omologazione) è l’annullamento, che riguarda la scoperta di fatti precedenti rispetto all’omologazione. Il concordato omologato omologato può essere annullato quando si scopre che e’ stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo.
La legittimazione all’azione di annullamento spetta al commissario giudiziale ed a qualunque altro creditore, e viene disposta dal tribunale. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato omologato.
Sia nel caso di risoluzione che di annullamento, vengono meno gli effetti esdebitatori del concordato preventivo omologato e, se sussistono i presupposti soggettivo ed oggettivo e vi è istanza da parte di un creditore o del pubblico ministero, può essere dichiarato il fallimento del debitore.