Ditta individuale – Come fare la costituzione ditta individuale passando dal notaio, commercialista e individuando rischi e responsabilità dei soci accomandanti
Indice della guida
Come fare la costituzione ditta individuale
Quando si decide di procedere con la costituzione di una ditta individuale si sta optando per una particolare tipologia di impresa che si contraddistingue essenzialmente per il fatto di avere un unico titolare. Non esistono soci come avviene, invece, per le altre tipologie di impresa come l’SpA o l’SRL.
L’imprenditore che decide per la costituzione ditta individuale propria se ne assume, dunque, ogni responsabilità. In questo caso entra in gioco quella che è nota come responsabilità patrimoniale.
Questo significa che il titolare è sempre risponde sempre in prima persona di eventuali debiti della sua impresa mettendo in gioco i propri beni. Ad esempio, se Mario Rossi decide di costituire una ditta individuale e dopo un anno di attività ha 20.000 euro di debiti, dovrà ripagarli con il proprio patrimonio personale. Per procedere con la costituzione ditta individuale sono 3 essenzialmente i passaggi da compiere:
– apertura della Partita Iva presso l’Agenzia delle Entrate;
– apertura di una posizione previdenziale presso l’INPS;
– iscrizione alla Camera di Commercio.
I costi da sostenere sono variabili e cambieranno di anno in anno. Maggiori saranno le entrate dell’impresa, maggiore sarà la tassazione. Ad esempio, se inizialmente si pagheranno 3.600 euro di contributi annui all’INPS, con l’aumentare del fatturato questi aumenteranno a loro volta.
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Ruolo del notaio nella ditta individuale
Nella costituzione ditta individuale non è un obbligo di legge rivolgersi al notaio ma rimane pur sempre un’opzione da valutare. Da notaiofacile.it si apprende che se non interviene alcuna figura notarile a redigere l’apposito Atto Costitutivo, la ditta individuale non può accedere ai benefici fiscali che invece, per la sua stessa costituzione, le spetterebbero.
Il lavoro del notaio, oltre ad assolvere ad una funzione prettamente pratica, potrebbe essere molto utile per chiarire le idee sotto il profilo burocratico e legale al futuro imprenditore. Naturalmente, consultando questo professionista si dovranno mettere i suoi onorari tra le spese per la costituzione della propria impresa.
Amministrazione ditta individuale
Nella costituzione ditta individuale a chi spetta l’amministrazione della stessa? La Legge per Tutti, all’interno di un articolo, lo specifica bene indicando nel titolare della ditta individuale il rappresentante legale della stessa. Mario Rossi, dunque, avendo deciso di aprire la sua impresa ne diventa automaticamente l’amministratore unico.
Se Mario Rossi lo ritiene opportuno, però, può avvalersi dell’aiuto di una figura terza, l’institore, che lo rappresenterà in tutto e per tutto. Ciò significa che ogni atto stipulato da quel momento dall’institore ricadrà direttamente su Mario Rossi che comunque potrà sempre decidere di limitarne o aumentarne le funzioni.
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Poteri di rappresentanza ditta individuale
L’articolo 2.266 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942 n°262) regola un aspetto importante quando si procede con la costituzione ditta individuale. Si parla, nel dettaglio, della rappresentanza della società.
Si ricorda che per poteri di rappresentanza si intendono tutti quei poteri di fare un determinato tipo di attività in nome e per conto della ditta individuale che si rappresenta.
Secondo quanto specificato dal suddetto articolo, i poteri di rappresentanza all’interno di una ditta individuale spettano al titolare, ovvero all’imprenditore che la amministra, o al suo institore qualora questa figura sia presente.
Disciplina normativa ditta individuale
Informazione Fiscale chiarisce quella che è la disciplina normativa di riferimento. Si parte dall’articolo 2.083 che parla espressamente di ditta individuale definendo con esattezza quella che è la figura dell’imprenditore come segue: “Il piccolo imprenditore è colui che esercita un’attività professionale prevalentemente con il proprio lavoro o quello dei componenti della propria famiglia”.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2.086 del Codice Civile l’attività deve essere organizzata. Ulteriore definizione di ditta individuale si ritrova nell’articolo 2.555 del Codice Civile dove si definisce l’azienda come quell’insieme di beni che l’imprenditore organizza per l’esercizio dell’impresa stessa.
