28 Luglio 2025
La trasformazione di una società in un’altra diversa da quella originaria produce una modifica dell’atto costitutivo e non l’estinzione della società La trasformazione di una società in un’altra diversa da quella originaria produce una modifica dell’atto costitutivo e non l’estinzione della società originaria. In seguito alla trasformazione la società trasformata conserva i diritti e gli obblighi che fanno capo alla società trasformata; allo stesso modo proseguono anche i rapporti processuali, come disciplinato dall’art.2498 c.c. Pertanto cambia solo il tipo e lo schema organizzativo, ma non si ha successione di una società ad un’altra, né si ha novazione soggettiva. Avvenuta la […]