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Concordato – Piano, tipologie, cessione e domanda

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Pubblicazione a cura di Dr. Andrea Raffaele del 31 Ottobre 2025

Documento che illustra le modalità attraverso le quali si intende adempiere gli obblighi concordatari. Documento programmatico, funzionale a dare conto ed a rappresentare l’insieme delle attività e delle condotte che saranno poste in essere dal debitore (o da terzi).

Indice della guida

  • Il concordato si compone
    • base patrimoniale
    • profilo economico
    • profilo finanziario
  • Le tipologie di concordati
    • Concordati liquidatori
    • Concordati misti
  • Cessione e continuità aziendale
    • Soggettiva
    • Oggettiva
    • Concordati liquidatori
    • nomina di un liquidatore
  • La domanda di concordato
  • Allegati al ricorso, a pena di inammissibilità:
  • L'asseverazione
  • Il deposito del ricorso

Dimostra la fattibilità della proposta, consente di valutare prognosticamente se ed in che termini il debitore riuscirà a soddisfare i creditori con le modalità, la tempistica e la misura oggetto della proposta di concordato.

Il concordato si compone

base patrimoniale

situazione patrimoniale dell’impresa al momento della presentazione della domanda di concordato; il “fabbisogno concordataria” rappresenta l’insieme dell’esborso che il debitore dovrà sopportare per adempiere gli obblighi concordataria

profilo economico

quali risorse ed in quale modo per poter sostenere il suddetto fabbisogno.

profilo finanziario

tempistica con la quale i singoli creditori saranno soddisfatti e la capienza, in ogni periodo temporale, di risorse finanziarie sufficiente per eseguire i pagamenti previsti.

Le tipologie di concordati

Concordati con continuità: Art. 186 bis l.fall., è prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa e le risorse necessarie saranno conseguite attraverso la prosecuzione dell’attività d’impresa e l’auspicato risultato positivo conseguente a tale prosecuzione (patrimonio “futuro”).

Concordati liquidatori

è prevista la cessazione dell’attività d’impresa e la liquidazione (in tutto o in parte) dei beni del debitore, le risorse saranno ottenute attraverso il ricavato della liquidazione dei beni del debitore (patrimonio “attuale”).

Concordati misti

è prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa e, contestualmente, la liquidazione di alcuni beni del debitore non funzionali alla prosecuzione dell’attività. Le risorse saranno ottenute sia attraverso parte del patrimonio attuale, sia parte attraverso il patrimonio futuro del debitore.

Favor del legislatore per i concordati con continuità : percentuale minima di pagamento dei creditori (prevista per i concordati liquidatori e non per quelli con continuità), limiti di ammissibilità delle proposte concorrenti (più favorevoli per il debitore nel caso di concordati con continuità), effetti del concordato sui contratti con le pubbliche amministrazioni (tutelati nei soli concordati con continuità).

Cessione e continuità aziendale

Differenze anche al loro interno. Concordati con continuità: Art. 186-bis l.fall.

Soggettiva

nei quali l’attività d’impresa prosegue in capo al debitore

Oggettiva

nei quali il piano prevede il trasferimento dell’azienda (a titolo di cessione o conferimento) ad un soggetto diverso dal debitore.

Concordati liquidatori

si distingue in base alla modalità della liquidazione dei beni

nomina di un liquidatore

cui viene attribuito il potere di liquidare e distribuire il ricavato tra i creditori, ma che potrebbe prevedere anche l’attribuzione di una mandato a vendere direttamente ai creditori trasferimento diretto della proprietà di uno o più beni in capo ad uno o più creditori.

La domanda di concordato

La domanda di concordato può essere presentata unicamente ed esclusivamente dal debitore dato il carattere volontario della procedura.

Costituisce un atto processuale ed ha la forma del ricorso; deve essere sottoscritto personalmente dal debitore (o dal legale rappresentante del debitore nel caso di società) e richiede l’assistenza di un legale.

Art. 152 l.fall., applicabile al concordato preventivo in forza del richiamo operato dall’art. 161 l.fall.

La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

Salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto:

  1. nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
  2. nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.

La decisione o la deliberazione avente ad oggetto la proposta e le condizioni del concordato deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese.

Allegati al ricorso, a pena di inammissibilità:

  1. una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
  2. uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  3. l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
  4. il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
  5. un piano contenente la descrizione analitica delle modalità’ e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità’ specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

L’asseverazione

cd.relazione di asseverazione, redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità’ dei dati aziendali e la fattibilità’ del piano; analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. al fine di consentire ai creditori di esprimere un voto informato e consapevole sulla proposta di concordato. “nell’ambito della disciplina attuale, la relazione del professionista ex art. 161 comma 3 l. fall. sostituisce l’attività istruttoria del Tribunale e deve garantire una informazione adeguata e corretta dei creditori. 

Pertanto, la attestazione della veridicità dei dati aziendali non può ridursi a un “atto di fede” ricollegabile alla esistenza di documenti formali e a un mero agli stessi. Al contrario, la attestazione deve dare conto della verifica capillare di tutti i dati aziendali ovvero, qualora ciò sia impossibile per i tempi e gli oneri correlati alle dimensioni aziendali, l’attestazione deve essere supportata da un loro controllo a campione; inoltre deve permettere la ricostruzione dell’iter logico posto alla base della valutazioni dell’attestatore”.

contiene le cd. sensitivity, verifiche di tenuta del piano e di fattibilità dello stesso anche nel caso di mancato verificarsi di alcune delle condizioni date per presupposto.

indipendenza dell’asseveratore, quando non e’ legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l’indipendenza di giudizio; in possesso dei requisiti previsti 2399 c.c., non avere prestato negli ultimi cinque anni attività’ di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Il deposito del ricorso

al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale, eventuale trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

La domanda di concordato e’ comunicata al PM e nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

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