Requisiti costituzione ditta individuale
Ma quali sono, in definitiva, i requisiti da rispettare per la costituzione ditta individuale? Secondo la legge, tutti coloro che sono capaci di intendere e di volere possono costituire una ditta individuale a patto che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano, dunque, maggiorenni.
Secondo l’articolo 9 del D.L. 7/2007 convertito nella legge 40/2007, per costituire la ditta individuale si dovrà compilare la cosiddetta Comunicazione Unica (o farla compilare da un commercialista). Si dovrà necessariamente aprire una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) ormai divenuta obbligatoria per tutte le tipologie di impresa esistenti.
La ditta individuale o l’impresa individuale sono spesso assimilate tra di loro. Il codice civile partendo all’articolo 2082 indica l’imprenditore individuale definendolo come colui che svolge professionalmente un’attività economica organizzata volta alla produzione e scambio di beni e di servizi.
In tutti i casi in cui una persona fisica svolga l’attività economica professionalmente e in modo organizzato siamo difronte ad una ditta individuale.
Definizione di Ditta individuale
Giuridicamente la ditta individuale rappresenta la forma più semplice e meno articolata sia per costituzione che per adempimenti di natura burocratica.
Generalmente la ditta o impresa individuale come forma giuridica viene preferita per attività a basso rischio e che non richiedono grandi investimenti. Vorrei soffermare la vostra attenzione sul basso rischio e sui bassi investimenti.
Responsabiltà sociali
La ditta individuale rientrando nella forma primordiale di società di persona risponde per i debiti contratti con il patrimonio personale dell’imprenditore individuale. Per cui, in caso di chiusura della ditta individuale, essendo l’imprenditore individuale coincidente con la ditta individuale, qualora ci fossero ancora dei debiti da onorare questi ultimi si trasferiscono automaticamente in capo alla persona fisica che ne risponderà con il proprio patrimonio.
Per quanto riguarda bassi investimenti invece è opportuno osservare che la ditta individuale ha una bassa possibilità di accesso al credito nel circuito bancario rispetto ad una società che generalmente viene vista più solida.
Apertura e costituzione
La procedura per l’apertura della ditta o impresa individuale è molto snella e consta di due fondamentali passaggi ossia attribuzione partita iva e pratica presso la Camera di Commercio.
L’apertura della partita iva può essere effettuata presso l’Agenzia delle Entrate ed è gratuita mentre l’iscrizione presso il Registro delle Imprese deve essere effettuato con un unica pratica Comunica come previsto dalla legge 40/2017. L’iscrizione può avvenire con immediato inizio dell’attività o senza immediato inizio attività da comunicare entro 30 giorni dall’inizio effettivo. La pratica Comunica deve essere effettuata da un consulente con costi variabili da 180 ai 210 euro ai quali si devono aggiungere i bolli stabiliti dalla Camera di Commercio. Consente di comunicare a tutti gli organi interessati quali es Inps ed Inail la nascita della nuova azienda tramite il flusso telematico.
In fase di apertura dal 2012 è necessario che venga aperto anche l’indizzo di posta elettronica certificata sul quale arriveranno tutte le comunicazioni relative alla ditta individuale. Sempre in fase di apertura la ditta individuale è tenuta al pagamento del diritto annuale camerale entro e non oltre 30 giorni.
i Vantaggi
Da un punto di vista giuridico la costituzione della ditta o impresa individuale è molto rapido e poco oneroso. Nel corso dell’anno la ditta individuale godrà di una tenuta contabile più snella rispetto ad una società e sarà esonerata da una serie di adempimenti contabili non obbligatori.
Gli Svantaggi
Responsabilità illimitata e solidale verso i terzi creditori per i debiti contratti non esistendo una barriera invalicabile tra le risorse finanziarie ed economiche personali della persona fisica ed il capitale d’impresa.
Conclusione
Personalmente la ditta individuale è consigliata per piccoli fatturati e per attività di servizi sia per la sua flessibilità che per la sia semplice gestione. Per aziende di media struttura e maggiormente articolate si consiglia la forma societaria nello specifico la Srl che attualmente può essere costituita sia come Srls sia come Srls Unipersonale.
Sicuramente i costi di gestione sono più alti ma ,sia l’accesso al credito che il maggior controllo che la tipologia societaria necessita, garantiscono ampi spazi di crescita.