La resp degli amministratori delle srl è disciplinata dall’art. 2476 cc: “gli amm sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amm della società”. Tale norma chiarisce che la resp degli amm prescinde dalla qualità di socio del soggetto che ricopre l’incarico e pone il tema dei “doveri”, adottando una formula generica. L’amm si deve attenere a “tutte” le norme previste dalla legge (legali) e dall’atto costitutivo, o dallo statuto (pattizie). I doveri specifici sono quelli di non agire in conflitto di interessi ed in concorrenza con la società. Nella disciplina delle srl non è previsto, come nelle spa, il dovere di adempiere ai propri obblighi con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze, ma ciò non può voler significare che nelle srl vi siano doveri di diligenza più attenutati rispetto alle spa. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’es di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Il dovere di agire con diligenza deve essere correttamente coordinato col principio generale dell’insindacabilità delle scelte gestorie (business judgment rule). Tale esigenza di coordinamento può essere perseguita affermando che il merito dell’agire gestorio è insindacabile, ma l’amm deve compiere le proprie scelte avendo prima fatto le verifiche, le indagini ed assunto le info normalmente richieste a seconda della natura delle diverse scelte gestorie, rispondendo di scelte compiute in maniera irragionevole ed irrazionale. Controverso è se, per poter esercitare l’azione, la società necessiti della decisione dei soci o meno, mancando una norma espressa sul punto, presente nelle spa. Secondo alcuni (tesi minoritaria) in presenza di un’espressa previsione statutaria, non è necessaria la decisione dei soci, essendo demandata agli amm delle srl – subentranti o terzi rispetto ai destinatari dell’azione – l’amm generale; secondo altri (tesi maggioritaria), la necessità della decisione dei soci sarebbe rinvenibile dalla previsione secondo cui una decisione dei soci è necessaria per rinunciare o transigere l’azione. Per la rinuncia e la transazione non serve il metodo assembleare, ma quando lo statuto lo consente, è possibile adottare la decisione anche con la consultazione scritta o il consenso prestato per iscritto. L’azione di resp contro gli amm è promossa da ciascun socio. Nelle srl non vi sono soglie minime di partecipazione al CS (come nelle spa) per l’es dell’azione nei confronti degli amm. L’azione del socio è di tipo “surrogatorio” della società, ma è esercitata in favore di questa, che ne beneficerà degli effetti, essendo tenuta a rimborsare al socio le spese legali in caso di accoglimento della domanda. In caso di mancato accoglimento dell’azione promossa dal socio, la Società non è obbligata al rimborso delle spese legali, salvo che non sia previsto dall’atto costitutivo. In mancanza di un’espressa disposizione legislativa, il socio non potrà rinunciare o transigere l’azione, che dovranno essere decise solo dai soci con la maggioranza dei 2/3 del CS, e non deve essere contrario il 10% del CS. In caso di esercizio dell’azione dal socio, la società è litisconsorte necessario e deve intervenire (la sua presenza è necessaria e se non viene citata in giudizio sarà il Giudice ad ordinare l’integrazione del contraddittorio), ed ha ampi poteri di estendere la domanda del socio, ma anche di aderire alle ragioni degli amm. L’amm è resp quando compie atti di cattiva gestione produttivi di danno a prescindere dalla qualifica dei soci. L’azione di resp, se esercitata dalla società, va preceduta da una decisione dei soci. L’azione di resp può esser esercitata dalla società e dai soci. Gli amm destinatari dell’azione di resp non sono automaticamente revocati, ma la revoca può esser richiesta da chi ha esercitato l’azione o dalla società ed il giudice non può provvedervi d’ufficio.
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